Il 9 novembre è entrato in vigore il Decreto Legge n. 149 del 2020, meglio noto come “Decreto Ristori bis”, che dispone ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Questo articolo si concentra sulle disposizioni inerenti allo svolgimento dei giudizi penali di appello, la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, e sui termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.
Cosa cambia per il giudizio penale di appello?
L’articolo 23 del decreto legge prevede:
- le notifiche della Corte d’Appello e il deposito di atti da parte del Pubblico Ministero o del difensore avvengono in modalità telematica;
- non è prevista la partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore a meno che non si faccia richiesta di discussione orale o l’imputato voglia comparire;
- la richiesta di discussione orale o di comparizione dell’imputato deve essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima della data dell’udienza;
- se l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, la richiesta di discussione orale o di comparizione dell’imputato deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dal 09.11.2020.

Come si computa la prescrizione? Cosa accade ai termini di custodia cautelare?
L’articolo 24 del decreto legge dispone:
- la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza è rinviata se il testimone, il consulente tecnico, il perito o l’imputato in procedimento connesso siano assenti giustificati dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione ad isolamento fiduciario. Per lo stesso periodo di tempo restano sospesi il corso della prescrizione e i termini di durata della misura cautelare;
- non si può differire l’udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, tuttavia, se si eccede il termine di sessanta giorni, si deve avere riguardo agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della misura cautelare.
La ratio è quella di salvaguardare
“le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare nel caso in cui l’istruttoria subisca una battuta d’arresto per l’impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) impossibilitata causa restrizioni derivanti da obbligo di quarantena o isolamento fiduciario“.
- Nel computo dei termini ex articolo 304 comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione sopracitati.
Il tutto con lo scopo:
“di salvaguardare l’accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d’arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale”.

Se tu o un tuo familiare avete un processo in corso, se sei vittima di un reato e vuoi capire cosa accadrà al tuo processo a seguito del Decreto Ristori Bis, contatta il nostro studio per una consulenza.