Minacce per divergenze lavorative: assolti due imputati “perché il fatto non sussiste”
Sentenza del Giudice di Pace di Milano: la ricostruzione della parte civile non è risultata credibile
Il Giudice di Pace di Milano all’esito della corposa istruttoria ha assolto con formula piena due imputati accusati del reato di minaccia (art. 612 c.p.), “perché il fatto non sussiste”. Minacce sul lavoro: assolti
La sentenza ha accolto integralmente la linea difensiva dell’Avv. Fabio Ambrosio difensore di due Assistiti dello Studio Legale AMP.
I fatti contestati: le minacce sul lavoro
Secondo l’imputazione, i due imputati avrebbero rivolto frasi minacciose al datore di lavoro della Assistita.
Le aggressioni verbali sarebbero avvenute in due distinti episodi.
Le presunte minacce sarebbero scaturite da contrasti insorti dopo la gravidanza della lavoratrice e la successiva richiesta di definizione del rapporto economico.
Il datore di lavoro, costituito parte civile, ha riferito in aula che il marito della donna, in occasione di un incontro nel suo negozio, lo avrebbe invitato ad uscire dicendogli “vieni fuori che ti faccio un culo così”, mentre la signora avrebbe affermato: “non mi licenzio, mi dovrai pagare lo stesso”.
Inoltre, si sarebbe verificata un’ulteriore minaccia (“ti rompo il culo”) in un successivo incontro in strada.

La strategia difensiva e gli esiti del processo: assolti
La difesa ha fornito una ricostruzione alternativa, rivelatasi decisiva: l’Assistito, militare di professione, ha riferito di essersi recato nel negozio solo per accompagnare la compagna e prendere accordi lavorativi.
A fronte delle prime parole offensive ricevute dalla parte civile (“vattene, parassita dello Stato”), aveva avviato una registrazione audio dell’interazione, da cui non è emerso alcun intento intimidatorio.
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La testimonianza di un’altra dipendente ha poi confermato il clima lavorativo deteriorato ma non ha potuto confermare i presunti episodi di minaccia in quanto non presente.
Le motivazioni della sentenza “assenza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio”: assolti
Nel motivare l’assoluzione, il Giudice ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. V, sent. n. 26878/2016), secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono fondare una condanna solo se ritenute pienamente attendibili, anche in assenza di riscontri esterni. Tuttavia, nel caso in esame, la sussistenza di un evidente contenzioso economico tra le parti ha minato la credibilità del racconto della parte civile.
Il Giudice ha escluso che le frasi contestate potessero integrare gli estremi del reato di minaccia, evidenziando come esse, seppur colorite, apparissero funzionali ad una sollecitazione economica e non connotate da una concreta valenza intimidatoria.
Non è emersa infatti alcuna prova di un reale stato di timore nella parte offesa, né sono stati adottati provvedimenti a tutela personale.
Richiamando anche la giurisprudenza della Cassazione (Sez. V, n. 51246/2014), è stato ribadito che la minaccia penalmente rilevante deve consistere in una prospettazione esplicita, concreta e inequivocabile di un male ingiusto: requisito assente nel caso di specie.
Inoltre, le registrazioni prodotte dalla difesa testimoniavano una versione ben diversa della vicenda.
Una decisione che riafferma il principio del “ragionevole dubbio”
Con questa sentenza, il Giudice di Pace di Milano ha sottolineato l’importanza del principio dell’onere probatorio in ambito penale, e il ruolo centrale della verifica critica dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La strategia difensiva curata dallo Studio Legale AMP si è fondata su una puntuale ricostruzione documentale e sull’efficacia delle prove acquisite, riuscendo a dimostrare l’assenza di un intento minaccioso e la strumentalità delle accuse, con piena tutela dei diritti degli imputati.



