Prescrizione: ulteriore riforma

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Prescrizione: l’ennesima riforma, luci e ombre per il futuro della giustizia penale italiana

Nuovo stop alla prescrizione dopo la condanna di primo grado: il DDL C.893 approvato alla Camera

Il DDL C.893, approvato alla Camera e ora al vaglio del Senato, rappresenta l’ennesima modifica della disciplina della prescrizione in Italia, la quarta in soli sette anni. Prescrizione: ulteriore riforma

Un tema, quello della prescrizione dei reati, che ha acceso un acceso dibattito pubblico, in bilico tra le esigenze di efficienza del sistema giudiziario e le garanzie dei cittadini.

Un excursus sulle riforme passate in tema di prescrizione

1. Riforma Orlando (2017):

  • Introduzione del sistema binario prescrizione/improcedibilità.
  • Sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
  • Impedimento per il giudice di pronunciare sentenza di condanna se il tempo di prescrizione residuo è inferiore a due anni in primo grado e uno anno in appello.

2. Riforma Bonafede (2019):

  • Abrogazione del sistema binario.
  • Reintroduzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
  • Aumento dei termini di prescrizione per alcuni reati.

3. Riforma Cartabia (2021):

  • Reintroduzione dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
  • Modifica dei criteri di calcolo della prescrizione.

L’obiettivo: superare le ambiguità del sistema binario prescrizione ed improcedibilità

Il DDL ambisce ad attuare una vera e propria riforma, abrogando la cessazione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Al loro posto, introduce un periodo di sospensione:

  • 2 anni in seguito alla sentenza di condanna di primo grado.
  • 1 anno in seguito a sentenza di appello di conferma della condanna di primo grado.

La sospensione si estende anche al giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello, eventualmente cumulabile con altre cause di sospensione già previste.

Funzione rieducativa della pena e ritorno al sistema pre-2005

La riforma si basa sul presupposto che la funzione rieducativa della pena sia frustrata se la sua esecuzione avviene a troppa distanza dal fatto commesso. Inoltre, si mira a superare l’oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato, riducendo progressivamente l’interesse alla sua persecuzione.

Ritorno al sistema pre-2005 con la sospensione della prescrizione

  • La nuova disciplina ricalca in parte la L. 251/2005 (ex Cirielli), con la sospensione della prescrizione in ogni stato e grado del giudizio.
  • Si riapre il dibattito sulla sostenibilità di tale sistema, con possibili criticità legate a:
    • Lunghi tempi di prescrizione per alcuni reati (fino a 72 anni per associazione mafiosa).
    • Mancanza di rimedi per l’irragionevole durata del processo.

Due nodi da sciogliere per il successo dell’ulteriore riforma

  1. Rapporto tra garanzia ed efficienza:
    • La riforma non interviene sui criteri di calcolo della prescrizione, che possono portare a termini molto lunghi.
    • Assenti rimedi per l’irragionevole durata del processo, previsti invece dalla proposta Lattanzi.
  2. Disciplina transitoria:
    • Necessaria per evitare disparità di trattamento tra imputati.
    • Compito complesso, con diverse questioni da risolvere per l’individuazione della legge più favorevole in casi specifici.

Un futuro incerto per l’ulteriore riforma in tema di prescrizione

La riforma presenta aspetti positivi, come la maggiore certezza del quantum di prescrizione. Tuttavia, rimangono nodi da sciogliere per evitare che si riduca a una mera contro-riforma. Il suo successo dipenderà dalla capacità di trovare soluzioni efficaci e di creare un sistema stabile e funzionale.

Punti di forza:

  • Maggiore certezza del quantum di prescrizione.
  • Superamento del sistema binario prescrizione/improcedibilità.

Punti di debolezza:

  • Mancanza di interventi sui criteri di calcolo della prescrizione.
  • Assenza di rimedi per l’irragionevole durata del processo.
  • Complessità della disciplina transitoria.

In definitiva, il futuro della riforma è incerto.

Solo il tempo dirà se si tradurrà in un passo avanti per la giustizia penale italiana o se rimarrà una mera modifica di facciata.

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