Qual è il rapporto tra il reato di atti osceni in luogo pubblico ed il reato di violenza sessuale?
Il reato di atti osceni in luogo pubblico: l’art. 527 c.p.
Il reato di atti osceni in luogo pubblico è disciplinato dall’art. 527 c.p. ed è posto a tutela del pudore e dell’onore sessuale della persona.
L’articolo descrive due diverse possibili condotte:
- primo comma: “chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000;
- secondo comma: “si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’intero o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.”
Pertanto, non tutte le condotte integrano dei fatti illeciti penalmente rilevanti.
In un nostro precedente articolo, abbiamo analizzato l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente che, a seconda di varie circostanze, può integrare l’illecito amministrativo o penale.
Per quanto riguarda l’art. 527 c.p., a seguito della depenalizzazione avvenuta con il D.lgs. 15.01.2016, n. 8, la condotta di atti osceni prevista al primo comma, si è infatti trasformata in sanzione amministrativa.
Quindi risulta penalmente rilevante solo la condotta commessa in presenza di minori o nelle immediate vicinanze di luoghi che questi abitualmente frequentano.
Cosa si intende con atti osceni?
La definizione normativa
Il codice penale, all’art. 529, fornisce una definizione di cosa debba intendersi con “atto osceno”:
“Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.“
Al secondo comma dell’articolo viene però espressamente prevista una deroga a tutela della libertà di espressione e di ogni forma d’arte.
Infatti, non vengono considerate oscene – e quindi non è possibile perseguire l’autore – le opere d’arte o di scienza.
Vi è però un’eccezione: se l’opera è offerta, venduta o procurata ad un minorenne senza che vi sia alcuna finalità didattica, si configura il reato di cui all’art. 527 c.p.
La definizione della giurisprudenza di atti osceni
Stante la genericità della definizione normativa, la giurisprudenza nel corso degli anni ha cercato di definire e circoscrivere maggiormente l’ambito dell’osceno.
Infatti, integra il reato tutto ciò che provochi “una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo“.
Quindi, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito come l’ambito osceno sia da circoscriversi nell’ambito della sfera della sessualità.
In virtù del continuo progredire della società, questa valutazione deve però tenere in considerazione diversi elementi:
- la sensibilità dei consociati di “normale levatura morale, intellettuale e sociale”;
- il momento storico in cui si verifica il fatto incriminato.
Il luogo di consumazione del reato di atti osceni
Come detto, l’articolo descrive due condotte di gravità differente a cui corrisponde, rispettivamente, una sanzione amministrativa ed una sanzione penale.
L’illecito amministrativo è integrato se il fatto avviene in un luogo:
- pubblico: da intendersi quale posto accessibile a tutti;
- aperto al pubblico: si tratta di un posto accessibile solo a coloro che rispettino determinate condizioni;
- esposto al pubblico: è un luogo non pubblico né aperto al pubblico, le cui caratteristiche permettono però ad un numero indeterminato di persone si vedere ciò che accade.
Invece, la condotta diventa penalmente rilevante nel caso in cui accada:
- all’intero di luoghi abitualmente frequentati da minori;
- nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.
Il luogo non è sufficiente: è necessario che vi sia il pericolo concreto che un minore possa assistere.
Secondo la giurisprudenza, vi è un caso in cui non è possibile punire, nemmeno con la sanzione amministrativa l’autore delle condotte.
Cosa sono gli atti contrari alla pubblica decenza?
Gli atti osceni in luogo pubblico non devono essere confusi con l’ipotesi prevista dall’art. 729 c.p.: gli atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Anche questa fattispecie è stata depenalizzata nel 2016.
Prima di questa data era prevista la pena dell’arresto fino a un mese oppure veniva applicata la sanzione pecuniaria dell’ammenda da euro 10 a euro 206.
Oggi l’illecito è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza“.
Qual è la differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza?
In primo luogo, si specifica come la differenza tra i due illeciti riguardi l’ambito di oscenità.
Infatti, gli atti contrari alla pubblica decenza non riguardano necessariamente ed esclusivamente la sfera sessuale.
Si tratta di condotte che, secondo la pluralità dei consociati, risultano offensive del normale vivere civile.
La giurisprudenza ha stabilito che nel reato di atti osceni vi è un’offesa grave ed intensa al pudore sessuale che suscita in chi li osserva una sensazione di disagio, imbarazzo e disgusto.
Nel caso di atti contrari alla pubblica decenza vi è una lesione del buon costume, della moralità e della riservatezza di chi osserva.
L’ultima differenza riguarda il trattamento sanzionatorio.
Il reato di atti contrari alla pubblica decenza prevede esclusivamente la sanzione pecuniaria.
Come visto, invece, nel caso in cui gli atti osceni siano compiuti, ad esempio, in prossimità di una scuola, è prevista la pena detentiva.
Gli atti osceni in luogo privato: il reato di violenza sessuale
Strettamente connesso con la tematica della sfera sessuale, l’ordinamento, oltre a tutelare il bene collettivo del pubblico pudore, pone al centro dei propri interessi la tutela della libertà sessuale personale e la tutela dell’inviolabilità della persona.
Infatti, l’articolo 609 bis c.p. punisce chi abusa sessualmente di una persona.
Nello specifico, il primo comma dell’articolo dispone: “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
L’elemento caratterizzante il reato di violenza sessuale riguarda il consenso all’atto sessuale.
La tematica non è certamente semplice.
Il Giudice deve infatti valutare se il consenso – inizialmente prestato – sia perdurato per tutta la durata del rapporto.
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Le novità normative in tema di violenza sessuale
In tema di violenza di genere e domestica, l’allarme sociale e la gravità delle condotte hanno portato il legislatore ad intervenire sulla disciplina che si occupa, anche, del reato di violenza sessuale.
La Legge 19.07.2019, n. 69, il c.d. codice rosso, apporta delle notevoli modifiche alla disciplina.
Tra le più significative novità, si evidenziano le seguenti:
- quando si procede per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, la persona offesa deve essere sentita dal Pubblico Ministero entro 3 giorni;
- è stata introdotta un nuovo reato che punisce coloro che, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, violino le condizioni della misura;
- la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero;
- inasprimento di pena per il reato di maltrattamenti punito con una pena detentiva da 3 a 7 anni;
- previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di:
- persona minore;
- donna in stato di gravidanza;
- persona con disabilità.
- inasprimento di pena per il reato di stalking punito con una pena detentiva da 1 anno a 6 anni e 6 mesi;
- è stato introdotto un nuovo reato che prevede una pena detentiva da 1 anno a 6 anni ed una multa da 5.000 a 15.000 euro per chiunque diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate;
- è stato introdotto un nuovo reato che prevede una pena detentiva da 8 anni a 14 anni nel caso di deformazione o sfregio permanente del viso a seguito di lesione;
- inasprimento di pena per il reato di violenza sessuale punito con una pena detentiva da 6 anni a 12 anni;
- la persona offesa ha 12 mesi per proporre querela in caso di violenza sessuale.
In aggiunta, è stato reso più gravoso l’accesso ai principali benefici penitenziari i quali aggravano ancor di più il quadro sanzionatorio a carico del condannato.
Per sapere quali sono alcuni dei benefici penitenziari, leggi il nostro precedente articolo.
La violenza sessuale nei confronti dei minori
Nel caso in cui il reato di violenza sessuale sia commesso nei confronti di un minorenne, l’ordinamento italiano prevede una presunzione assoluta di assenza di consenso, qualora la vittima:
- non abbia compiuto gli anni 14;
- non abbia compiuto i 16 anni e l’autore della violenza sia una persona legata all’ambiente familiare od educativo del minore.
Il Codice Rosso è intervenuto a disciplinare anche questa ipotesi.
Tra le novità più importanti si evidenzia come:
- la pena è aumentata se gli atti compiuti con il minore di anni 14 sono avvenuti con la promessa di utilità;
- la pena è dai 12 ai 24 anni di reclusione se la violenza sessuale è commessa nei confronti di minore degli anni 10.
Quale rapporto sussiste tra il reato di atti osceni e la violenza sessuale?
L’analisi dei reati di atti osceni e violenza sessuale dovrebbe portare il lettore a comprendere come, nonostante sussista un punto di contatto tra i due illeciti, relativo alla tutela della sfera sessuale, vi siano notevoli differenze.
Pertanto, essendo due distinti reati, ciascuno con elementi caratterizzanti ben definiti, ben potrebbero concorrere.
Avv. Fabio Ambrosio, Dott. Paolo Guadalupi
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