Il caso Garlasco: ricostruzione tecnico-giuridica
Avvio delle indagini (2007): la notitia criminis e i primi sospetti
Il 13 agosto 2007 è rinvenuto il corpo senza vita di Chiara Poggi, 26 anni, nella villetta di famiglia a Garlasco (Pavia).
A dare l’allarme è il fidanzato Alberto Stasi, che dichiara di aver trovato la ragazza in un lago di sangue sulle scale di casa.
La notitia criminis scaturisce dunque dalla segnalazione di Stasi stesso alle autorità.
Immediatamente i sospetti degli inquirenti si concentrano su di lui, ultimo ad aver visto Chiara in vita.
Nelle prime fasi delle indagini preliminari, emergono diversi elementi indiziari contro Alberto:
- il sangue di Chiara è individuato sul pedale della sua bicicletta color bordeaux (ritenuto un possibile “smoking gun” dagli inquirenti);
- le sue scarpe appaiono immacolate nonostante egli affermi di aver camminato sul pavimento sporco di sangue;
- il suo presunto alibi – aver lavorato al computer alla tesi di laurea nell’ora del delitto – suscita perplessità.
Vi sono discrepanze nel suo racconto: riferisce di aver visto il volto “pallido” di Chiara al ritrovamento, mentre i soccorritori lo descrivono ricoperto di sangue.
Non emergono tracce di estranei nella villetta, né segni di effrazione o moventi alternativi, portando gli inquirenti ad escludere l’ipotesi di un aggressore sconosciuto.

Dopo alcuni giorni di fermo, le prove raccolte appaiono insufficienti per un’accusa solida: il GIP dispone la liberazione di Alberto Stasi.
Il giudizio abbreviato di Alberto Stasi nel caso Garlasco: scelta e limiti probatori
Nel 2008 la Procura della Repubblica di Vigevano esercita l’azione penale nei confronti di Alberto Stasi per l’omicidio volontario di Chiara Poggi (artt. 575, 576 c.p.).
L’imputato opta per il giudizio abbreviato, rito alternativo che consente di definire il processo sulla base degli atti raccolti in indagine, evitando il dibattimento pubblico.
Questa scelta comporta benefici e sacrifici probatori ben precisi:
- da un lato Stasi ha diritto, in caso di condanna, a uno sconto di pena pari a un terzo (come previsto dall’art. 438 c.p.p.),
- dall’altro il giudizio si svolge allo stato degli atti, senza esame dibattimentale di testimoni o nuovi apporti istruttori, salvo eventuali integrazioni disposte dal giudice.
Il GUP ha ammesso il rito abbreviato e, pur nell’ambito di tale procedura, ha disposto una serie di perizie tecniche per colmare alcune lacune investigative.
In particolare, sono effettuati accertamenti:
- sull’hard disk del computer di Stasi per verificare il suo alibi informatico;
- una “camminata sperimentale” sulla scena del crimine, simulando il percorso compiuto dall’assassino all’interno della villetta (ad esempio, la probabilità di attraversare l’area intrisa di sangue senza macchiare le scarpe).

Tali perizie integrative, ammesse in via eccezionale nel rito abbreviato, mirano a supplire ad alcune “significative incompletezze d’indagine” evidenziate dal GUP.
In ogni caso, il materiale probatorio resta circoscritto a quello raccolto nel corso delle indagini preliminari e alle relative analisi tecniche, senza l’apporto del contraddittorio tipico di un dibattimento ordinario.
La sentenza di primo grado (2009): assoluzione in abbreviato e principio del ragionevole dubbio
Il primo grado si conclude, dopo 24 udienze dedicate soprattutto agli accertamenti peritali, il 17 dicembre 2009 con un verdetto di assoluzione di Alberto Stasi.
La sentenza (ex art. 530 co. 2 c.p.p.) assolve l’imputato “per non aver commesso il fatto”, accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli indizi non raggiungevano la soglia del “oltre ogni ragionevole dubbio”.
In particolare, il giudice conferma che gli indizi a carico di Stasi – pur suggestivi – non possedevano gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art. 192 c.p.p.
La prova a carico è essenzialmente indiziaria (mancando testimonianze dirette o tracce biologiche incontrovertibili dell’imputato sulla scena del crimine) ed è valutata come insufficiente e non univoca.
Ad esempio, la discrepanza dell’assenza di sangue sulle scarpe di Stasi, inizialmente ritenuta sospetta, è spiegata dai periti con la possibilità di attraversare i primi due gradini senza sporcarsi.
Anche l’alibi informatico non è del tutto confutato dall’accusa.
Sulla scorta di ciò, il GUP conclude che permane un ragionevole dubbio e che gli indizi raccolti non raggiungono quel livello di certezza richiesto dall’art. 533 c.p.p. per una pronuncia di condanna.
Ne consegue l’assoluzione di Stasi.
Il giudizio d’appello (2011): conferma dell’assoluzione
La Procura e la parte civile (fam. Poggi) propongono appello contro la sentenza assolutoria, ritenendo la decisione viziata da un’erronea valutazione delle prove.
L’appello si celebra davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano.
In questa sede l’accusa e i difensori di parte civile insistono per una rivalutazione di alcuni punti chiave dell’istruttoria.
In particolare chiedono:
- nuovi accertamenti sui frammenti di unghie di Chiara (per possibili tracce di DNA dell’assassino);
- l’analisi di un capello rinvenuto nella mano della vittima;
- l’acquisizione di una bicicletta nera appartenente alla famiglia Stasi (ipotizzata come mezzo usato dall’omicida osservato da un testimone la mattina del delitto);
- l’estensione della perizia sulla “camminata” ai primi due gradini della scala.

Tuttavia, i giudici d’appello negano la riapertura dell’istruttoria: decidono di non ammettere nuovi mezzi di prova, ritenendo di poter decidere allo stato degli atti.
In altri termini, l’appello si svolge “a carte chiuse”, confermando le caratteristiche tipiche del giudizio abbreviato scelto in primo grado.
All’esito, il 6 dicembre 2011 la Corte d’Assise d’Appello di Milano conferma l’assoluzione di Alberto Stasi.
La sentenza di secondo grado aderisce alla valutazione del GUP,
Gli elementi indiziari restano non decisivi e le spiegazioni alternative difensive (sull’assenza di macchie di sangue, sulla mancanza di un movente concreto, ecc.) mantengono intatto il dubbio.
L’accusa non è riuscita a ribaltare quel giudizio di insufficienza probatoria; pertanto, anche in secondo grado vige il principio in dubbio pro-reo.
Stasi è nuovamente dichiarato non colpevole e la sua posizione sembra definitivamente sollevata.
La Cassazione annulla l’assoluzione (2013) nel caso Garlasco: motivazione illogica e annullamento con rinvio
La Procura Generale e i difensori di parte civile propongono ricorso per Cassazione lamentando vizi logico-giuridici nella decisione.
Il caso approda così in Cassazione penale (Sezione I) nel 2013.
Il 17 aprile 2013 la Suprema Corte emette la sua pronuncia: è disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.
In altre parole, la Cassazione annulla l’assoluzione e ordina un nuovo giudizio di appello (appello bis).

Le motivazioni della sentenza
Le motivazioni depositate dalla Cassazione evidenziano che la Corte d’Assise d’Appello aveva fornito una motivazione lacunosa, valutando in maniera incongrua e contraddittoria gli elementi probatori.
La Cassazione (recependo le critiche già sollevate nel ricorso del PG) rileva come i giudici di appello abbiano svalutato illogicamente alcuni indizi, esaminandoli isolatamente e non complessivamente.
Ciò si pone in violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria stabiliti dall’art. 192 c.p.p., comma 2, che impone una disamina unitaria e coordinata degli indizi (“gravi, precisi e concordanti”) ai fini di poter fondare un giudizio di colpevolezza.
La Suprema Corte definisce la motivazione della sentenza di appello “illogica e contraddittoria” su punti essenziali, censurando l’errore metodologico di aver “isolato i singoli indizi senza considerarli complessivamente”.
La Corte ha inoltre ritenuto priva di fondamento logico l’ipotesi alternativa formulata dai giudici d’appello, secondo cui un ladro occasionale avrebbe potuto essere l’autore del delitto.
Sulla base di tali rilievi, la Cassazione annulla la precedente assoluzione e dispone il rifacimento del giudizio di secondo grado, affinché si proceda a una “rilettura complessiva e unitaria degli elementi acquisiti”.
L’intervento della Cassazione risponde anche alla sua funzione nomofilattica: garantire la corretta e uniforme applicazione della legge (nello specifico, i principi in tema di valutazione della prova indiziaria e di corretta motivazione ex art. 546 c.p.p.), correggendo gli errori di diritto commessi nei gradi inferiori.
Il nuovo processo d’appello bis (2014): la condanna di Alberto Stasi a 16 anni per il Caso Garlasco
Nel 2014, una diversa sezione della Corte d’Assise d’Appello di Milano ha celebrato nuovamente il giudizio d’appello (cd. appello bis) e ha sottoposto il quadro probatorio a un riesame approfondito, seguendo le indicazioni della Cassazione.
Questa volta i giudici accolgono gran parte delle richieste istruttorie formulate dall’accusa e dalle parti civili:
- dispongono il sequestro della bicicletta nera di Alberto Stasi per effettuare confronti e accertamenti;
- ordinano una nuova perizia genetica sui residui di materiale presenti sotto le unghie di Chiara Poggi e sul capello rinvenuto nella mano della vittima;
- estendono la perizia sulla camminata ai primi due gradini della scala (esperimento che evidenzia come la probabilità di non sporcarsi le scarpe di sangue percorrendo anche quei gradini sia praticamente nulla, confutando la versione di Stasi).
Inoltre, i giudici riesaminano con maggior rigore i vari indizi emersi: le incongruenze dell’alibi informatico, le tracce biologiche (seppur labili) repertate sulla scena, le impronte di calzature insanguinate compatibili con la misura di Stasi, nonché il comportamento tenuto dall’imputato prima e dopo il fatto.
I giudici valutano il quadro indiziario nel suo insieme, secondo il paradigma dell’art. 192 c.p.p., emergendo ora come un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti.
La sentenza della Corte D’Assiste d’Appello sul caso Garlasco
Dopo ben 14 udienze “dibattimentali” (si ricorda che il rito scelto è quello dell’abbreviato), il 17 dicembre 2014 la Corte d’Assise d’Appello di Milano pronuncia la condanna di Alberto Stasi alla pena di 16 anni di reclusione.
La sentenza riconosce Stasi colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, affermando che la sua responsabilità penale è provata al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base di molteplici indizi convergenti.
Pur trattandosi di un processo indiziario (mancando una prova diretta “regina”), la Corte ritiene che la combinazione delle evidenze – dall’inconsistenza dell’alibi, alle prove scientifiche e logiche sul luogo del delitto – configuri una prova indiziaria pienamente attendibile e sufficiente ex art. 192 c.p.p.
La Corte quantifica la pena in 16 anni di reclusione, applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato (a fronte di una richiesta originaria della Procura pari a 30 anni).
Nella motivazione, i giudici smontano analiticamente le ipotesi difensive alternative e tracciano un movente presumibile, riconducibile a forti dissidi emotivi o relazionali, coerente con la ferocia riscontrata nel delitto, escludendo scenari fantasiosi di intervento di ignoti.
La Cassazione del 2015: conferma definitiva della condanna
Alberto Stasi ricorre nuovamente per Cassazione avverso la sentenza di condanna dell’appello bis, sostenendo vari motivi di impugnazione (in gran parte relativi a supposti vizi di motivazione e errores in procedendo, compresa la lamentata mancata rinnovazione di talune testimonianze).
La Suprema Corte, tuttavia, ritiene infondati tutti i motivi di ricorso e il 12 dicembre 2015 respinge i ricorsi, confermando in via definitiva la condanna di Stasi a 16 anni di reclusione.

La Corte di Cassazione penale sancisce così la conclusione del processo ordinario nei tre gradi di giudizio, rendendo irrevocabile la sentenza di condanna (divenuta cosa giudicata).
Stasi, che fino ad allora era rimasto in libertà, si consegna spontaneamente al carcere di Bollate (Milano) per iniziare l’espiazione della pena.
Contestualmente, la Cassazione deposita le motivazioni della sua decisione finale e afferma che i giudici di merito hanno accertato la colpevolezza di Alberto Stasi in modo logico e coerente, basandosi su prove indiziarie molteplici e convergenti, valutate secondo i canoni legali (art. 192 c.p.p.) e in assenza di violazioni del principio del ragionevole dubbio.
La Corte fuga definitivamente ogni dubbio razionale residuo sulla dinamica del delitto e sul ruolo esclusivo di Stasi come autore materiale dell’omicidio
Il ricorso straordinario per il Caso Garlasco
Con la pronuncia della Cassazione del 2015, il processo penale principale relativo al delitto di Garlasco giunge alla sua conclusione formale: la sentenza è esecutiva e non più soggetta ad ulteriori impugnazioni ordinarie.
In seguito, nel 2017, la difesa di Stasi presenterà anche un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., lamentando che la Cassazione avesse “dimenticato” di disporre un nuovo esame di 19 testimoni nell’appello bis.
Tuttavia, il 28 giugno 2017 la Suprema Corte dichiarò inammissibile anche tale ricorso, ritenendo insussistente l’errore di fatto denunciato.
Ciò ha chiuso ogni ulteriore spazio di intervento della Cassazione sul caso in via ordinaria e straordinaria.
La ricostruzione: l’indagine parallela su Andrea Sempio e l’archiviazione del 2017
Mentre il processo principale seguiva il suo corso, attorno al caso Garlasco emersero nel tempo ipotesi alternative circa l’identità dell’assassino.

In particolare, l’attenzione si spostò su Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara Poggi, presente nel novero delle conoscenze familiari.
A partire dal 2014-2015, la difesa di Stasi e alcuni investigatori privati iniziarono ad esplorare la pista Sempio, sostenendo che alcuni reperti trascurati potessero indicarlo come possibile colpevole.
Nel dicembre 2016, su iniziativa della famiglia Stasi, vennero raccolti in modo non ufficiale campioni biologici di Andrea Sempio (una tazzina da caffè e una bottiglietta d’acqua da lui utilizzate e abbandonate) da cui fu estratto il DNA.
Un consulente di parte confrontò tale profilo genetico con le tracce parziali di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi (analizzate originariamente durante la superperizia genetica del 2014) e concluse che vi fosse una coincidenza perfetta tra il DNA di Sempio e quel profilo ignoto.
Forte di questa presunta scoperta, nel gennaio 2017 la difesa Stasi sollecitò formalmente la magistratura a prendere in esame la posizione di Andrea Sempio quale potenziale indagato.
La Procura di Pavia aprì un fascicolo parallelo e Sempio venne iscritto nel registro degli indagati per omicidio.
La ricostruzione del Caso Garlasco: la pista secondaria
Tuttavia, all’esito di un supplemento d’indagine, il GIP di Pavia archiviò il procedimento a marzo 2017, ritenendo inconsistente la nuova pista.
Nel decreto di archiviazione, il giudice smontò punto per punto la consulenza difensiva che pretendeva di “incastrare” Sempio, definendola «assai suggestiva ma totalmente priva di valore scientifico».
Si evidenziò come la traccia di DNA sotto le unghie di Chiara fosse già stata giudicata dagli esperti del 2014 degradata, esigua e potenzialmente contaminata, dunque non utilizzabile per identificare alcun soggetto.
In effetti, nella superperizia disposta nel processo d’appello bis, il perito nominato dalla Corte aveva concluso che i risultati genetici erano “incostanti” e affetti da possibili contaminazioni ambientali, tali da non poter fornire un’identificazione affidabile.

Il GIP di Pavia nel 2017 sottolineò inoltre un aspetto dirimente: anche qualora quella esile traccia genetica fosse attribuibile ad Andrea Sempio, ciò non proverebbe affatto un suo coinvolgimento nel delitto, data la possibilità di un contatto occasionale precedente.
I contatti tra Sempio e Chiara: la ricostruzione del caso Garlasco
Chiara Poggi e Sempio, infatti, condividevano ambienti e oggetti: Sempio frequentava la casa Poggi in quanto amico di Marco (fratello di Chiara) e utilizzava spesso, assieme ad altri amici, il computer fisso di casa Poggi per giocare ai videogiochi.
È quindi “assolutamente compatibile” – scrive il giudice – che minuscole quantità di materiale genetico di Sempio siano transitate su oggetti comuni (tastiera, mouse) e da lì possano essersi depositate sotto le unghie di Chiara quando lei ha maneggiato tali oggetti.
In sintesi, il giudice conclude che il DNA in questione non è attribuibile con certezza a Sempio e, soprattutto, “se anche lo fosse” non avrebbe comunque valore incriminante, data l’irrilevanza tecnico-probatoria di una tale traccia in un contesto di contaminazione ambientale spiegabile.
Oltre al DNA, nell’indagine del 2017 vengono valutati altri elementi a discarico di Sempio: viene riconosciuta la credibilità dell’alibi fornito dal ragazzo (che si trovava altrove al momento del fatto) e si evidenzia l’assenza di qualsivoglia indizio che lo collochi sulla scena del crimine nell’ora dell’omicidio.
Non si riesce inoltre a individuare alcun movente plausibile a suo carico (Sempio non aveva legami sentimentali con Chiara né conflitti noti che potessero giustificare un’aggressione così brutale).
Il decreto di archiviazione del 2017 bolla quindi come infondata la teoria alternativa e mette la parola fine, almeno temporaneamente, all’ipotesi Sempio.
La vicenda giudiziaria torna a focalizzarsi unicamente su Alberto Stasi, il cui verdetto di condanna nel frattempo era divenuto definitivo.
Il possibile concorso di persona nel reato
Fianco alle argomentazioni summenzionate, il giudice dell’archiviazione del 2017 aggiunge ad abundantiam un’ulteriore considerazione: anche ipotizzando fantasiosamente un concorso di persone – cioè la partecipazione sia di Stasi che di Sempio al delitto – tale scenario non trova alcun riscontro nelle indagini.
La complessa attività integrativa svolta negli anni ha anzi escluso la presenza di correi ignoti. Il delitto di Garlasco, per la giustizia, resta a firma di un solo autore, Alberto Stasi, e non vi sono evidenze di un secondo uomo sulla scena.
La richiesta di revisione e il rigetto definitivo (2020-2021)
Nonostante la condanna definitiva, la difesa di Alberto Stasi non ha smesso di cercare nuovi elementi per scagionarlo.
La strada maestra prevista dall’ordinamento per ribaltare una sentenza irrevocabile è la revisione del processo penale (artt. 629 ss. c.p.p.), ammessa solo al ricorrere di rigorosi presupposti, in particolare la scoperta di nuove prove sopravvenute idonee a dimostrare l’innocenza del condannato.
Nel giugno 2020 i legali di Stasi depositano presso la competente Corte d’Appello (individuata per legge in quella di Brescia, trattandosi di revisione di un processo lombardo) un’istanza di revisione della sentenza di condanna.
A fondamento della richiesta vengono allegate proprio le risultanze delle indagini difensive svolte su Andrea Sempio e altri elementi emersi post-sentenza.
In particolare, la difesa insiste su due presunte “prove nuove”:
- la traccia di DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi (confermativa, a loro dire, di una responsabilità alternativa);
- una perizia che metterebbe in discussione la stima del numero di scarpa dell’assassino, sostenendo che le impronte di scarpa insanguinate repertate sulla scena sarebbero compatibili con un numero 44 (quello di Sempio) e non con il 42 di Stasi.
Tali elementi vengono presentati come scoperte sopravvenute capaci di scardinare il quadro probatorio originario.
Il rigetto della Corte di Appello di Brescia
Tuttavia, la Corte d’Appello di Brescia, dopo aver esaminato la domanda, la respinge, ritenendo che le presunte nuove prove non abbiano i caratteri di novità e decisività richiesti dalla legge.
In altre parole, i giudici bresciani valutano che quanto portato dalla difesa di Stasi non rappresenti affatto una prova nuova determinante.
Il tema del DNA sotto le unghie era già noto e vagliato (con esito negativo per l’ipotesi alternativa) sin dal 2017, così come la questione delle impronte e delle misure delle scarpe era stata affrontata nelle perizie del processo; la “perizia” prodotta dalla difesa non offre elementi di fatto realmente innovativi ma solo una diversa interpretazione di dati esistenti.
Dunque, l’istanza di revisione viene rigettata perché mancante del presupposto fondamentale richiesto dall’art. 630 c.p.p.: non vi è una prova nuova che, da sola o unita a quelle già valutate, dimostri che Stasi debba essere prosciolto.
La Corte d’Appello di Brescia dichiara il “non luogo a provvedere”, sancendo di fatto l’inammissibilità della richiesta di riaprire il caso.
Il ricorso per Cassazione
La difesa di Stasi ricorre allora in Cassazione contro questa decisione, ma anche la Suprema Corte – con sentenza del 19 marzo 2021 – respinge il ricorso, confermando il giudizio di Brescia.
La Cassazione avalla dunque la valutazione secondo cui le cosiddette novità addotte non possiedono reale valenza probatoria nuova: esse erano già state esaminate e considerate non decisive nelle sedi competenti (la traccia genetica era stata dichiarata inaffidabile e irrilevante, l’informativa sul numero di scarpe era stata “archiviata” dal GIP perché ritenuta una mera suggestione già smontata).
Di conseguenza, Alberto Stasi non ottiene la revisione del processo e la condanna a suo carico rimane definitiva ed eseguibile.
Va sottolineato che la soglia per concedere una revisione è volutamente alta: come ricordato dalla Cassazione, occorrono prove veramente nuove e idonee a sovvertire l’esito, non semplici rielaborazioni di indizi già vagliati.
In mancanza di queste, un processo concluso con sentenza passata in giudicato non può essere riaperto, a tutela della stabilità dei rapporti giuridici e della certezza del diritto.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza
Stasi pertanto resta detenuto; nel frattempo, a gennaio 2023, ottiene solo un beneficio di lavoro esterno in regime di semi-libertà (concesso dal Tribunale di Sorveglianza) per svolgere attività lavorativa fuori dal carcere durante il giorno.

I nuovi accertamenti genetici del 2024-2025 e la riapertura delle indagini bis
Nonostante il rigetto della revisione, il caso Garlasco non si è definitivamente sopito.
Nel 2023-2024, complice anche l’interesse mediatico ancora alto, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire alcuni filoni investigativi paralleli, soprattutto riguardo alla posizione di Andrea Sempio.
Questa scelta è maturata sulla scorta delle indicazioni fornite dagli avvocati di Stasi e di alcuni nuovi approfondimenti tecnici.
In particolare, si è ritenuto opportuno procedere a nuovi accertamenti genetici su tutti i reperti disponibili della scena del crimine, sfruttando tecnologie forensi più avanzate rispetto a quelle del 2007-2014.
Si è così avviata una vera e propria “inchiesta bis” nel 2024, nella quale Andrea Sempio è stato formalmente iscritto come indagato (ancora una volta) per l’omicidio di Chiara Poggi, ipotizzato in concorso con altri o con lo stesso Stasi.
Nel marzo 2025 Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia per omicidio e è stato sottoposto a prelievo coatto di DNA mediante tampone salivare.
La perquisizione
Contestualmente, la Procura ha disposto una serie di perquisizioni a casa di Sempio e dei suoi familiari, nonché presso le abitazioni di alcuni suoi amici, alla ricerca di qualunque elemento utile (ad esempio l’arma del delitto, mai ritrovata).
Addirittura, sono stati effettuati scavi e ispezioni in un canale di scolo nella zona di Tromello (PV), dove si ipotizzava potesse essere stato gettato un oggetto contundente compatibile con l’arma del delitto.
L’incidente probatorio del caso Garlasco
Per cristallizzare gli esiti dei nuovi esami scientifici, la Procura ha chiesto e ottenuto dal GIP di Pavia lo svolgimento di un incidente probatorio: un atto garantito nel quale periti nominati dal giudice esamineranno in contraddittorio tra le parti i reperti e le tracce genetiche, producendo risultati utilizzabili in un eventuale futuro giudizio.
Il 16 maggio 2025 il GIP ha conferito formalmente l’incarico a un pool di esperti, dando il via a una maxi-consulenza genetica con un termine di 90 giorni.
I periti nominati (una genetista forense della Polizia di Stato e un esperto dattiloscopico) dovranno analizzare ex novo una lunga lista di reperti recuperati nella villetta nel 2007, alcuni dei quali mai esaminati prima o ritenuti secondari nelle indagini originarie.
Tra questi figurano:
- frammenti del tappetino del bagno,
- confezioni di generi alimentari (biscotti, tè, yogurt, cereali) usati per la colazione di quella mattina,
- decine di nastri adesivi con impronte latenti raccolte in casa.
L’obiettivo è estrarre eventuali profili di DNA e confrontarli non solo con quello di Andrea Sempio, ma con tutti i soggetti che a vario titolo frequentavano la villetta (familiari, amici, soccorritori), così da individuare eventuali tracce di ignoti finora sfuggite.
Particolare attenzione sarà data al confronto tra il DNA di Sempio e gli esiti delle analisi sui residui subungueali di Chiara Poggi, già oggetto della perizia disposta in appello bis nel 2014.
Si procederà inoltre all’estrazione di DNA dai supporti adesivi utilizzati per rilevare le impronte digitali nella villetta, nella speranza che vi si celino profili genetici finora non considerati.
L’individuazione del soggetto ignoto del caso Garlasco
Questi accertamenti, che si preannunciano complessi e altamente tecnologici, mirano in sostanza a verificare se esista un “ignoto 2” (oltre a Stasi) il cui DNA compaia sulla scena del crimine.
Le operazioni peritali si svolgeranno nell’estate 2025 e i risultati verranno discussi in udienza nell’ottobre 2025.
Sebbene tali nuovi esami abbiano riacceso speranze e speculazioni su una possibile svolta, allo stato attuale essi non hanno (ancora) inciso sullo status giudiziario definitivo del caso.
La riapertura del fascicolo parallelo del caso Garlasco
La riapertura delle indagini è al momento confinata a un fascicolo parallelo, e qualsiasi evenienza di rilievo (ad es. l’emersione di prove davvero dirompenti a carico di Sempio o di altri soggetti) dovrà eventualmente tradursi in una nuova richiesta di revisione.
Ad ogni modo, già in passato elementi simili erano stati giudicati privi di valore risolutivo.
Ad esempio, le “nuove” impronte digitali o palmari attribuite a Sempio vicino al cadavere erano informazioni note e già sottoposte a valutazione critica (si parlò di “papillare 33” corrispondente al palmo di Sempio, ma ciò non dimostrava nulla di penalmente rilevante, potendo essere impronte lasciate in visite precedenti).
Anche le telefonate fatte da Sempio a casa Poggi intorno al giorno del delitto furono investigate e giudicate non sospette in modo decisivo.
I nuovi accertamenti sul caso Garlasco
Finora, i nuovi accertamenti genetici avviati nel 2024-2025 non hanno prodotto alcuna prova regina alternativa: le risultanze preliminari note (come la conferma di un profilo genetico di Sempio in tracce già note, o la presenza di un secondo profilo indefinito sotto le unghie di Chiara) sono state giudicate irrilevanti ai fini di scagionare Stasi, in quanto prive di quel carattere di univocità e decisività richiesto per riaprire un caso chiuso.
Come rilevato dalla Corte d’Appello di Brescia e dalla Cassazione, tali dati appaiono un “déjà vu” già ampiamente discusso e confutato.
Dunque, in assenza di sviluppi clamorosi, la posizione di Alberto Stasi resta quella di condannato definitivo, mentre Andrea Sempio – pur sottoposto a nuove indagini – mantiene lo status di indagato tecnicamente innocente fino a prova contraria.
Saranno i risultati delle perizie e l’eventuale valutazione del GIP (in merito alla richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio nell’inchiesta bis) a stabilire il prossimo capitolo di questa vicenda.
Prova indiziaria, ragionevole dubbio, giudizio di revisione e nomofilachia della Cassazione
Il delitto di Garlasco rappresenta un caso emblematico, dal punto di vista giuridico, di come viene gestita e valutata la prova indiziaria in un processo penale e di come operano i principi cardine del giusto processo lungo i vari gradi di giudizio.
In primo luogo, si evidenzia l’importanza del principio del ragionevole dubbio (introdotto formalmente nell’art. 533 c.p.p.): nei primi due gradi di merito, difatti, i giudici hanno assolto l’imputato proprio perché gli indizi raccolti – considerati isolatamente – non superavano quel livello di certezza richiesto per condannare un individuo.
Quando la prova è soltanto indiziaria e mancano evidenze dirette, il rischio di errore giudiziario impone un’estrema cautela: in dubio pro-reo.
Solo attraverso l’intervento della Cassazione e una rilettura organica di tutti gli elementi si è giunti a una valutazione unitaria degli indizi, la quale ha permesso di comporre un mosaico probatorio ritenuto, infine, solido oltre ogni ragionevole dubbio.
La valutazione della prova
Ciò sottolinea un principio metodologico essenziale sancito dall’art. 192 c.p.p.: l’esistenza di un fatto (specialmente se basata su indizi) può dirsi provata solo quando i singoli indizi sono gravi, precisi e concordanti tra loro.
La vicenda processuale di Stasi ha visto, dapprima, una frammentazione dell’analisi indiziaria – che generava dubbi – e successivamente una ricomposizione integrale che ha fugato quei dubbi, mostrando come gli indizi convergessero tutti verso la colpevolezza dell’imputato.
Nel corso di questo iter, la motivazione delle sentenze ha giocato un ruolo cruciale: la Cassazione è intervenuta non già per rivalutare il merito dei fatti (cosa che non le compete), ma per sanzionare la “motivazione illogica” della sentenza di appello che assolse Stasi.
Il difetto di logica giuridica e completezza argomentativa nel valutare la prova indiziaria è appunto uno dei motivi di ricorso per Cassazione (art. 606, co.1, lett. e, c.p.p.), e in questo caso la Suprema Corte ha esercitato la sua funzione di nomofilachia cassando la decisione che violava i criteri legali di apprezzamento degli indizi.
Ciò evidenzia la funzione della Cassazione penale come garante ultimo non solo della corretta interpretazione delle norme (nel caso di specie, norme sul giudizio di valutazione probatoria), ma anche della razionalità delle decisioni giudiziarie, affinché esse non risultino contrarie all’esperienza e alla logica.
La ricostruzione giuridica del caso Garlasco
D’altro canto, l’evoluzione del caso Garlasco mette in luce anche i limiti del mezzo di revisione e, più in generale, il bilanciamento tra esigenza di accertare la verità e necessità di certezza del diritto.
La revisione del processo penale è uno strumento straordinario previsto per correggere errori giudiziari post iudicatum, ma è subordinato alla scoperta di elementi davvero nuovi e decisivi.
(Per approfondire l’istituto della revisione, leggi un caso di cronaca analizzato dal nostro Studio).
Nel caso di Alberto Stasi, nonostante vari tentativi, non è emersa (almeno fino al 2025) alcuna “prova nuova” che abbia convinto i giudici a riaprire il processo.
Questo dimostra come il sistema processuale italiano – pur prevedendo la possibilità di rivedere sentenze irrevocabili in presenza di nuovi fatti – imponga filtri rigorosi per evitare che sentenze passate in giudicato vengano messe in discussione sulla base di mere rielaborazioni o dubbi non supportati da dati realmente inediti.
Il principio della cosa giudicata e la finalità di stabilità delle decisioni impongono che solo scoperte eccezionali (come, ad esempio, la prova che la vittima è viva, la confessione del vero colpevole, un risultato scientifico prima non disponibile che ribalta le attribuzioni, ecc.) possano giustificare un nuovo giudizio.
Nel caso Garlasco, i vari elementi addotti (tracce biologiche già note reinterpretate, ipotesi alternative già vagliate e archiviate) non hanno superato questa soglia di rilevanza.
La vicenda è quindi didattica nel mostrare come la verità giudiziaria raggiunta attraverso un lungo iter processuale venga preservata, salvo l’emergere di concreti elementi di errore.
Le conclusioni giuridiche sul caso Garlasco
In conclusione, il caso rappresenta un complesso percorso attraverso tutti gli istituti cardine del processo penale italiano: dalle indagini preliminari alla scelta del rito abbreviato, dai tre gradi di giudizio con un iniziale annullamento con rinvio per motivazione illogica, fino ai confini della revisione e oltre.
È un caso in cui la prova indiziaria è stata protagonista, ricordandoci che essa può legittimamente sorreggere una condanna solo se sottoposta a rigorose verifiche di logicità e concordanza (art. 192 c.p.p.), e solo se ogni ragionevole dubbio viene risolto in senso univoco.
Allo stesso tempo, è un caso che testimonia la capacità in astratto dell’ordinamento di auto-correggersi: la Corte di Cassazione, nel suo ruolo di supremo giudice di legittimità, ha indirizzato il giudizio di merito verso una valutazione conforme ai principi, assicurando quella nomofilachia necessaria per l’uniforme applicazione del diritto penale.
Infine, l’epilogo tuttora aperto sul fronte investigativo collaterale (l’indagine bis su Sempio e i nuovi accertamenti scientifici) evidenzia la tensione continua tra res iudicata e ricerca della verità: un equilibrio delicato in cui il nostro sistema giuridico, pur lasciando socchiusa la porta alla possibilità di errori giudiziari, richiede evidenze solide e credibili prima di rimettere in discussione una condanna definitiva.



