Scopri con lo Studio Legale AMP quali sono e quando si possono chiedere le misure alternative alla detenzione
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna conclude la fase di merito di un procedimento penale e da questo momento inizia una nuova fase del processo: la fase esecutiva.
Il condannato, se la pena non è stata sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p., deve quindi scontare la pena in carcere.
Spetta al Pubblico Ministero emettere l’ordine di esecuzione, con il quale viene disposta la carcerazione immediata del condannato.
Ci sono però dei casi in cui l’ingresso in carcere non avviene poiché il Tribunale di Sorveglianza può sostituire la pena detentiva inflitta dal giudice di cognizione con una misura alternativa alla pena detentiva.
É possibile evitare il carcere? Quali sono le misure alternative?
Come detto, quando la sentenza di condanna diventa definitiva, il destinatario di una pena detentiva deve essere condotto in carcere per il periodo previsto dal giudice in sentenza.
In alcuni casi, però, il Pubblico Ministero emette l’ordine di carcerazione con contestuale sospensione dello stesso al fine di permettere al condannato di presentare una richiesta di ammissione ad una misura alternativa alla pena detentiva.
Il termine entro cui depositare questa richiesta, però, non è molto lungo: bisogna quindi affidarsi ad uno Studio di Professionisti che sappiano indicare e richiedere in modo celere la misura più idonea al caso concreto.
Le misure alternative che possono essere richieste sono le seguenti:
- Affidamento in prova al servizio sociale, art. 47 o.p.;
- Detenzione domiciliare, art. 47 ter o.p.;
- Semilibertà, art. 48 o.p.;
- Affidamento in prova in casi particolari, art. 94 D.P.R. 309/90.
Le misure alternative alla pena detentiva sono disciplinate dalla legge n. 354/75 che contiene le norme sull’ordinamento penitenziario.
L’affidamento in prova ai servizi sociali
Questa misura alternativa è prevista dall’art. 47 o.p. e per essere concessa devono sussistere dei requisiti specifici:
- la pena detentiva non deve superare i quattro anni di detenzione ed il condannato può accedere alla misura se ha tenuto nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, un comportamento positivo che possa portare ad escludere che il soggetto commetta altri reati;
- se un soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave immunodeficienza senza limiti di pena.
Se il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni, concede la misura dell’affidamento in prova e stabilisce alcune prescrizioni che il detenuto deve seguire, pena la revoca della misura stessa.
Qualora il beneficio venga revocato, si può impugnare il provvedimento: contatta il nostro Studio per scoprire come.
Se, invece, il condannato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova segue tutte le prescrizioni per tutta la durata della misura, la pena detentiva si estingue.
La detenzione domiciliare
Questa misura alternativa è disciplinata dall’art. 47 ter o.p. che prevede diversi casi in cui può essere applicata:
- Over 70 che non siano stati condannati per reati a sfondo sessuale e che non siano delinquenti abituali, professionali. Di recente, la Corte Costituzionale ha ammesso l’applicazione della misura ai soggetti recidivi. Clicca qui per leggere la sentenza.
- Ai seguenti soggetti, se la pena non è superiore ai quattro anni:
- donna incinta o madre di minori di età inferiore ad anni dieci, conviventi;
- padre di minori di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, solo se la madre è deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi che necessita di costanti cure;
- persona di età superiore a sessanta anni con inabilità anche parziale;
- minore di ventun’anni se sussistono esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
- In via residuale, se non può essere applicata la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, è possibile applicare la detenzione domiciliare se la pena non è superiore ai due anni e la condanna non riguarda un reato previsto dall’art. 4 bis o.p.;
- Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del c.p.: contatta il nostro Studio per conoscere questi casi.
- soggetto affetto da AIDS conclamata o da grave immunodeficienza senza limiti di pena;
- madre di prole di età inferiore ad anni 10 che abbia espiato almeno 1/3 della pena o 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo.
Se il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni, concede la misura della detenzione domiciliare.
Questa misura è molto simile a quella degli arresti domiciliari: il condannato non può uscire dal luogo di esecuzione della pena senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
La semilibertà
La misura prevista dall’art. 48 o.p. permette al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per svolgere attività di lavoro oppure di studio.
Anche in questo caso, la misura è applicata se non è possibile sostituire la pena con l’affidamento in prova.
La semilibertà può essere concessa se:
- la pena detentiva non è superiore ai sei mesi;
- è stata scontata almeno la metà della pena detentiva;
- sono stati scontati 2/3 di pena per coloro che sono condannati per un reato previsto dall’art. 4 bis o.p.;
- sono stati scontati 20 anni di reclusione in caso di ergastolo.
Anche in questo caso, però, il mancato rispetto di alcune prescrizioni potrebbe determinare la revoca della misura oppure la denuncia per evasione: contattaci e scopri cosa si può fare per ripristinare la misura.
L’affidamento in prova in casi particolari
L’Ordinamento si pone in un atteggiamento di maggior favor nei confronti di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che dimostrino una seria volontà di intraprendere un percorso di riabilitazione.
Infatti, se il soggetto tossicodipendente o alcooldipendente ha in corso un programma di recupero oppure è intenzionato a sottoporvisi, il Tribunale di Sorveglianza affida il condannato ai servizi sociali.
Questa possibilità è ammessa se la pena detentiva non è superiore a 6 anni.
Nel caso di commissione di un reato previsto dall’art. 4 bis o.p., il limite è di 4 anni.
La richiesta deve però contenere un requisito fondamentale, previsto a pena di inammissibilità: ecco perché è necessario affidarsi a Professionisti preparati.
Se il Tribunale accoglie la richiesta, il condannato deve attenersi a tutte le prescrizioni: la più importante è quella che riguarda la prosecuzione proficua del percorso terapeutico.
C’è un caso in cui questa misura può essere iniziata prima del passaggio in giudicato della sentenza: contattaci per scoprire di cosa si tratta.
Le cause ostative alla concessione delle misure alternative
Non tutti i reati permettono però di accedere agevolmente alle misure alternative.
L’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, infatti, elenca una serie di reati che precludono la possibilità al Pubblico Ministero, qualora sussistano i requisiti di legge, di sospendere l’ordine di esecuzione: il condannato dovrà quindi far ingresso in carcere.
Questa possibilità è però esclusa in un caso: contatta il nostro Studio per conoscere quale.
Anche qualora il soggetto che deve espiare la pena definitiva si trovi già in carcere in virtù della misura della custodia cautelare, non si sospende l’ordine di esecuzione: la misura alternativa deve essere richiesta dall’interno del carcere.
Inoltre, se il condannato è condannato per il reato di evasione, le misure alternative non possono essere concesse prima di tre anni.
Allo stesso modo, se è stata disposta la revoca di una misura alternativa, questa non può essere richiesta prima che siano decorsi tre anni.
Come possiamo essere utili
Contatta il nostro Studio per valutare se sussistono o meno i presupposti per richiedere una misura alternativa alla pena detentiva.
Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella
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