Quale grado di responsabilità in capo alla società che ha in gestione l’impianto?
Lo scorso 23 maggio 2021 nella zona di Stresa in provincia di Verbania, è crollata una cabina della funivia a seguito della rottura di un cavo portante.
Il tragico evento si è verificato poco prima della stazione di arrivo, in prossimità della vetta che, partendo dal lago Maggiore, raggiunge quota 1.491 metri.
Nell’incidente hanno perso la vita ben 14 persone, tra i quali anche bambini.

Secondo quanto dichiarato dai gestori dell’impianto l’ultimo controllo magnetoscopico dei cavi sarebbe stato effettuato nel novembre 2020, all’esito del quale non sarebbe emersa alcuna anomalia.
Eppure, detti impianti sono muniti di sistemi di sicurezza che in caso di problematiche dovrebbero impedire alle cabine di precipitare a terra, come nel caso di specie.
Perché rischia l’amministratore della società, l’ingegnere e il capo operativo del servizio?
Fermo restando che la responsabilità penale è personale, sussistono casi in cui a rispondere è colui che riveste la cosiddetta posizione di garanzia.
Su detti soggetti grava l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione di un evento dannoso, ponendo in essere gli appositi controlli e le dovute misure di sicurezza.
Per tale motivo, qualora la causa dell’incidente sia strettamente riconducibile a negligenza, imperizia ed imprudenza coloro che rivestono la qualifica di garante sono chiamati a rispondere.

I responsabili devono rispondere a titolo di dolo o colpa?
Dalle recenti notizie, sembrerebbe che il tragico incidente non sia correlato alla violazione di regole cautelari.
Pare che coscienziosamente e volontariamente i responsabili abbiano previsto l’evento dannoso ed abbiano accettato il rischio.
Dalle prime risultanze investigative sarebbe emerso che i gestori dell’impianto fossero al corrente del malfunzionamento della funivia.
Per evitare blocchi e disservizi e conseguentemente perdite economiche, avrebbero, però, ovviato al problema manomettendo consapevolmente il sistema di sicurezza, che non si è attivato.
Agendo in tal modo hanno previsto ed accettato che dalla propria condotta si potesse configurare un illecito penale.
Quali sono quindi i reati emersi? È configurabile l’ipotesi di omicidio volontario?
La procura di Verbania, Dott.ssa Olimpia Bossi, ha disposto il sequestro della struttura.
Il P.M. indaga per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione degli strumenti atti a prevenire gli infortuni con l’aggravante del disastro e delle lesioni gravissime.
Mentre agli arresti sono finiti l’amministratore unico, il direttore di esercizio ed il capo servizio della funivia.

Omicidio colposo plurimo
L’articolo 589 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque cagioni la morte di un’altra persona pur non volendolo.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, il soggetto agente deve aver tenuto con volontà la condotta imprudente e negligente o comunque contraria a leggi, discipline e regolamenti alla quale sia causalmente collegabile l’evento non voluto.
È qualificato come “plurimo” poiché non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati unificabile solo ai fini della pena.

Disastro colposo
L’articolo 434 comma 2 c.p. punisce con la reclusione da 3 a 12 anni chi obbligato alla conservazione o vigilanza di una costruzione ometta di provvedere ai lavori necessari alla rimozione di un rischio (art. 677 c.p.) cagionando il crollo di una costruzione, parte di essa oppure altro disastro e da cui derivi un pericolo per l’altrui incolumità.
Si tratta di un reato di pericolo concreto.
Nel caso di specie configurabile nella forma omissiva poiché realizzato dal soggetto su cui grava l’obbligo di garanzia.

Rimozione degli strumenti atti a prevenire gli infortuni con l’aggravante del disastro e delle lesioni gravissime
L’articolo 437 comma 2 c.p. punisce con la reclusione da 3 a 10 anni, chiunque omettendo di collocare impianti apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, cagioni i medesimi eventi.
La norma disciplina un’ipotesi di reato plurioffensivo, poiché oltre a tutelare l’incolumità pubblica, tutela anche quella dei lavoratori.
Nella sua forma omissiva, si configura quale reato proprio, poiché realizzabile solo da colui sul quale grava l’obbligo di garanzia.
In ultimo, qualora si ritenesse opportuno qualificare una responsabilità dolosa, potrebbe essere formulata l’ipotesi di omicidio volontario, ai sensi dell’articolo 575 c.p., con dolo eventuale, norma che prevede la reclusione non inferiore ad anni 21.
Avv. Raffaele Perrotta, Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Ylenia Minnella