Lesioni stradali gravi e gravissime 

Una guida per capire meglio il reato di lesioni stradali gravi e gravissime: qui tutte le informazioni

Cos’è il reato di lesioni gravi e gravissime 

Il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime è disciplinato dall’art. 590 bis primo comma del codice penale, il quale punisce “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norma sulla disciplina della circolazione stradale”. 

È importante, anche i fini di quantificazione della pena, avere chiara la differenza tra le lesioni gravi e le gravissime. 

La definizione rimane quella generica dell’art. 583 c.p., pertanto:

  • lesione grave: se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o che ha durata superiore ai quaranta giorni, oppure se si è verificato un indebolimento permanente di un senso o di un arto;
  • lesione gravissima: se il fatto ha causato una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo oppure della capacità di procreare nonché grave difficoltà della favella o deformazione del viso.  

Quali sono le pene previste

La pena prevista dalla legge per chi commette lesioni personali in violazione del Codice della Strada è la reclusione

Come anticipato la cornice di pena applicabile varia a seconda che si sia configurata una lesione grave o una gravissima. 

L’art. 590 bis c.p. al primo comma prevede la reclusione:

  • da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi;
  • da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 

Vi è un ulteriore fattore, però, che influisce sul quantitativo di pena, cioè le circostanze aggravanti. 

Quali sono le circostanze aggravanti

Le ipotesi di lesioni personali stradali aggravate, sempre disciplinate dall’art. 590 bis c.p., sono molteplici.

Il codice, infatti, prevede un aumento di pena se il fatto è commesso sotto l’effetto di sostanza alcolica – la meglio nota “guida in stato di ebbrezza” – oppure in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o infine in violazione di significative norme di circolazione stradale.  

Vediamo ora come incidono queste ipotesi aggravate in relazione agli aumenti di pena. 

La prima ipotesi aggravata rispetto alla fattispecie base è quella che prevede la reclusione da tre a cinque anniper lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime nei seguenti casi: 

  1. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; 
  2. guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
  3. conducenti che esercitano il trasporto professionale di cose o persone con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Seconda ipotesi aggravata, per la quale è disposta la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime, riguarda:

  1. la guida in stato di c.d. ebbrezza media: tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l;
  2. chi procede superando i limiti di velocità consentiti – in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; su strade extraurbane ad una velocità superiore a 50 km/h rispetto alla massima consentita;
  3. l’attraversamento di un incrocio regolato da semaforo disposto al rosso o la circolazione contromano; 
  4. la manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi oppure il sorpasso di altro mezzo di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Infine, terza ipotesi aggravata per la quale la pena è ulteriormente aumentata: 

“se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata”.

Aggiornamenti a seguito del d.lgs. 150/2022 in vigore dal 30 dicembre 2022

Il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge 134/2022 – c.d. Riforma Cartabia – ha modificato la procedibilità del delitto di lesioni personali stradali. 

Prima dell’entrata in vigore della novella legislativa il reato ex art. 590 bis c.p. era procedibile d’ufficio. 

Questo significa che una volta appresa la notizia di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’azione penale doveva essere avviata automaticamente senza la necessità che la persona offesa sporgesse querela.

In pratica, a seguito dell’intervento sul luogo del sinistro stradale, le Forze dell’Ordine comunicavano la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente al fine di dare inizio al procedimento penale.

Con il d.lgs. 150/2022 il delitto in questione è divenuto procedibile a querela della persona offesa.

Pertanto, affinché si apra un procedimento penale oggi è necessario che chi ha subito lesioni personali stradali si attivi dinnanzi all’Autorità Giudiziaria presentando, appunto, formale atto di denuncia – querela.