Prescrizione e recidiva: proscioglimento

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Prescrizione del reato e contestazione suppletiva della recidiva: prevale il principio dell’immediatezza del proscioglimento

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che, qualora la causa di estinzione del reato (non aggravato dalla recidiva) fosse già maturata prima di una contestazione suppletiva della recidiva qualificata, tale contestazione è irrilevante e il giudice deve comunque dichiarare la prescrizione.

La sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 32318 del 25 luglio 2023 ha risolto il contrasto di giurisprudenza in materia di prescrizione del reato e contestazione suppletiva della recidiva.

Qualora la causa di estinzione del reato (non aggravato dalla recidiva) fosse già maturata prima di una contestazione suppletiva della recidiva qualificata, tale contestazione è irrilevante e il giudice deve comunque dichiarare la prescrizione.

Infatti, Il giudice è obbligato a dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato, anche nel caso in cui contestualmente sia stata rilevata una nullità processuale, come previsto dall’articolo 129, comma 1 c.p.p.

In questo caso, infatti, la contestazione della recidiva non fa rivivere un reato già estinto, ma semplicemente allunga il termine necessario a prescrivere.

Tuttavia, tale allungamento è irrilevante, in quanto il giudice è comunque tenuto a dichiarare la prescrizione, in applicazione del principio dell’immediatezza del proscioglimento.

La sentenza in esame in tema di prescrizione e la contestazione della recidiva

L’imputato che aveva ricevuto una condanna in primo grado per i reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo.

In appello, il pubblico ministero aveva contestato, a titolo suppletivo, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

La Corte di appello, tuttavia, non aveva dichiarato la prescrizione.

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’irrilevanza della contestazione suppletiva della recidiva, in quanto non idonea a far rivivere il reato già estinto.

La decisione delle Sezioni unite

Le Sezioni unite della Cassazione hanno condiviso la tesi dell’imputato, affermando che la contestazione suppletiva della recidiva è irrilevante, qualora la causa di estinzione del reato (non aggravato dalla recidiva) fosse già maturata prima di tale contestazione.

Infatti, l’art. 129 c.p.p., comma 1, impone al giudice di dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato, anche se contestualmente sia stata rilevata una nullità processuale.

In questo caso, infatti, la contestazione della recidiva non fa rivivere un reato già estinto, ma semplicemente allunga il termine necessario a prescrivere.

Tuttavia, tale allungamento è irrilevante, in quanto il giudice è comunque tenuto a dichiarare la prescrizione, in applicazione del principio dell’immediatezza del proscioglimento.

Il principio dell’immediatezza del proscioglimento

La Corte di cassazione ha affermato il principio dell’immediatezza del proscioglimento in numerose pronunce.

In particolare, la sentenza n. 12283 del 25 gennaio 2005 ha affermato che tale principio costituisce una “prescrizione generale di tenuta del sistema”, in quanto assicura il favor rei e l’exitus del processo, quando non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato.

In virtù di tale principio, il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato, anche nel caso in cui contestualmente sia stata rilevata una nullità processuale.

Le conseguenze della decisione

La decisione delle Sezioni unite ha un’importante portata applicativa.

Infatti, essa rende definitiva la conclusione che la contestazione suppletiva della recidiva è irrilevante, qualora la causa di estinzione del reato (non aggravato dalla recidiva) fosse già maturata prima di tale contestazione.

In questi casi, il giudice è tenuto a dichiarare la prescrizione, anche se la contestazione della recidiva sia avvenuta in dibattimento.

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