Vittima di stalking: fino a quando si può sporgere querela?
Nei precedenti articoli, abbiamo avuto modo di parlare dello stalking in relazione al fenomeno del catcalling ed abbiamo analizzato la differenza rispetto al reato di molestie in occasione di un corteggiamento ossessivo. Ma qual è il termine per la querela in caso di stalking?
Cos’è però lo stalking?
Il reato di stalking (art. 612 bis c.p.) si configura quando si commettono in modo reiterato minacce o molestie che siano in grado di causare, alternativamente:
1) provocare un grave e perdurante stato di ansia o di paura;
2) ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
3) costringere a modificare le proprie abitudini di vita.
Stalking: il grave e perdurante stato di ansia o di paura
La Cassazione è intervenuta in più occasioni per definire cosa si intenda con questa accezione.
Si ritiene infatti che sia sufficiente, per l’integrazione del reato, che la condotta provochi un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
La giurisprudenza sostiene che il “grave e perdurante stato di ansia o di paura” non faccia riferimento ad uno stato patologico, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa non transitorie.
Ad esempio, esasperazione e profonda prostrazione quale conseguenza di una vessazione che abbia comportato, sostanzialmente, un mutamento nella normale stabilità psicologica del soggetto.
Stalking: il fondato timore per la propria o altrui incolumità
Si tratta del pericolo concreto che il persecutore possa ledere la propria incolumità oppure quella delle persone legate alla persona offesa stessa.
Il timore deve essere “fondato”: devono essere analizzate tutte le circostanze del caso per verificare se la propria vita, o quella altrui, sono in pericolo.
Sul concetto di “prossimo congiunto” si fa riferimento alla definizione prevista con chiarezza e precisione dall’art. 307, comma 4 c.p. .
La definizione di “relazione affettiva” non è, invece, prevista da alcuna norma.
Pertanto, è possibile farvi rientrare tutte le relazioni personali “improntate a sentimenti di affetto”, anche semplicemente le relazioni amicali e tra persone dello stesso sesso.
Stalking: la modifica delle proprie abitudini di vita
A causa del comportamento del persecutore, la persona offesa è costretta a modificare alcune delle proprie abitudini.
Si fa riferimento alla necessità per la persona offesa di percorrere strade alternative e diverse da quelle percorse, per evitare di incrociare il proprio stalker.
Ed ancora.
La persona offesa potrebbe essere costretta a non frequentare più un locale, la propria palestra od un negozio, sempre per evitare l’incontro non gradito.
Si ritiene che debba trattarsi di modifiche di una certa significatività per la vita della vittima, o comunque pregiudizievoli per quest’ultima.
Entro quando si può sporgere querela per stalking?
In tema di stalking, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1172/2021) ha sottolineato che il termine entro cui far decorrere il termine (6 mesi) per la querela deve essere calcolato sull’ultimo comportamento integrante il reato.
L’obiettivo è non avvantaggiare il persecutore che ben potrebbe procrastinare la propria condotta anche in un momento successivo rispetto all’insorgere di uno degli eventi previsti dalla norma.
Se così non fosse, nel caso in cui l’ultimo atto persecutorio si verificasse dopo 6 mesi rispetto al momento in cui, ad esempio, la persona offesa ha modificato le proprie abitudini di vita, non si potrebbe più sporgere querela per tardività.
Le ingiurie possono rientrare nello stalking?
Il legislatore nel 2016 ha abrogato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 594 c.p.: il delitto di ingiuria.
Con questa norma veniva punita la condotta di colui che, in presenza di un soggetto, ne offende il decoro o l’onore.
Per cui, dal 2016, chiunque offenda l’onore in presenza della stessa potrà solamente, qualora ne ricorrano i presupposti, rispondere del delitto di diffamazione.
Nel caso in cui non fossero integrati gli elementi di questo reato, l’autore delle ingiurie potrebbe solo essere sanzionato in sede civile.
Fatte queste premesse, però, la Corte di Cassazione nella sentenza citata, la n. 1172 del 2021, ha stabilito come le ingiurie ben possano rientrare nella definizione di atti persecutori.
Infatti, questo illecito potrebbe essere paragonato ad una molestia, in quanto l’offesa all’onore potrebbe incidere in modo doloroso e fastidioso sulla condizione psichica della vittima.
Conclude quindi la Corte sostenendo che le ingiurie, in un contesto più ampio di aggressione alla sfera psichica e morale rientrano nel reato di stalking.
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