Bancarotta fraudolenta: presupposti, pena e prescrizione

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Cos’è la bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato di tipo fallimentare che si realizza quando un imprenditore o una società riducono con l’inganno le proprie disponibilità economiche reali a danno dei creditori.

I creditori possono essere i fornitori, le banche, il fisco, i titolari di obbligazioni, i dipendenti che devono percepire lo stipendio.

Quali sono i presupposti, la pena e l’eventuale prescrizione del reato 

La Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) contempla diverse figure di bancarotta fraudolenta.

Presupposto comune e necessario alle varie tipologie di bancarotta è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’imprenditore o della società.

Il fallimento è dichiarato quando il debitore si trova in stato d’insolvenza, il che significa che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per questo tipo di reato è prevista una pena della reclusione da 3 a 10 anni se viene dichiarato fallito l’imprenditore che prima della sentenza di fallimento:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, oppure ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 

Stessa pena si applica anche all’imprenditore fallito che commette le azioni descritte dopo la sentenza o durante la procedura di fallimento.

Diversamente, se l’imprenditore fallito paga solo alcuni creditori o in quale modo da priorità ad alcuni a discapito di altri, è prevista una pena della reclusione da 1 a 5 anni. 

Il termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta è di 10 anni e decorre dal momento in cui viene pronunciata la sentenza di fallimento.

La Bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale: differenze

L’art 216 della legge fallimentare disciplina 3 diverse ipotesi del delitto di bancarotta fraudolenta;

  1. patrimoniale: si verifica quando l’imprenditore dichiarato fallito, prima dell’intervento della sentenza di fallimento e con l’intento di arrecare un pregiudizio a tutti i creditori, esclude, nasconde, distrugge, sperpera le proprie disponibilità economiche oppure adotta condotte volte a mascherare la reale dimensione patrimoniale dell’impresa;
  2. preferenziale: in questo caso l’imprenditore dichiarato fallito preferisce soddisfare solo alcuni creditori (pagandoli o fingendo che esistano titoli di prelazione) piuttosto che altri, violando il principio secondo cui a tutti spetta il diritto di soddisfarsi in modo paritario sul patrimonio dell’azienda;
  3. documentale: l’imprenditore a svantaggio dei creditori sottrae, distrugge o falsifica i documenti contabili e adotta condotte volte ad impedire agli organi della procedura fallimentare di apprendere la reale storia amministrativa, legale e fiscale della società.

La Bancarotta semplice

L’art 217 della legge fallimentare disciplina un’altra tipologia di bancarotta.

In questo caso l’imprenditore dichiarato fallito arreca un danno ai creditori a causa di una cattiva gestione dell’attività di impresa e senza adottare intenzionalmente un comportamento fraudolento.  

Più precisamente, sorge una responsabilità penale per il fallito quando lo stato d’insolvenza è determinato da:

  1. spese personali sproporzionate rispetto alle proprie reali risorse economiche;
  2. operazioni finanziarie irrazionali;
  3. azioni imprudenti effettuate per ritardare il fallimento;
  4. comportamenti negligenti quali astenersi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  5. mancato adempimento delle obbligazioni scaturite da una precedente procedura fallimentare;
  6. un’assenza delle scritture per i tre anni che hanno preceduto il fallimento.

In questo caso la pena prevista è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Perché bisogna rivolgersi ad un avvocato penalista esperto in bancarotta

Il delitto di bancarotta fraudolenta o semplice rientra nella specifica categoria dei reati fallimentari, è molto importante farsi assistere da un professionista specializzato che sappia interagire con i commercialisti, revisori e consulenti in modo da predisporre la migliore strategia difensiva.

Come può esserti utile lo studio legale AMP

Se sei un imprenditore o l’amministratore di una società fallita o a rischio di fallimento, è bene che tu sia consapevole dell’importanza di una consulenza preventiva, al fine di prevenire ogni tipo di problema di natura penale.

In ogni fallimento esistono una serie di elementi che possono essere fondamentali per accertare la sussistenza di una bancarotta, molto prima che si apra un procedimento penale.

A tale proposito si evidenzia: 

  • Processo verbale di constatazione si tratta di un atto contenente tutte le verifiche fiscali effettuate dall’Amministrazione finanziaria, Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate, nel corso di accesso presso l’attività del contribuente sottoposto a controllo. Può contenere anche dichiarazioni provenienti dall’imprenditore o amministratore;
  • Relazione 33 L.F. il Curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al Giudice competente una relazione indicando quelle che sono state le cause e le circostanze del fallimento, se il fallito ha gestito con diligenza l’esercizio dell’impresa o se diversamente vi è da riconoscere una sua responsabilità o di altri;
  • Audizione fallito il Curatore durante le proprie operazioni di indagine può ritenere opportuno sentire il soggetto fallito. L’art. 49 L.F. al secondo comma prevede che “se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma (imprenditore fallito, amministratori o liquidatori di società oppure enti soggetti alla procedura di fallimento) devono presentarsi personalmente davanti al giudice Delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori”. 

Il ruolo del curatore

In questo caso il Curatore provvederà a convocare il soggetto fallito informandolo:

  1. delle sanzioni penali a cui andrà incontro in caso di ingiustificata comparizione;
  2. della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia o se autorizzato dal Giudice di farsi rappresentare da un mandatario.

Inoltre, gli verrà chiesto di consegnare tutta la documentazione necessaria a conoscere le principali vicende dell’azienda, come ad esempio:

  1. le scritture contabili che non ha avuto modo di visionare; 
  2. il denaro ed i valori esistenti in cassa;
  3. l’elenco completo di tutti i creditori e debitori;
  4. le chiavi e libretti di circolazione degli autoveicoli acquisiti al fallimento;
  5. l’elenco delle assicurazioni in corso.

È evidente quindi come già in questa fase, in cui formalmente non esiste alcuna indagine, si possano realizzare atti o documenti che potranno essere utilizzati in un successivo ed eventuale procedimento penale.

Per questo motivo una consulenza preventiva può risultare decisiva.

Infatti, occorre tenere presente che:

  • la relazione del curatore rappresenta prova documentale ex art. 234 c.p.p., a prescindere dal suo contenuto;
  • le dichiarazioni rese dal fallito sono utilizzabili nel procedimento penale in quanto non si applica la disciplina dell’art. 63 comma 2 c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria);
  • il processo verbale di contestazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza o da funzionari degli uffici finanziari può essere acquisito come documento ex art. 234 c.p.p. in quanto documento extraprocessuale di natura amministrativa.

Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Ylenia Minnella

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