
Cos’è la bancarotta?
Esistono diverse tipologie di bancarotta, pertanto, non è possibile fornire una definizione univoca.
Generalmente, l’illecito di bancarotta si configura allorquando un imprenditore o una società risultano insolventi ovvero allorquando pongano in essere condotte volte a sottrarre il patrimonio personale o societario dalla disponibilità dei creditori.
L’obiettivo che il legislatore intende perseguire concerne la tutela del diritto di garanzia che i creditori vantano sul patrimonio del debitore fallito.
Presupposto principale della bancarotta è la dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità giudiziaria che viene disposta con la sentenza.
Prima della suddetta pronuncia il reato non è perfezionato in tutti i propri elementi.
La disciplina in materia di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, non è presente nel corpo del codice penale, bensì nel Regio Decreto n. 267/1942 agli artt. 216 e 217.
Vi sono diverse tipologie di bancarotta in quanto oggi ipotesi si caratterizza per precisi elementi, tra cui:
- il soggetto che pone in essere la condotta;
- l’oggetto materiale;
- il periodo in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il carattere fraudolento della condotta.
Qual è la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta?
Sulla differenza tra le due ipotesi è di recente intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 15484 del 2021.

La Corte specifica come la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale prevede due ipotesi alternative:
- sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili;
- tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, dall’altro, rispettivamente punibili a titolo di dolo specifico (consistente nel fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) e di dolo generico (dato dalla coscienza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari).
L’elemento soggettivo analizzato dalla Corte
L’altra differenza tra le ipotesi è riconducibile all’elemento soggettivo tra la bancarotta documentale fraudolenta e quella semplice.
Lo stesso, invero, risiede nella punibilità della seconda fattispecie indifferentemente a titolo di dolo o colpa, mentre, nella prima ipotesi, è richiesto l’elemento ulteriore della consapevolezza e volontà dell’agente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Le ulteriori ipotesi di bancarotta: patrimoniale o per distrazione
La bancarotta documentale
Questo reato può essere commesso da:
- il fallito;
- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- i liquidatori.
di società dichiarate fallite

Le condotte rilevanti consistono nel:
- sottrarre;
- distruggere;
- falsificare;
in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili o li tengono in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La bancarotta preferenziale
La peculiarità di questa species di bancarotta riguarda le modalità con le quali l’imprenditore ha scelto di saldare i propri crediti.
Infatti, il soggetto pone in essere fatti diretti a favorire uno dei creditori in danno degli altri.
La bancarotta fraudolenta impropria societaria
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, ciò che rileva è il soggetto che pone in essere il dissesto della società.
I soggetti sono:
- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i sindaci;
- i liquidatori di società dichiarate fallite

Le condotte rilevanti sono:
- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali delle società quotate;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capital;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- infedeltà patrimoniale.
La bancarotta fraudolenta impropria dolosa
In questo caso, la bancarotta è commessa da persone diverse dal fallito.
Le stesse hanno provocato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
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