Bancarotta: semplice o fraudolenta?

Cos’è la bancarotta?

Esistono diverse tipologie di bancarotta, pertanto, non è possibile fornire una definizione univoca.

Generalmente, l’illecito di bancarotta si configura allorquando un imprenditore o una società risultano insolventi ovvero allorquando pongano in essere condotte volte a sottrarre il patrimonio personale o societario dalla disponibilità dei creditori.

L’obiettivo che il legislatore intende perseguire concerne la tutela del diritto di garanzia che i creditori vantano sul patrimonio del debitore fallito.

Presupposto principale della bancarotta è la dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità giudiziaria che viene disposta con la sentenza.

Prima della suddetta pronuncia il reato non è perfezionato in tutti i propri elementi.

La disciplina in materia di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, non è presente nel corpo del codice penale, bensì nel Regio Decreto n. 267/1942 agli artt. 216 e 217.

Vi sono diverse tipologie di bancarotta in quanto oggi ipotesi si caratterizza per precisi elementi, tra cui:

  • il soggetto che pone in essere la condotta;
  • l’oggetto materiale;
  • il periodo in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento;
  • il carattere fraudolento della condotta.

Qual è la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta?

Abbiamo già analizzato ampiamente il reato di bancarotta fraudolenta in un nostro precedente articolo.

Sulla differenza tra le due ipotesi è di recente intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 15484 del 2021.

La Corte specifica come la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale prevede due ipotesi alternative:

  • sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili;
  • tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, dall’altro, rispettivamente punibili a titolo di dolo specifico (consistente nel fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) e di dolo generico (dato dalla coscienza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari).

L’elemento soggettivo analizzato dalla Corte

L’altra differenza tra le ipotesi è riconducibile all’elemento soggettivo tra la bancarotta documentale fraudolenta e quella semplice.

Lo stesso, invero, risiede nella punibilità della seconda fattispecie indifferentemente a titolo di dolo o colpa, mentre, nella prima ipotesi, è richiesto l’elemento ulteriore della consapevolezza e volontà dell’agente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Le ulteriori ipotesi di bancarotta: patrimoniale o per distrazione

La bancarotta documentale

Questo reato può essere commesso da:

  • il fallito;
  • gli amministratori;
  • i direttori generali;
  • i sindaci;
  • i liquidatori.

 di società dichiarate fallite

Le condotte rilevanti consistono nel:

  • sottrarre;
  • distruggere;
  • falsificare;

in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili o li tengono in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La bancarotta preferenziale

La peculiarità di questa species di bancarotta riguarda le modalità con le quali l’imprenditore ha scelto di saldare i propri crediti.

Infatti, il soggetto pone in essere fatti diretti a favorire uno dei creditori in danno degli altri.

La bancarotta fraudolenta impropria societaria

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, ciò che rileva è il soggetto che pone in essere il dissesto della società.

I soggetti sono:

  • gli amministratori;
  • i direttori generali;
  • i sindaci;
  • i liquidatori di società dichiarate fallite

Le condotte rilevanti sono:

  • false comunicazioni sociali;
  • false comunicazioni sociali delle società quotate;
  • indebita restituzione dei conferimenti;
  • illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
  • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
  • operazioni in pregiudizio dei creditori;
  • formazione fittizia del capital;
  • indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
  • infedeltà patrimoniale.

La bancarotta fraudolenta impropria dolosa

In questo caso, la bancarotta è commessa da persone diverse dal fallito.

Le stesse hanno provocato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione