Estinzione reato e cancellazione società

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Estinzione del reato per la società cancellata dal Registro delle Imprese

La chiusura della società determina la conclusione del procedimento penale per responsabilità dell’ente ex D.Lgs 231/01

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 25648/2024) ha fornito  importanti novità in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

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Secondo la Suprema Corte, la cancellazione di una società dal Registro delle imprese equivale alla morte della persona fisica imputata in un procedimento penale.

In caso di decesso dell’imputato il Giudice deve dichiarare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 150 c.p. ed il processo viene immediatamente concluso.

Per tale motivo, equiparare la chiusura della società alla morte del reo, comporta che il procedimento penale nei confronti dell’Ente ex D.Lgs 231/01 deve automaticamente estinguersi senza alcuna condanna per la persona giuridica.

La responsabilità dell’ente rispetto alle vicende societarie che caratterizzano l’azienda

La responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001 in capo all’ente non viene meno a fronte delle operazioni straordinarie che possono caratterizzare la società.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione dell’azienda non escludono la responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere per i fatti illeciti riconducibili all’assetto organizzativo dalla stessa.

Si tratta di principi puntualmente indicati dal legislatore all’interno della normativa 231 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 D.Lgs 231/01)

Nel corso degli anni la Corte di Cassazione ha stabilito un ulteriore ed importante principio su questo tema.

La cancellazione dal Registro delle imprese non esclude la responsabilità dell’ente e le sanzioni restano a carico dei soci.

Nei casi di estinzione della persona giuridica, la titolarità dell’impresa passa infatti ai soci, chiamati a rispondere quando viene accertata la responsabilità dell’ente per azioni compiute prima della sua cancellazione.

Lo scopo è quello di contrastare possibili scappatoie per l’azienda che, dopo aver commesso un illecito sanzionabili ai sensi del D.Lgs 231/01, venga chiusa per evitare di essere condannata e subire sanzioni interdittive o pecuniarie.

Per questo motivo la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito questo concetto, confermando la responsabilità dell’ente a prescindere dall’evoluzione delle vicende societarie.

Cancellazione dell’ente ed estinzione del procedimento penale

La recente sentenza n. 25648/2024 della Sezione VI Penale della Suprema Corte ha tuttavia introdotto una nuova chiave di lettura, radicalmente antitetica rispetto al passato.

La regolare cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta la “scomparsa” della persona giuridica dal nostro ordinamento.

Esattamente come accade nei casi in cui un soggetto imputato deceda prima della conclusione del procedimento penale celebrato nei suoi confronti.

Mutuando uno dei principi fondamentali del sistema di diritto, questa interpretazione incide in maniera decisiva ai fini della responsabilità ex D.Lgs 231/2001.

Secondo l’art. 35 D.Lgs. 231/2001 “All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili”.

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Al punto che una sentenza di condanna emessa dopo il decesso dell’imputato risulta è giuridicamente inesistente.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 25648/2024, ha quindi applicato il principio alla base delle norme del codice penale previste per l’imputato, ritenendo che non è possibile arrivare ad una sentenza di condanna nei confronti di un ente che non esiste.

Le differenze tra estinzione dell’ente fisiologica e fraudolenta

L’estinzione di un ente può riferirsi ad un processo fisiologico o fraudolento, due concetti opposti che indicano modalità diverse per arrivare alla cessazione dell’esistenza di una persona giuridica.

L’estinzione fisiologica avviene secondo le modalità previste dalla legge, ad esempio quando il termine per cui è stata costituita una società è scaduto, ovvero quando viene raggiunto l’oggetto sociale o per decisione degli azionisti (scioglimento e liquidazione della società).

Diversamente, l’estinzione fraudolenta è caratterizzata dall’intento di aggirare obblighi legali, eludere creditori o commettere altri reati.

In questi casi il processo di cessazione della persona giuridica è finalizzato a raggiungere scopi illeciti.

È quindi importante precisare che solamente l’estinzione fisiologica dell’ente può essere assimilabile alla morte dell’imputato, con la conseguente conclusione del procedimento penale ex D.Lgs 231/2001.

Non è possibile operare una simile analogia nei casi di cancellazione fraudolenta della società dal Registro delle imprese.

Questa distinzione è stata più volte ribadita nella giurisprudenza della Cassazione.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la cancellazione fraudolenta dal Registro delle imprese, realizzata per evitare le conseguenze sanzionatorie previste dalla disciplina ex D.Lgs 231/01, non può infatti comportare alcun indebito vantaggio per la persona giuridica.

Le conseguenze pratiche

Assimilare la cancellazione di una società dal Registro delle imprese alla morte del reo, con conseguente estinzione del giudizio, avrà sicuramente importanti ripercussioni dal punto di vista processuale.

Le società coinvolte in procedimenti penali ex D.lgs 231/2001, anche nella semplice fase delle indagini preliminari, potrebbero infatti vedere nella cancellazione una possibile scappatoia per evitare ripercussioni negative di natura sanzionatoria ma anche reputazionale.

Per quanto riguarda gli enti che si trovano in stato di insolvenza o coinvolte in procedure di liquidazione, la sentenza della Corte fornisce una chiara indicazione circa l’estinzione della loro responsabilità penale in caso di cancellazione, ponendo un limite temporale definitivo alla possibilità di procedere penalmente contro di esse.

Quanto meno fino a quando non cambierà la linea interpretativa della Cassazione su questa delicata tematica.

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