Fabrizio Miccoli è entrato in carcere

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Leggi il nostro articolo per capire per quale motivo nei confronti dell’ex calciatore non è stato applicato l’istituto della sospensione dell’esecuzione

Fabrizio Miccoli entrato in carcere: perché?

É diventata definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo: Fabrizio Miccoli è stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il favore all’amico ed il procedimento penale

E’ proprio da rinvenirsi nel mondo calcistico la genesi della storia che ha portato alla pronuncia di una sentenza di condanna.

Infatti, l’ex fisioterapista del Palermo, Giorgio Gasparini, vantava un credito pari ad euro 12.000 nei confronti di un imprenditore, tale Andrea Graffagnini.

In virtù del rapporto di conoscenza tra Graffagnini ed il Miccoli, il creditore ha chiesto al calciatore di aiutarlo nel recupero di suddetto credito.

Per portare a termine questo compito, l’ex capitano ha coinvolto nel recupero un proprio amico: Mauro Lauricella.

L’amico, però, pur non avendo precedenti penali, era legato da rapporti di sangue (padre e fratello) con due elementi di spicco del clan Kalsa: Salvatore “U Scintilluni” e Antonino Lauricella.

Miccoli e Mauro Lauricella si sarebbero, quindi, attivati per recuperare il credito ma, a giudizio dei Giudici che hanno valutato la vicenda, in modo pesantemente intimidatorio.

Per cui, l’Ufficio della Procura ha contestato l’estorsione con l’aggravante del metodo mafioso e la Corte di Appello ha confermato il reato e l’aggravante.

Quando la riscossione di un credito può dirsi lecita?

La riscossione di un credito è un’attività sicuramente lecita che si prefigge l’obiettivo di recuperare gli importi concessi a soggetti terzi che, però, non sono stati ancora restituiti.

Grazie all’aiuto di un avvocato è possibile rivolgere al debitore inviti bonari al fine di ottenere il credito concesso.

A volte, però, le modalità di esplicazione del recupero possono configurare l’ipotesi di reato prevista dall’ 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) o, addirittura, l’art. 629 c.p.: l’estorsione.

La Giurisprudenza ritiene infatti che la differenza tra riscossione lecita ed illecita sia da individuare nello “spazio di libertà” lasciato al debitore di adempiere o meno.

Qualora la richiesta di restituzione avvenga con modalità intimidatorie, violente o tali da incidere sulla volontà altrui si potrebbe configurare il reato dell’estorsione.

Ed è proprio il caso della vicenda che ha interessato l’ex calciatore Fabrizio Miccoli che ha dovuto rispondere, in concorso, del grave reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Quali sono le conseguenze di una condanna per estorsione aggravata (629 c.p., aggravato dalle circostanze previste dal 628 comma 3 c.p.), anche dal metodo mafioso (416 bis.1 c.p.) in fase esecutiva?

Lo Studio Legale AMP ha già affrontato il tema delle Misure alternative alla detenzione: quali sono e quando richiederle e del provvedimento di carcerazione: l’ordine di esecuzione.

La regola generale stabilisce che l’imputato – ormai condannato che deve scontare la pena – giudicato con sentenza definitiva ad una pena inferiore ai 4 anni di reclusione, non faccia subito ingresso in carcere.

Infatti, il Pubblico Ministero emette l’ordine di carcerazione con sospensione della stessa per consentire al condannato di richiedere le misure alternative alla detenzione.

Nel caso dell’ex calciatore Miccoli, la condanna è pari ad anni 3 mesi 6, quindi inferiore ad anni 4, eppure il calciatore ha dovuto scontare da subito la pena perché nel suo caso non si applica l’istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione.

Perché non viene sospeso l’ordine di esecuzione? I reati previsti dall’art. 4 bis ordinamento penitenziario

Ci sono alcuni reati che non permettono al Pubblico Ministero di sospendere l’ordine di carcerazione.

E’ necessario attendere prima l’esito delle misure alternative da parte del Tribunale di Sorveglianza.

L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, infatti, elenca una serie di per i quali non è possibile sospendere l’esecuzione e, quindi, il Pubblico Ministero procederà con l’arresto immediato del condannato che dovrà far ingresso in carcere.

Trattasi, ad esempio, dei seguenti reati:

  • associazioni di tipo mafioso (416 bis c.p.);
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPr 309/90);
  • rapina aggravata (628 comma 3 c.p.);
  • prostituzione minorile (600 bis c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.);
  • estorsione aggravata (629, 628 comma 3 cp);
  • stalking aggravato (612 bis comma 3 c.p.).

Per approfondire alcuni di questi reati, leggi i nostri Casi risolti.

Consapevole dell’impossibilità di sospendere l’ordine di esecuzione, Miccoli ha deciso di costituirsi presso il Carcere di Rovigo, senza neppure attendere la notifica dell’ordine di carcerazione.

Miccoli è stato scarcerato

Miccoli ha però ottenuto le misure alternative alla pena detentiva ed è stato quindi scarcerato.

Su istanza della difesa, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47 o.p. .

Infatti, la pena inflitta, pari a 3 anni e 3 mesi, rientra nel limite di pena previsto del suddetto articolo per la concessione della misura.

Fabrizio Miccoli sconterà quindi la pena all’esterno del carcere, ma dovrà rispettare le prescrizioni imposte dalla Sorveglianza, tra cui il divieto assoluto di frequentare pregiudicati.

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Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

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