Assistenza familiare anche se divorzio?

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Obbligo di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio: quando non sorge una responsabilità penale?

L’articolo 570 bis c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”, tutela le esigenze economiche e familiari. Ma l’assistenza familiare p dovuta anche in caso di divorzio?

Stabilisce un obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori, in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso.

L’ipotesi delittuosa punita e prevista dall’articolo 570 bis c.p. identifica come comportamento penalmente rilevante, quello commesso dal coniuge separato, che per omettere di provvedere al sostentamento dei figli minori, abbia agito con il dolo specifico di venire meno all’obbligo di corrispondere l’assegno dovuto.

Si deduce che qualora l’obbligato agisca con una condotta finalizzata alla sottrazione del dovere di provvedere ai bisogni economici familiari, è prevista, ai sensi dell’articolo 570 c.p.:

la reclusione fino ad un anno o la multa da 103 a 1.032 euro, salvo che non si ravvisi un’oggettiva impossibilità di versamento del quantum previsto dall’assegno”.

Di fatto, qualora il Giudice accerti che il mancato potere economico sia stato generato da cause non imputabili al coniuge, non potrà individuare il disvalore di intenzione.

Si troverà quindi sprovvisto di elementi necessari a determinare la colpevolezza del soggetto.

Il pronunciamento della Corte di Cassazione

A tale proposito, secondo una pronuncia recente, la Corte ha riconosciuto quale condizione necessaria per la configurabilità del reato, un’azione volontaria e cosciente da parte dell’obbligato, ad arrecare danno attraverso la privazione dei mezzi di sussistenza indispensabili a soddisfare i bisogni familiari della vita quotidiana (Cass. Pen. sentenza n. 18572/2019).

Va anche accertata, quale presupposto fondamentale, l’esistenza di:

  • un vincolo matrimoniale annullato dal provvedimento emesso dal giudice civile in sede di divorzio
  • o, diversamente nel contesto di scioglimento (Cass. Pen. sentenza n. 10722/2018).

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha stabilito che ai fini dell’offensività della condotta la formulazione letterale della disposizione ex articolo 570 bis non realizza alcuna automatica equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico poiché le disposizioni in esame non fanno riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti.

Qual è la funzione di questa disposizione?

Il fine è garantire l’assistenza dei figli e degli altri soggetti tutelati, evitando di considerare qualsiasi forma di inadempimento come condotta delittuosa.

A maggior ragione se legittimata da cause di impossibilità oggettiva o sopravvenute non imputabili al coniuge, come ad esempio:

  • la cessazione di un rapporto lavorativo
  • la sostituzione con altre attività che non permettano di ottenere un stipendio nuovamente adeguato alle esigenze proprie e altrui 

È opportuno chiarire ciò, anche e soprattutto in ragione del periodo di precarietà economica generato dall’emergenza sanitaria in corso.

Ad onor del vero non è possibile ravvisare una responsabilità penale se la condotta non è integrata dall’elemento psicologico valido a qualificarla come criminosa.

È lo stesso principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena a richiederlo. Infatti la sanzione penale, concepita quale arma a doppio taglio mira a tutelare beni giuridici attraverso la lesione di altri beni giuridici.

In tal senso si identifica come giusta solo quella necessaria, ossia idonea al raggiungimento di uno scopo rieducativo e non all’inflizione di una punizione ingiustificata.

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