Come cambierà il processo penale dopo la riforma Cartabia?
Col decreto Legislativo “per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari’, la Riforma Cartabia è prossima ad entrare in vigore.
Ecco tutte le novità introdotte dalla riforma Cartabia
Il processo penale digitale
Obbiettivo della Riforma è favorire la digitalizzazione del processo penale, che avverrà:
- con la modifica l’art. 148 c.p.p., che prevede modalità di notifica telematiche e la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni all’imputato/indagato presso un recapito telematico;
- con la possibilità di registrazione audiovisiva degli interrogatori e la partecipazione alle udienze dibattimentali tramite collegamento da remoto o video;
- con gli artt. 110, 111 bis e 111 ter, che introducono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica
Le indagini preliminari nel processo penale
La Riforma stabilisce che la durata massima delle indagini, prorogabili una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, sia di:
- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno e sei mesi per alcuni delitti di particolare gravità, previsti dall’art. 407, comma 2 c.p.p.;
- un anno, per tutti gli altri delitti.
In fase di conclusioni delle indagini preliminari, il PM potrà avanzare richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
La disciplina dell’udienza preliminare
L’udienza preliminare si pone quale filtro rispetto all’attività investigativa posta in essere dal Pubblico Ministero.
Al GUP spetta la valutazione delle prove raccolte e la loro efficacia a sostenere l’accusa in giudizio.
Pertanto, all’esito dell’udienza preliminare il Giudice deciderà se gli elementi del Pubblico Ministero siano sufficienti o meno a portare il processo alla fase successiva.
Nel primo caso, verrà emesso il provvedimento di rinvio a giudizio, in caso contrario, verrà emessa una sentenza di non luogo a procedere che impedirà la prosecuzione del processo.
La Riforma Cartabia ha modificato il canone di giudizio che deve guidare il Giudice dell’Udienza Preliminare: la valutazione delle prove diviene più rigorosa.
La pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere dovrà intervenire “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
L’estensione del catalogo dei reati a citazione diretta a giudizio
La riforma Cartabia ha esteso il catalogo dei reati previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. .
Si tratta di reati che vengono giudicati direttamente dal Giudice Monocratico, senza che venga celebrata l’udienza preliminare.
- reati contro la Pubblica Amministrazione:
- oltraggio a magistrato in udienza;
- esercizio abusivo di una professione;
- reati contro l’Ordine Pubblico
- istigazione a delinquere;
- reati contro la fede pubblica:
- indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento;
- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
- possesso di segni distintivi contraffatti;
- reati contro la moralità:
- atti osceni;
- reati contro la persona:
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato;
- violazione di domicilio anche quando commessa da un pubblico ufficiale;
- reati contro il patrimonio:
- truffa;
- truffa ai danni dell’assicurazione;
- appropriazione indebita;
- nonché per altri reati previsti da leggi speciali.
Il processo penale con l’imputato assente
Se l’imputato è a conoscenza del procedimento e sceglie di non parteciparvi, il procedimento prosegue; in caso contrario, il giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere, contenente l’ordine di ricerca dell’imputato per il tempo di prescrizione del reato.
Se l’imputato viene rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, la sentenza verrà revocata, con contestuale riapertura del procedimento; altrimenti, la sentenza, decorso il termine, diverrà definitiva e il procedimento si chiuderà definitivamente.
Che cosa è l’udienza filtro?
Per i procedimenti con citazione diretta a giudizio, viene introdotto l’art. 544 bis c.p.p. che prevede una nuova udienza predibattimentale, con funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento: anche in questo caso, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
La disciplina del dibattimento
Per il giudizio di primo grado, la riforma introduce una serie di modifiche afferenti:
- la calendarizzazione di tutte le udienze con l’indicazione delle attività che verranno svolte
- la partecipazione a distanza alle udienze con il consenso delle parti
- l’illustrazione delle fonti di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità
- l’aggiunta della registrazione audiovisiva, il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche
Il termine per la costituzione di parte civile
Il nuovo termine per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l’accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all’udienza preliminare: non si attenderà più come in passato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il patteggiamento nella riforma Cartabia
Viene modificato anche l’aspetto premiale ed extrapremiale dell’art. 444 C.p.p., e difatti:
- sia per il patteggiamento tradizionale, che per il patteggiamento allargato, l’accordo con l’accusa potrà estendersi alla confisca facoltativa ed alla alla determinazione dei beni specifici e dell’importo da assoggettare a vincolo reale
- per il solo patteggiamento allargato l’accordo potrà riguardare le pene accessorie e la loro durata
- la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile
Il giudizio abbreviato nella riforma Cartabia
Se la richiesta è subordinata ad un’integrazione probatoria, dovrà essere accolta “se il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”
Inoltre, allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un’ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice dell’esecuzione, nel caso in cui vi sia rinuncia all’impugnazione della sentenza di condanna da parte dell’imputato.
Il giudizio immediato nella riforma Cartabia
Viene ampliata la possibilità di accedere ai riti premiali, in caso di giudizio immediato.
Se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non viene accolta, l’imputato potrà richiedere:
- il rito abbreviato cd. “secco”
- il patteggiamento oppure
- la sospensione del procedimento con messa alla prova
Se la richiesta di patteggiamento non viene accolta, l’imputato potrà ulteriormente richiedere il rito abbreviato o la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il decreto penale di condanna nella riforma Cartabia
E’ stato rivisto l’effetto estintivo del reato per decorso del tempo ex art. 460, comma 5 c.p.p., che viene subordinato al pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto penale di condanna.
Viene inoltre introdotta la possibilità per l’imputato di pagare la pena pecuniaria entro quindici giorni, beneficiando della riduzione di un quinto in caso di rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna.
Non punibilità per particolare tenuita del fatto e disciplina della messa alla prova: cosa cambia?
La Riforma interviene sull’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. considerando però non più il massimo edittale della pena, bensì il minimo: la tenuità del fatto potrà essere applicata a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria.
Vi è quindi un sostanziale “allargamento” del novero dei reati al quale può applicarsi.
La sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. potrà essere proposta anche dal Pubblico Ministero a seguito della chiusura delle indagini preliminari, con la possibilità per l’indagato di accettare il rito, nel termine massimo di venti giorni.
Le impugnazioni nel processo penale: l’appello ed il ricorso per Cassazione
Per il giudizio di appello, la Riforma:
- introduce diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda o alla pena pecuniaria
- prevede come regola generale la trattazione dell’udienza in camera di consiglio, a meno che l’appellante non voglia presenziare previa istanza da depositarsi entro quindici giorni dall’udienza
- introduce l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi
Per il giudizio di Cassazione, la Riforma:
- prevede un contraddittorio unicamente cartolare, a meno che non vi siano specifiche richieste delle parti o della stessa Suprema Corte
- introduce la possibilità per l’imputato di chiedere alla Corte di “adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”
La prescrizione del reato
La riforma Cartabia non è intervenuta sui tempi necessari a prescrivere, riducendoli o allungandoli.
I termini di prescrizione rimangono quelli disciplinati dall’art. 157 e ss. c.p. .
Con la riforma Cartabia viene abrogata la disposizione della riforma Bonafede con cui la sentenza di primo grado sospendeva la prescrizione sino alla conclusione del processo.
Viene però introdotta la cessazione della prescrizione, che, nella pratica, realizza lo stesso effetto: dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna o di assoluzione, il corso della prescrizione cessa definitivamente.
È però previsto un correttivo volto a temperare questo nuovo istituto: l’improcedibilità.
L’improcedibilità dell’azione penale
Nel caso in cui il giudizio non sia stato definito, entro due anni per quello di appello ed entro un anno per quello di cassazione, l’azione penale sarà dichiarata improcedibile. Questi termini possono essere prorogati, rispettivamente per un anno e per sei mesi, solo in ragione del numero delle parti, delle imputazioni, del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.
Non vi è declaratoria di improcedibilità dell’azione penale allorquado l’imputato chieda comunque la prosecuzione del processo.
La procedibilità a querela di parte
La riforma Cartabia ha modificato la procedibilità di alcune ipotesi di reato, tra cui:
Sono procedibili a querela i seguenti reati:
- lesioni personali stradali, salvo che ricorrano circostanze aggravanti;
- i reati di sequestro di persona, di violenza privata, furto, di turbativa violenta di cose immobili e di danneggiamento, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- il reato di violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone
Per approfondire la differenza tra reato procedibile a querela di parte e d’ufficio, clicca qui
E’ stata espressamente prevista la remissione tacita di querela, nell’ipotesi in cui il querelante sia assente ingiustificato all’udienza in cui egli sia stato citato in qualità di testimone.
La nuova disciplina delle pene detentive brevi
Sono abolite semidetenzione e libertà vigilata. Il giudice potrà sostituire la pena detentiva breve:
- in caso di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, con la semilibertà e la detenzione domiciliare
- in caso di condanna a pena detentiva entro i tre anni, con il lavoro di pubblica utilità
- in caso di condanna a pena detentiva entro un anno, con la pena pecuniaria