Carcere duro e corrispondenza con difensore

Verso il rispetto del principio di umanità

Carcere duro corrispondenza difensore: dichiarata l’incostituzionalita dell’art. 41 bis, comma 2 quater, lettera e), della legge sull’ordinamento penitenziario nella parte in cui non esclude la corrispondenza intrattenuta col difensore dalla sottoposizione a visto di censura.

I detenuti del carcere duro potranno quindi esercitare il proprio diritto alla corrispondenza con il difensore in segretezza.

È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 22.01.2022.

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La decisione non è stata esente da critiche.

Ed anzi, dalla lettura di alcune testate giornalistiche emerge come il tema abbia fatto discutere molto.

Non è infatti passato inosservato l’amaro commento di un noto giornale “così i boss potranno ordinare omicidi e stragi per lettera“. Insomma, l’avvocato viene ritenuto quale intermediario tra il mafioso ed il sicario.

La Camera Penale di Milano si è espressa con sdegno nei confronti degli autori del post che ha circolato su alcuni social e non possiamo che associarci.

Il regime del carcere duro: l’art. 41 bis o.p.

Il c.d. carcere duro trova la propria origine a seguito dei tristemente noti omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Va detto che nei confronti di alcuni detenuti può essere sospesa l’applicazione delle regole di trattamento previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario e degli istituti detentivi.

Questo accade nei seguenti casi:

  • condannato per uno dei reati previsti dall’art. 4 bis, comma 1 o.p.:
  • condannato per un reato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso.

In relazione a questa tipologia di detenuti devono esserci elementi tali da far ritenere sussistenti i collegamenti con un’associazione criminale, eversiva o terroristica.

La sospensione delle regole di trattamento deve essere giustificata da gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Il regime di c.d. carcere duro è attuato dal Ministero della Giustizia, e regolato, di fatto, dall’Amministrazione penitenziaria. 

Il provvedimento ha una durata pari a 4 anni e, se prorogato, ha una durata di due anni.

Le regole del carcere duro

Il carcere duro, quindi, sospende oppure inasprisce alcune regole vigenti all’interno dell’istituto penitenziario:

  1. sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire i contatti tra il detenuto e soggetti che potrebbero appartenere ad altre realtà criminali;
  2. il detenuto del carcere duro ha diritto ad un solo colloquio al mese;
  3. il colloquio si svolge in locali che non permettano il passaggio di oggetti;
  4. solo familiari e conviventi possono incontrare il detenuto, salvo casi eccezionali;
  5. i colloqui sono controllati e video-registrati;
  6. solo in alcuni casi, dopo sei mesi di carcere duro, è possibile effettuare il colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi di massimo dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;
  7. sono previsti massimo tre colloqui a settimana con i difensori tramite telefonata o in presenza, non registrati;
  8. “l’ora d’aria” consiste in sole due ore al giorno e non può avvenire con più di 4 persone;
  9. il denaro od altri oggetti ricevuti dall’esterno sono soggetti a limitazioni;
  10. è previsto il visto di censura della corrispondenza, salvo quella intercorrente tra i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

Il diritto alla corrispondenza in carcere

L’art. 18 ter o.p. disciplina le limitazioni e i controlli della corrispondenza dei detenuti e degli internati.

In questo articolo si disciplina il caso in cui debba essere limitato il diritto alla corrispondenza.

In particolare, questa possibilità avviene per esigenze:

  • attinenti le indagini o investigative;
  • di prevenzione dei reati;
  • di sicurezza o di ordine dell’istituto.

La limitazione, che ha una durata massima di 6 mesi, prorogabile per periodi di massimo 3 mesi, consiste in:

  • limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
  • sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
  • un controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

Questa ed ogni ulteriore forma di controllo e di limitazione della corrispondenza è esclusa nel caso in cui si tratti di soggetti indicati dall’art. 103, comma 5 c.p.p.:

  • difensori;
  • investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento;
  • consulenti tecnici e loro ausiliari;
  • autorità giudiziaria;
  • direttore dell’istituto;
  • provveditore regionale;
  • capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
  • autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
  • garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
  • presidente della giunta regionale;
  • Magistrato di sorveglianza;
  • Capo dello Stato;
  • membri del Parlamento;
  • Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini;
  • organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.

Si specifica come il comma sesto dell’art. 103 c.p.p. preveda il divieto di ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore, con un’unica eccezione.

Carcere duro e diritto alla corrispondenza con il difensore

Infatti, il detenuto in regime di carcere duro può scambiare la corrispondenza in modo segreto solo con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.

E’ quanto previsto dall’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. e) o.p. .

Per tale motivo, il difensore non poteva interloquire liberamente con il proprio assistito detenuto, infatti, gli agenti dell’amministrazione penitenziaria avrebbero potuto controllare il contenuto della corrispondenza.

Il controllo non sarebbe limitato alla sola lettura, bensì anche al blocco dell’inoltro, ovvero alla non consegna.

Appare evidente come la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 103 c.p.p., ma soprattutto violi la libertà e segretezza della corrispondenza previsti dall’art. 15 dell costituzione, il diritto di difesa ed il diritto ad un equo processo, che trovano tutela a livello costituzionale e sovranazionale.

Le motivazioni a sostegno della violazione della norma

A sostegno della necessità di escludere il difensore tra il novero di soggetti la cui corrispondenza può essere sottoposta a censura vi sono una pluralità di motivazioni:

  • il diritto di conferire con il proprio difensore è un aspetto essenziale del diritto inviolabile di difesa;
  • sussiste una garanzia di confidenzialità delle informazioni tra difensore e assistito;
  • è irragionevole equiparare il difensore ad altri interlocutori non qualificati quali i familiari;
  • la disposizione non è coordinata con la disciplina dei colloqui visivi e telefonici dei difensori che non sono sottoposti a videoregistrazione;
  • vi sarebbe una implicita e assolutamente gravissima presunzione di pericolosità del difensore;
  • l’avvocato – a differenza del Parlamentare – è sottoposto a stringenti prescrizioni deontologiche e professionali;

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale nell’analizzare il quesito sottoposto relativo alla dubbia costituzionalità dell’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. e) nella parte in cui non esclude tra i soggetti esenti da censura della corrispondenza con i detenuti sottoposti al carcere duro anche i difensori, procede con un excursus storico delle norme poc’anzi menzionate.

Dopo la disamina storico – normativa, la Corte richiama anche una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 02.10.2017 che, all’art. 18.1, dispone:

[v]’è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cd. “per giustizia”, ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’art. 103 del codice procedura penale

Inoltre, la Corte richiama due sentenze della Corte di Cassazione che hanno determinato la legittimità di singole misure di controllo sul contenuto della corrispondenza del detenuto in regimedi carcere duro con il proprio difensore poichè non erano state osservate le formalità dettate per l’invio della corrispondenza “per ragioni di giustizia”.

Anche da tali decisioni è possibile desumere a contrario che le misure in questione non sarebbero state legittime ove le predette formalità fossero state rispettate.

Il diritto di difesa del detenuto

Partendo da questi presupposti, la Corte Costituzionale ha poi ricordato come il diritto alla difesa sia un principio supremo che assume una valenza ancor più pregnante nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruenti solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l’esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all’esercizio delle facoltà difensive.

La Corte Costituzionale, inoltre, richiama decisioni e atti sovranazionali che mirano a tutelare a pieno i diritti degli assistiti, ivi compresi i detenuti, senza neppure distinguere tra imputati e condannati in via definitiva.

Pertanto, secondo i Giudice della Legge la procedura di visto, che comporterebbe l’apertura della corrispondenza, l’integrale lettura e l’eventuale trattenimento della stessa, costituirebbe una vistosa limitazione del diritto di difesa.

PQM

La Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

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