La riforma del processo penale

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Le principali novità e gli obiettivi della riforma del processo penale

La Legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto una riforma del processo penale.

Il principale obiettivo è di alleggerire la macchina della giustizia provando a garantire una maggiore efficienza e celerità dei procedimenti giudiziari.

L’articolo 1 detta i criteri guida della delega al Governo per la modifica dei seguenti testi normativi:

  • il codice di procedura penale;
  • le norme di attuazione;
  • il codice penale;
  • la legislazione speciale;
  • le disposizioni in merito alla revisione del regime sanzionatorio dei reati e all’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

L’articolo 2, invece, detta norme di modifica del codice di procedura penale e del codice penale immediatamente precettive, in particolare:

  • la riformulazione di alcuni aspetti della disciplina sulla prescrizione del reato, in linea con le modifiche introdotte dalla L. 3/2019 per cui la pronuncia della sentenza di primo grado determina, ai sensi del neo introdotto art. 161-bis c.p., la cessazione del corso della prescrizione;
  • l’introduzione di una nuova causa sopravvenuta di improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p., per il superamento dei termini di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, fissato in due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di legittimità. 

Le principali novità della riforma

L’art. 1 contiene principi e criteri per l’introduzione ex novo nell’ordinamento:

  • di una disciplina organica della giustizia riparativa, accessibile in ogni stato e grado del procedimento e per ogni titolo di reato;
  • di una forma di tutela del diritto all’oblio nei confronti di persone la cui posizione è stata definita con archiviazione o assoluzione (per approfondire, leggi il nostro contributo sul diritto all’oblio);
  • della previsione che la mera iscrizione nominativa sul registro ex art. 335 c.p.p. non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
  • di un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Suprema Corte di Cassazione per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Per approfondire il tema in materia, leggi il nostro contributo sul ricorso individuale alla Corte Edu.

Digitalizzazione, velocizzazione e riduzione del carico complessivo dei procedimenti

Al fine di accelerare i tempi processuali viene introdotta la digitalizzazione del processo penale.

I depositi, le comunicazioni e le notificazioni avverranno ordinariamente in modalità telematiche, consentendo la modalità non telematica solo in via di eccezione.

Prevista, inoltre, la modifica dei termini di durata delle indagini preliminari in base alla gravità del reato.

In senso restrittivo è stata altresì prevista la modifica della disciplina della proroga dei termini.

Forme di controllo sull’inerzia del Pubblico Ministero si ravvisano:

  • al momento dell’iscrizione della notizia di reato;
  • al termine delle indagini preliminari;
  • dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex 415 bis c.p.p. .

E’ altresì previsto un meccanismo di discovery degli atti di indagine quando il Pubblico Ministero non proceda, entro i termini previsti, con l’archiviazione del procedimento o con l’esercizio dell’azione penale.

Le notifiche all’imputato

Sempre in un’ottica di snellimento processuale, è stata modificata la disciplina delle notificazioni all’imputato.

Soltanto la prima notifica deve essere effettuata personalmente, ben potendo quelle successive essere validamente effettuate anche solo al difensore.

La riforma ha poi ampliato le ipotesi di citazione diretta a giudizio e modificato la disciplina del dibattimento e delle impugnazioni,

In particolare, è previsto un ampliamento delle sentenze inappellabili e il contraddittorio scritto, salva contraria richiesta delle parti, come modalità ordinaria di svolgimento del giudizio in sede di appello e dinanzi alla Suprema Corte.

Per ridurre poi il carico dei procedimenti vi è una nuova regola di giudizio per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere, la circostanza per cui gli elementi acquisiti “non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

Inoltre è stata prevista la limitazione della celebrazione del processo in assenza ai soli casi di certezza della conoscenza del procedimentoda parte dell’imputato e di sua assenza volontaria e consapevole, e l’introduzione di un’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, con funzione di filtro o di accesso a riti speciali. 

Le modifiche ai riti alternativi 

Si segnalano anche le novità in temadi riti alternativi, in particolare:

  • l’estensione dell’accordo alle pene accessorie nel caso del c.d. patteggiamento allargato e, in ogni caso, l’estensione dell’accordo alla confisca facoltativa e la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena;
  • la previsione di un’ulteriore riduzione della pena, in particolare di un sesto, per l’imputato che sceglie il rito abbreviato e non impugna la decisione; 
  • l’ampliamento dell’ambito applicativo del procedimento per decreto e l’ulteriore riduzione della pena pecuniaria in caso di pagamento tempestivo e mancata opposizione;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La riforma del diritto penale sostanziale

La riforma Cartabia prevede modifiche, sempre di carattere deflattivo, anche per il diritto penale sostanziale, tra le quali si segnalano:

  • l’estensione dei reati procedibili a querela di parte;
  • l’ampliamento dell’ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.;
  • la previsione di un’ulteriore causa di estinzione delle contravvenzioni, per effetto dell’adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento dell’ammenda in misura ridotta.

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