Cassazione: nei gruppi di imprese la responsabilità 231 non è automatica (sent. n. 14343/2024)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14343/2024, ha fornito un importante chiarimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
In particolare, ha stabilito che nei gruppi di imprese, così come nei consorzi e nelle associazioni temporanee di imprese (ATI), la responsabilità dell’ente non scatta in modo automatico per i reati commessi da altre società del gruppo.
È necessario accertare in concreto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio specifico dell’ente in questione.
In assenza di tale riscontro, la partecipazione a un gruppo societario, consorzio o ATI non comporta di per sé alcuna responsabilità per i reati commessi da altre entità collegate.
D.Lgs. 231/2001 e gruppi di imprese: il quadro normativo
Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle società in relazione a determinati reati commessi da persone fisiche legate all’ente (dirigenti, amministratori o dipendenti).
Tuttavia, questa normativa non prevede espressamente come applicare la responsabilità 231 ai “gruppi di imprese”.
Il legislatore ha concepito la responsabilità 231 su base individuale per ciascun ente e non ha introdotto un criterio automatico di imputazione all’interno dei gruppi societari.
In altre parole, ogni società risponde dei reati presupposto commessi nel proprio interesse o vantaggio e da soggetti in posizione apicale o subordinata rispetto ad essa (secondo l’art. 5 D.Lgs. 231/2001), anche se fa parte di un gruppo.
Ne consegue che il semplice fatto di appartenere a un gruppo societario non estende automaticamente la responsabilità 231 da una società all’altra.
Per approfondire le basi della responsabilità 231, vedi anche l’articolo Cos’è la responsabilità 231? sul nostro sito.
Consorzi e ATI: partecipazione senza automatismi di colpa
Situazioni analoghe si pongono per i consorzi tra imprese e le ATI (associazioni temporanee di imprese), forme di collaborazione frequenti soprattutto negli appalti pubblici.
Un consorzio è un accordo tra aziende che può anche dar vita a una società consortile dedicata, mentre un’ATI è un raggruppamento temporaneo in cui le imprese uniscono forze per eseguire insieme un progetto o un contratto.
La partecipazione a un consorzio o a un’ATI non implica automaticamente una corresponsabilità ex D.Lgs. 231 per tutte le imprese partecipanti in caso di illecito commesso da una di esse.
Anche in questi casi, la regola chiave resta la stessa: occorre verificare se l’ente ha tratto un concreto interesse o vantaggio dall’illecito ed eventualmente se chi ha commesso il reato aveva un ruolo apicale o subordinato anche all’interno di quell’ente.
La Cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito proprio questo principio cruciale: l’appartenenza a un’ATI non basta da sola a fondare la responsabilità amministrativa dell’ente che vi partecipa.
Allo stesso modo, la semplice partecipazione formale a un appalto tramite consorzio o ATI non può giustificare una condanna ai sensi del D.Lgs. 231 senza un’attenta verifica degli elementi specifici.
Il caso concreto esaminato dalla Cassazione (sent. n. 14343/2024)
La vicenda affrontata dalla Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 14343 depositata l’11 aprile 2025, riguardava un’ATI costituita per un appalto pubblico. In questo caso, una società era stata condannata nei gradi di merito per un illecito amministrativo dipendente da reato (nella specie, una truffa aggravata in danno di un ente pubblico) in quanto parte di un’ATI aggiudicataria di lavori pubblici.
I fatti illeciti erano stati materialmente commessi nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto da una società consortile creata ad hoc dall’ATI e dotata di propri organi rappresentativi.
La sentenza di appello aveva ritenuto responsabile anche l’ente partecipante all’ATI in maniera automatica, senza aver accertato in modo specifico il vantaggio ottenuto da tale ente né il ruolo rivestito dall’autore del reato rispetto all’ente medesimo.
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna evidenziando l’errore del giudice di merito: non basta la mera appartenenza all’ATI o al gruppo, né la partecipazione all’appalto, per dichiarare la responsabilità 231 di una società.
È invece necessaria una valutazione individualizzata per ciascun ente coinvolto. In particolare, i giudici supremi hanno affermato che serve un accertamento puntuale sia dell’interesse o vantaggio concretamente ottenuto dall’ente, sia della qualifica soggettiva (posizione apicale o subordinata) della persona fisica che ha commesso il reato, in relazione all’ente medesimo.
Questi requisiti, previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, devono sussistere perché l’ente possa essere ritenuto responsabile.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la sentenza di appello era carente proprio su questi punti, avendo dato per scontato l’interesse “di gruppo” e la responsabilità dell’ente senza provarne il vantaggio specifico né il ruolo dell’autore del reato nell’organizzazione societaria.
Interesse e vantaggio: criteri essenziali per imputare la responsabilità 231
La nozione di “interesse o vantaggio” dell’ente è centrale nel sistema 231 e rappresenta il criterio di imputazione oggettiva del reato all’ente.
Un reato è commesso “nell’interesse” dell’ente se chi l’ha commesso mirava a favorire l’ente (valutazione ex ante soggettiva); è commesso “a vantaggio” dell’ente se l’ente ne ha tratto effettivamente un beneficio, anche indiretto (valutazione ex post oggettiva).
Secondo l’art. 5 D.Lgs. 231/2001, un ente può essere chiamato a rispondere di un reato presupposto solo se tale reato è stato realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto apicale (es. un amministratore) o da un sottoposto nell’interesse dell’ente e per colpa di organizzazione di quest’ultimo. Entrambi questi elementi – interesse/vantaggio e qualifica del soggetto agente – devono essere verificati affinché scatti la responsabilità della società.
Nel contesto dei gruppi di imprese o altre aggregazioni, questo significa che bisogna chiedersi: il reato commesso da una società del gruppo ha procurato un beneficio concreto anche a un’altra società collegata? E inoltre: l’autore del reato aveva un ruolo tale da far ricadere la condotta anche nell’alveo organizzativo dell’altra società? Solo se la risposta è affermativa a entrambe le domande, l’altra società potrà essere ritenuta responsabile ai sensi del D.Lgs. 231.
La Cassazione ha confermato proprio questo approccio, richiamando un orientamento già consolidato: qualora un reato presupposto sia stato commesso nell’ambito di un’attività di una società facente parte di un gruppo o di un’aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi ad altre società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente dell’altra e che la persona fisica autore del reato possieda la qualifica richiesta dall’art. 5 D.Lgs. 231/2001. In mancanza di tali condizioni, l’estensione della responsabilità è esclusa.
Responsabilità 231 non automatica in gruppi, consorzi e ATI
Dalla pronuncia della Cassazione emerge chiaramente che non esiste un automatismo di responsabilità all’interno dei gruppi societari o delle partnership tra imprese. Ogni società mantiene una sua autonomia ai fini della responsabilità 231: risponde solo per i fatti propri e solo se viene provato un collegamento effettivo tra l’illecito e l’interesse/vantaggio di quella società.
Non è sufficiente che il reato sia stato commesso nell’interesse del gruppo nel suo insieme, né basta la “comunanza” di obiettivi tra consociate: è necessario dimostrare concretamente il beneficio (o l’intento di beneficio) per la singola società cui si vuole addebitare l’illecito.
Come sottolineato dalla Suprema Corte, la coincidenza formale tra l’interesse del gruppo e quello delle singole società non è di per sé decisiva: occorre un’analisi specifica caso per caso del vantaggio effettivamente conseguito dalla società coinvolta e del ruolo della persona che ha agito.
In sintesi, la partecipazione a un gruppo, a un consorzio o a un’ATI non “contamina” automaticamente le imprese coinvolte.
Ciascun ente potrà essere sanzionato solo se ha davvero tratto beneficio dall’illecito commesso nell’ambito dell’attività comune e se ricorrono tutti gli elementi previsti dalla legge per la sua responsabilità.
Questo principio garantisce da un lato che non si puniscano imprese incolpevoli solo per il fatto di far parte di un certo contesto organizzativo, e dall’altro che le imprese realmente avvantaggiate da un reato nel gruppo non restino impunite sfruttando lo schermo societario. La giurisprudenza conferma dunque un equilibrio: strutture organizzative condivise (gruppi, consorzi, ATI) non giustificano responsabilità “trasversali” automatiche, ma al contempo le società non possono nascondersi dietro il gruppo se hanno concorso a un vantaggio criminale.
Implicazioni pratiche per imprese consorziate e gruppi societari
Per imprenditori e manager che operano in gruppi di società o partecipano a consorzi e ATI, la sentenza in commento offre importanti spunti operativi. Innanzitutto, rassicura sul fatto che una società non verrà chiamata a rispondere di un reato 231 commesso da un’altra impresa del network solo per il legame associativo.
Questo evita il rischio di “contagio” automatico della responsabilità e tutela le società sane all’interno di un gruppo.
Tuttavia, la stessa pronuncia ricorda implicitamente alle imprese che condividono affari o progetti di prestare grande attenzione alla compliance 231: se una società del gruppo commette un illecito da cui anche un’altra trae beneficio, quest’ultima potrebbe essere coinvolta nel procedimento.
In pratica, le aziende che operano con stretti legami (es. controllate e capogruppo, consorziate, partner di ATI) dovrebbero:
- mappare i flussi di interesse e vantaggio all’interno del gruppo o collaborazione, per individuare se un’attività illecita potrebbe avvantaggiare più società;
- delineare chiaramente ruoli e responsabilità: ad esempio, nelle ATI nominare referenti distinti per ciascuna impresa, in modo da circoscrivere le sfere d’azione di dipendenti e dirigenti.
- monitorare e coordinare i Modelli 231 di gruppo: assicurarsi che ogni società abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato e che vi sia coerenza tra i modelli delle varie consociate, specie sui processi condivisi. Un modello efficiente riduce il rischio di commissione di reati e costituisce un esimente fondamentale se sorge una contestazione.
Nell’ottica di prevenzione, può essere utile approfondire “231: perché adottare un Modello?”, dove spieghiamo i benefici di dotarsi di un solido Modello 231 aziendale.
Corretta gestione dei rapporti infragruppo o tra partner
Un’ulteriore implicazione è la corretta gestione dei rapporti infragruppo o tra partner: policy interne e accordi di joint venture dovrebbero prevedere clausole di legal compliance, con impegni reciproci a rispettare il Decreto 231 e a informare tempestivamente gli altri partner in caso di indagini o criticità.
In tal modo, se emergono comportamenti illeciti in una società, le altre possono agire subito (ad esempio sospendendo erogazioni, rivedendo i protocolli, collaborando con le autorità) per dimostrare di non aver condiviso né tollerato l’eventuale illecito.
Da non dimenticare, infine, che la responsabilità 231 comporta sanzioni molto gravose per l’ente (multe salate, interdizioni dall’attività, confisca dei profitti illeciti, ecc.). Queste conseguenze possono mettere in seria difficoltà un’azienda colpita da un procedimento 231. Dunque, essere parte di un gruppo richiede comunque di vigilare internamente: la miglior tutela è prevenire la commissione di reati in qualunque segmento dell’organizzazione e predisporre efficaci sistemi di controllo.
Approfondisci le possibili sanzioni 231 a carico dell’ente e come prevenirle tramite adeguati modelli organizzativi.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione n. 14343/2024 rappresenta un forte richiamo al principio di responsabilità individuale dell’ente nell’ambito dei gruppi di imprese e delle aggregazioni societarie.
Viene ribadito che la struttura plurisoggettiva di per sé non basta a fondare un addebito: ciò che conta, ai fini del D.Lgs. 231, è l’effettivo coinvolgimento della singola società nel fatto criminoso, misurato in termini di interesse tratto e di posizione dell’autore del reato.
Questo orientamento giurisprudenziale offre maggior certezza agli operatori economici, delineando confini chiari.
Da un lato tutela le società innocenti all’interno di gruppi, dall’altro consente di perseguire quelle effettivamente beneficiarie di reati.
In definitiva, nei gruppi, consorzi o ATI ogni società risponde solo delle proprie condotte e delle proprie colpe organizzative.
La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 non si presume mai per effetto di legami societari formali, ma va sempre dimostrata caso per caso.
Ciò non esime però le imprese dal porre la dovuta attenzione. Al contrario, evidenzia l’importanza di mantenere elevati standard di compliance anche in contesti di gruppo, per evitare situazioni in cui un illecito isolato possa propagare conseguenze sull’intero network.
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