Bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico e specifico
La sentenza n. 8921/2024 della Cassazione offre importanti spunti di riflessione in materia di bancarotta fraudolenta documentale, delineando i confini tra le fattispecie a dolo generico e specifico.
Oggetto della controversia:
All’imputato era contestata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica per aver occultato o distrutto i libri contabili, con l’obiettivo di recare un ingiusto profitto a sé o di procurare un pregiudizio ai creditori.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 216, co. 1, n. 2, l. fall.
La pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte ha annullato la pronuncia impugnata con rinvio ad altra sezione per un “rinnovato giudizio” sulle componenti oggettiva e soggettiva della fattispecie.
La Cassazione ha condotto un’analisi approfondita delle ipotesi di bancarotta documentale delineate dall’art. 216, co. 1, n. 2, l. fall., distinguendole dalla fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 l. fall.
Bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico
La bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico è configurabile quando la tenuta della contabilità è talmente irregolare da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa.
Richiede il dolo generico, ovvero la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile e la rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruire i dati aziendali.
Bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico.
Questo tipo di bancarotta si verifica nei casi di sottrazione, distruzione, occultamento o falsificazione dei libri contabili.
Richiede il dolo specifico, ovvero l’intento di recare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di procurare un pregiudizio ai creditori.
La carenza motivazionale della Corte d’Appello
La Cassazione ha rilevato la carenza motivazionale della Corte d’Appello in merito al dolo specifico.
La motivazione si limitava a ritenere il dolo “evidente” per il solo fatto che l’omessa consegna della contabilità aveva impedito al curatore di accertare l’incasso di crediti.
La Cassazione ha chiarito che la sussistenza del dolo specifico non può essere desunta unicamente dalla mancanza delle scritture contabili, ma deve essere comprovata da ulteriori elementi che dimostrino la specifica scelta dolosa dell’imprenditore.
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