Trent’anni di manipulite: spazzacorrotti eredità di Tangentopoli?
Forse non tutti sanno che «Mike» e «Papa», erano i nomi in codice alla radio durante le indagini sfociate nell’arresto che avrebbe travolto un’intera classe politica.
MP era la sigla che finiva nei verbali, Mike-Papa, quando Mani pulite ancora non esisteva.
Mike era il Capitano Zuliani e Papa era Antonio Di Pietro.
Da quella MP iniziale nacque poi il nome “Mani Pulite” e l’omonima inchiesta.
L’origine di Manipulite
La data con cui storicamente inizia la vicenda è lunedì 17 febbraio 1992.
Il PM Antonio Di Pietro chiese al Gip Italo Ghitti l’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio (che i milanesi chiamano “La Baggina”, trovandosi sulla strada per Baggio) e membro di spicco del PSI milanese, tra i favoriti per la carica di sindaco di Milano.
Chiesa era stato “pizzicato” in flagranza mentre intascava una tangente dall’imprenditore Luca Magni.
Quest’ultimo aveva finto di accettare di versare a Mario Chiesa una tangente per aggiudicarsi l’appalto per le pulizie del Pio Albergo Trivulzio, ma in realtà lo aveva denunciato ai Carabinieri.
L’imprenditore Magni, indossato un microfono ed una telecamera nascosti, si recò nell’ufficio di Mario Chiesa, portando con sé 7 milioni di lire, contrassegnati, corrispondenti alla metà della tangente richiesta.
Non appena Chiesa prese il denaro entrarono i Carabinieri nella stanza e lo trassero in arresto.
Il segretario socialista Bettino Craxi rilasciò un’intervista nella quale negò l’esistenza della corruzione all’interno del partito, sia a Milano che a livello nazionale, definendo sbrigativamente Mario Chiesa un «mariuolo» in un contesto isolato.
Manipulite e Mario Chiesa
Sentendosi tradito ed abbandonato, sotto interrogatorio, Chiesa rivelò che il sistema delle tangenti era in realtà molto più esteso e radicato rispetto a quanto gli stessi inquirenti immaginassero.
Le sue dichiarazioni diedero il via ad un effetto domino sull’inchiesta, che portò ad arresti via via sempre più “eccellenti” che, nella sostanza, mutarono la scena politica italiana e l’intera storia di quella che è ora definita “Prima Repubblica”.
L’utilizzo della carcerazione preventiva nei confronti di chi non aveva mai conosciuto restrizioni della libertà personale ed i titoli dei giornali concentrati quotidianamente sulla vicenda crearono un clima definito da Craxi “infame”.
Secondo il segretario del PSI infatti, magistrati e giornalisti lo avevano creato con una precisa strategia: famosa sul punto la sua dichiarazione “clima infame” mentre usciva dalla casa di Brescia di Sergio Moroni, deputato PSI morto suicida pochi giorni dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia.
Anche la popolazione fu travolta dalla notizia: tutti volevano conoscere i nomi dei soggetti coinvolti.
Quello di Mario Chiesa fu infatti il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo, inquisiti per i reati più disparati.
I reati di Manipulite
La concussione
Tra i reati maggiormente contestati figura senza dubbio la concussione ex art. 317 c.p. .
Il reato di concussione punisce con la reclusione da sei a dodici anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
La corruzione
Fu contestata anche la corruzione, nelle sue svariate forme:
- la corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.;
- la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p.;
- la corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.;
- la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.
Il reato di corruzione punisce con la reclusione il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero commette uno dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
L’evoluzione del reato di corruzione
Il codice del 1930, nella sua originaria dizione, prevedeva due figure principali di corruzione.
- corruzione impropria: la corruzione per un atto di ufficio, prevista dall’art. 318 c.p., che comprendeva
- la ricezione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa o della dazione di denaro o di altra utilità quale indebita retribuzione per compiere un atto del proprio ufficio;
- la promessa o la dazione seguivano l’avvenuto compimento di un atto d’ufficio.
- corruzione propria: la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, prevista dall’art. 319 c.p. .
Con la riforma operata dalla l. n. 190 del 2012, non è più necessaria l’individuazione di uno specifico atto o di una specifica condotta costituente oggetto dell’illecita dazione o promessa.
E’ infatti sanzionata ogni ipotesi di “monetizzazione“ del potere pubblico, anche se non connessa con il compimento di un ben preciso atto.
L’altra importante novità riguarda la configurazione dell’illecito anche il privato – corruttore che dia o prometta denaro od altra utilità al pubblico funzionario per ringraziarlo dell’avvenuto compimento di un atto dovuto.Contattaci
Manipulite: il peculato
Figura tra i reati contestati anche il peculato ex art. 314 c.p., che punisce con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Manipulite: la ricettazione
Fu contestata anche la ricettazione ex art. 648 c.p., la quale punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Manipulite: l’abuso di ufficio
Rientra anche il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
Manipulite: l’associazione a delinquere
Parimenti rientra tra le contestazioni anche l’associazione a delinquere exart. 416 c.p., che punisce con la reclusione, da tre a sette anni per chi la promuove o costituisce, e da uno a cinque per chi vi partecipa, coloro che si associano allo scopo di commettere un numero indefinito di delitti.
Manipulite: il reato di finanziamento illecito ai partiti
Da ultimo figura il reato di finanziamento illecito ai partiti.
L’illecito è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 7 della Legge n. 195 del 2 maggio 1974 (c.d. Legge Piccoli) che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione della legge che regola i divieti di finanziamenti o i contributi in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
La Spazzacorrotti
Tuttavia oggi la disciplina dei reati sopra citati è mutata a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, la c.d. “Spazzacorrotti”.
In un’ottica di lotta alla corruzione e di effettivo isolamento dei condannati per tali reati in via definitiva, è precluso a questi soggetti, l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno che non collaborino con la Giustizia.
Per conoscere quali siano le misure alternative alla detenzione, clicca qui.
Ed infatti, l’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, così riformulato dall’art. 1 della Legge 3 del 2019, prevede che
“L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati” per i delitti di cui agli “artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis” solo nei casi in cui detenuti e internati per tali delitti, collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter ord. penit. o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale”.
Questo nuovo sistema esclude, dunque, la possibilità che i soggetti condannati in via definitiva per i più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione possano fruire de plano dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione.
La nuova disciplina priva, per il rinvio operato dall’art. 656 comma 9, lett. a, c.p.p. all’art. 4 bis o.p., ai medesimi della possibilità di usufruire della sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, previsto in via generale ed entro determinati limiti di pena, dall’art. 656, comma 5, c.p.p. .
Spazzacorrotti e questione di legittimità costituzionale
Le legge della Spazzacorrotti è stata però soggetta a sindacato di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.
Clicca qui per leggere la sentenza.
Con la pronuncia la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene.
La Spazzacorrotti, quindi, non si applica anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.
Le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione potrebbero essere applicate retroattivamente.
La causa di non punibilitá introdotto dalla Spazzacorrotti
La “Spazzacorrotti” ha introdotto la causa di non punibilità di cui all’articolo 323 ter c.p.
“Art. 323-ter (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili”.
Inoltre, la non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita per il reato commesso.
In caso di impossibilità invece, il predetto può mettere a disposizione una somma di denaro di valore equivalente, ovvero indicare elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilità non si applica:
- quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato;
- in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
La norma introdotta è una disposizione con funzione premiale in caso di comportamenti concretamente collaborativi con l’Autorità Giudiziaria, e mira a favorire, o meglio incoraggiare comportamenti di tempestiva e spontanea denuncia dei reati, fino a quattro mesi dal fatto, unitamente alla fattiva cooperazione con gli inquirenti per garantire le prove del reato e per individuarne i responsabili, nonché alla restituzione del prezzo o del profitto se e qualora conseguiti.
La triste notorietà di Manipulite
Le udienze di Manipuliate furono le prime ad essere trasmesse in televisione.
Tra gli imputati vi era anche Sergio Cusani.
Secondo l’accusa quest’ultimo si occupò di preparare materialmente quella che fu definita “la madre di tutte le tangenti”.
La tangente di 150 miliardi di lire sarebbe stata poi versata all’intero sistema dei partiti italiano per “accomodare” la vendita delle azioni Enimont ad un prezzo favorevole.
Memorabili i botta e risposta tra l’avvocato di Cusani, Giuliano Spazzali e Antonio Di Pietro.
Di grande interesse furono anche le nuove tecnologie portate alla ribalta dal PM, pc e proiettore video, vista la mole di materiale.
Storico anche l’utilizzo di neologismi divenuti poi di uso comune (“lana caprina” e “che c’azzecca”, nel cosiddetto gergo “dipietrese”).
Manipulite trent’anni dopo
Ma, a trent’anni di distanza, cosa è cambiato?
In che modo “Mani Pulite” ha influito sulla storia del nostro Paese?
Certamente dal sistema fu espulso un modus operandi di estrema connivenza tra imprenditoria e politica.
Al contempo fu spazzata via una classe dirigente che, ad oggi, non ha trovato sostituti in grado di far funzionare, seppure con tutte le problematiche del caso, la nostra macchina politica in un modo migliore o diverso.
Altra categoria di protagonisti dell’intera vicenda furono i giornalisti.
Questi, però, spesso non hanno messo l’aspetto giudiziario al centro della narrazione, ma le vicende, anche private, dei protagonisti.
La stessa “Spazzacorrotti” rappresenta la evoluzione di come la collettività non accetti più la “semplice” condanna dei soggetti responsabili di questi reati, ma pretenda il loro isolamento sociale e giuridico, in modo che non possano più arrecare danno alla cosa pubblica.
Trent’anni dopo sono forse ancora pochi per capire quali sono state e quali saranno le conseguenze dello “tsunami Tangentopoli”, ma sono certamente abbastanza per augurarci che i disequilibri, le compressioni dei diritti e i tentativi di ribaltare nell’aula di Montecitorio le regole che valgono per tutti (il decreto Conso su tutti) ivi compresi i componenti dell’aula stessa,appartengano più al passato che al futuro della nostra storia Repubblicana.
Avv. Raffaele Perrotta, Dott.ssa Giulia Danesi