Il caso Enzo Tortora: un clamoroso errore giudiziario tra cronaca e diritto
Enzo Tortora, popolare presentatore televisivo negli anni ’70-’80, divenne suo malgrado protagonista di uno dei più noti casi di malagiustizia in Italia. Enzo Tortora: un clamoroso errore giudiziario tra cronaca e diritto
Arrestato nel 1983 con accuse infamanti di appartenenza alla camorra e traffico di droga, fu condannato in primo grado nel 1985, ma completamente scagionato in appello nel 1986 e infine definitivamente assolto in Cassazione nel 1987.
Di seguito ripercorriamo documenti ufficiali, motivazioni giudiziarie e informazioni verificabili sul caso Tortora – dalle ordinanze di arresto e sentenze di ogni grado di giudizio, ai nomi dei magistrati coinvolti e agli sviluppi successivi – per capire come si è arrivati a riconoscere l’errore giudiziario, nonché per evidenziare il quadro normativo attuale sulla riparazione per ingiusta detenzione.
Le accuse iniziali e l’arresto (17 giugno 1983)
Alle ore 4:30 del mattino del 17 giugno 1983 Enzo Tortora è stato arrestato dai Carabinieri all’Hotel Plaza di Roma.
L’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal giudice istruttore Giorgio Fontana su richiesta della Procura di Napoli – gli contestava il reato di associazione di stampo camorristico (presunta appartenenza alla “Nuova Camorra Organizzata” di Raffaele Cutolo) finalizzata a traffico di stupefacenti, oltre a reati connessi.
L’accusa si basava unicamente sulle dichiarazioni di numerosi pentiti di camorra.
Inizialmente Giovanni Pandico e Pasquale Barra (detti rispettivamente ’o pazzo e ’o animale), poi altri collaboratori di giustizia come Giovanni Melluso e fino a 19 pregiudicati in totale.
In parallelo venne indicato a carico di Tortora un labile “riscontro oggettivo”.
Si trattò di un’agendina sequestrata a un camorrista con annotato un nome Tortora e un numero di telefono, elemento poi smentito dalla perizia grafica (si trattava in realtà di altro nome, Tortona, e di un’utenza estranea al presentatore).
Nonostante la tenuità degli indizi oggettivi, la notizia dell’arresto fece subito enorme clamore mediatico.
Le immagini di Tortora ammanettato fecero il giro delle TV e sui giornali emersero illazioni sulla sua “doppia vita” criminale, alimentando un clima di colpevolezza presunta attorno al caso.
Le motivazioni ufficiali dell’arresto.
Nell’ordinanza cautelare delineavano già un quadro fortemente accusatorio.
Vi si legge ad esempio che
«Tortora ha dimostrato di essere un individuo estremamente pericoloso, riuscendo a nascondere per anni le sue losche attività e il suo vero volto, quello di un cinico mercante di morte, tanto più pernicioso perché coperto da una maschera di cortesia e savoir faire».
Secondo il giudice,
«l’appartenenza di Tortora alla NCO è stata provata attraverso le dichiarazioni di Giovanni Pandico, Pasquale Barra e altri […], tutte accuse che hanno trovato adeguati e convincenti riscontri; nei confronti di Tortora non v’è stato alcun complotto o vendetta personale né uno scambio di persona […]; l’imputato non ha saputo fornire nessuna soddisfacente spiegazione della sua asserita estraneità ai fatti, né il perché di un’eventuale congiura ai suoi danni».
Parole durissime, che anticipavano di fatto un giudizio di colpevolezza ancor prima del dibattimento.
Tortora, rinchiuso inizialmente nel carcere romano di Regina Coeli e poi a Bergamo, continuò a proclamarsi innocente, denunciando la totale infondatezza delle accuse.

La sentenza di primo grado nel caso Enzo Tortora (Tribunale di Napoli, 17 settembre 1985)
Il maxi-processo di primo grado – riguardante 245 imputati legati alla camorra cutoliana, incluso Tortora – si aprì a Napoli il 4 febbraio 1985.
Enzo Tortora, nel frattempo eletto deputato al Parlamento Europeo nel 1984, poté affrontare il processo da uomo libero grazie all’immunità parlamentare.
Durante il dibattimento emersero contraddizioni e incongruenze nelle testimonianze dei pentiti, ma l’accusa mantenne una linea inflessibile.
Celebre, in aula, fu la requisitoria del pubblico ministero Diego Marmo, che il 26 aprile 1985 arrivò a definire Tortora «un cinico mercante di morte» di fronte ai giudici.
Nonostante le accorate arringhe difensive degli avvocati (fra cui Raffaele Della Valle e Alberto Dall’Ora) e l’assenza di prove materiali, la sentenza di primo grado fu di condanna.
Il 17 settembre 1985, dopo sei giorni di camera di consiglio, il collegio del Tribunale di Napoli (presidente dott. Alfonso Sansone, giudici a latere Gherardo Fiore e Orazio Dente Gattola) pronunciò il verdetto:
«IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, Tortora Enzo Claudio Marcello […] è condannato a dieci anni di carcere, 50 milioni di multa, un anno di libertà vigilata a pena scontata e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici».
La condanna riguardava entrambe le imputazioni principali: associazione di tipo camorristico (art. 416 bis c.p.) e traffico di stupefacenti.
I due sostituti procuratori titolari del processo, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, avevano chiesto per Tortora una pena ancora più severa (13 anni), vedendo sostanzialmente accolte le proprie tesi accusatorie.
La motivazione della sentenza
Nelle motivazioni scritte della sentenza di primo grado (depositate qualche mese dopo) furono ribadite la credibilità dei pentiti e la pericolosità dell’imputato, in linea con quanto già espresso nell’ordinanza cautelare.
Secondo i giudici di Napoli, nessun complotto o scambio di persona spiegava le accuse: essi ritennero dimostrata la colpevolezza di Tortora sulla base delle numerose chiamate in correità, alle quali l’imputato – a detta della Corte – non aveva saputo contrapporre una prova convincente della propria innocenza.
Va ricordato che Enzo Tortora, pur di affrontare fino in fondo il processo, rinunciò volontariamente all’immunità da europarlamentare subito dopo la condanna di primo grado.
Il 13 dicembre 1985 rassegnò le dimissioni dal Parlamento Europeo e si mise a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.
Nei suoi confronti venne quindi ripristinata la misura cautelare, ma – dato il precedente periodo detentivo già sofferto e forse tenuto conto anche delle condizioni di salute – gli furono concessi gli arresti domiciliari invece della reclusione in carcere.
Tortora trascorse così la successiva fase in attesa dell’appello confinato nella propria abitazione, continuando a proclamare la propria innocenza anche dall’“esilio” domiciliare.

L’assoluzione in appello (Corte d’Appello di Napoli, 15 settembre 1986)
A tre anni esatti dall’arresto, la vicenda giudiziaria di Tortora conobbe una svolta clamorosa.
Il 15 settembre 1986 la Corte d’Appello di Napoli – Quinta Sezione Penale, presidente Antonio Rocco – assolse Enzo Tortora con formula piena.
La sentenza d’appello smontò totalmente il castello accusatorio costruito attorno al presentatore.
Nelle motivazioni depositate (17 dicembre 1986) i giudici di secondo grado evidenziarono come le accuse dei pentiti-camorristi fossero false e strumentali: molte di esse, si legge, erano dichiarazioni mendaci rese “al solo scopo di ottenere uno sconto di pena” oppure per ritagliarsi visibilità sfruttando il clamore mediatico del caso.
Viene citato, tra gli altri, il caso paradossale del pittore Giuseppe Margutti (non affiliato alla camorra), il quale accusò Tortora solo nel tentativo di acquistare notorietà e vendere più facilmente i propri quadri – circostanza accertata e stigmatizzata nella sentenza di appello.
In definitiva, la Corte d’Appello – consigliere relatore Michele Morello – riconobbe l’inesistenza dei fatti contestati.
Tortora non aveva commesso alcuno dei reati imputatigli e fu assolto perché il fatto non sussiste (in relazione al traffico di droga) e per non aver commesso il fatto (in relazione all’associazione camorristica).
Tale formula piena sanciva l’innocenza piena dell’imputato, ribaltando il verdetto di primo grado.
Le conseguenze della sentenza di assoluzione nel caso Tortora
È importante notare che la sentenza d’appello non si limitò ad assolvere Tortora, ma dispose anche la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per valutare l’incriminazione per calunnia a carico dei falsi accusatori.
In altre parole, i giudici napoletani riconobbero formalmente che Enzo Tortora era vittima di un colossale depistaggio da parte di criminali pentiti pronti a tutto.
Emblematiche le parole pronunciate dallo stesso Tortora, con dignità e amarezza, poco prima della camera di consiglio:
«Io sono innocente. Lo grido da tre anni, lo gridano le carte e i fatti emersi da questo dibattimento! Spero, dal profondo del cuore, che anche voi giudici siate innocenti».
Dopo l’assoluzione, Tortora poté finalmente abbandonare lo stato di detenzione domiciliare e riottenere piena libertà personale.
Sul piano umano e mediatico, la notizia dell’assoluzione di Tortora ebbe un’eco enorme, contribuendo a una riflessione critica sugli errori giudiziari.
Il giudice relatore Michele Morello, artefice materiale della revisione delle prove in appello, subì addirittura isolate forme di ostracismo nell’ambiente giudiziario per aver “osato” sconfessare il lavoro dei colleghi di primo grado.
Ma nell’opinione pubblica cresceva ormai la consapevolezza di aver assistito a un grave caso di malagiustizia.
Il ricorso in Cassazione e la sentenza definitiva (13 giugno 1987): l’errore giudiziario
Dopo l’assoluzione in appello, la Procura di Napoli decise di impugnare la sentenza favorevole a Tortora, proponendo ricorso in Cassazione.
L’ultimo atto processuale si consumò il 13 giugno 1987, quando la Corte di Cassazione – I Sezione Penale – respinse il ricorso del Pubblico Ministero e confermò integralmente l’assoluzione di Enzo Tortora.
La decisione della Cassazione rese irrevocabile il verdetto liberatorio: dopo quattro anni di calvario giudiziario (1.185 giorni dalla data dell’arresto, per la precisione), Enzo Tortora era finalmente e definitivamente un uomo innocente agli occhi della giustizia italiana.
La sentenza della Suprema Corte chiuse il caso senza rinvio, mettendo la parola fine a una vicenda che aveva profondamente scosso il paese.
Tortora poté così riprendere, almeno in parte, la sua vita: il 20 febbraio 1987 – ancora in pendenza del giudizio di Cassazione, ma fiducioso nell’esito – era addirittura tornato in TV alla conduzione di Portobello, salutando il pubblico con la celebre frase «Dove eravamo rimasti?».
Purtroppo, il destino non gli concesse molto tempo: il presentatore, provato nello spirito e nel fisico, si ammalò gravemente e morì il 18 maggio 1988, meno di un anno dopo l’assoluzione definitiva.
Vale la pena sottolineare che l’iter giudiziario di Enzo Tortora portò anche a conseguenze normative significative.
Sull’onda dell’indignazione popolare, nel 1987 si tenne un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati – fortemente sostenuto dallo stesso Tortora e dai Radicali – che spinse il Parlamento ad approvare la legge 13 aprile 1988 n.117 (cd. “legge Vassalli”).
Tale legge introdusse la possibilità, sia pur limitata, di rivalersi sui magistrati in caso di dolo o colpa grave nell’amministrazione della giustizia.
Tuttavia, nei decenni successivi questa norma si è rivelata di scarsissima applicazione (appena 8 magistrati condannati dal 1988 al 2010), confermando le resistenze del sistema giudiziario a sanzionare i propri errori.
L’eredità di Tortora, dunque, non è solo un ammonimento morale, ma ha innescato dibattiti e riforme sulle garanzie procedurali e sui meccanismi di controllo dell’operato giudiziario, ancora oggi oggetto di discussione.
I magistrati coinvolti nel procedimento di Enzo Tortora
Il “caso Tortora” ebbe una platea numerosa di attori giudiziari.
Di seguito elenchiamo i principali magistrati coinvolti, con i rispettivi ruoli, così come emersi da fonti ufficiali dell’epoca:
- Magistrati inquirenti (fase istruttoria): l’indagine fu coordinata dal Procuratore della Repubblica di Napoli Francesco Cedrangolo con il sostituto procuratore Diego Marmo (titolare dell’inchiesta sul clan NCO). Fu il giudice istruttore Giorgio Fontana a emettere l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Tortora il 17.6.1983, accogliendo la richiesta dei PM Cedrangolo e Marmo. (Negli anni successivi, è noto che il dott. Marmo – autore della famosa frase sul “mercante di morte” – fece carriera fino a diventare Procuratore aggiunto, e solo molti anni dopo riconobbe pubblicamente di essersi sbagliato, chiedendo scusa alla famiglia Tortora).
- Tribunale di Napoli, I grado: il processo di primo grado si tenne avanti alla V Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Napoli. Il collegio giudicante era presieduto dal dr. Alfonso Sansone, con giudici a latere Gherardo Fiore e Orazio Dente Gattola. I Pubblici Ministeri in aula furono i sostituti procuratori Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, i quali sostennero l’accusa e ottennero la condanna a 10 anni. (Come visto, anche il PM Diego Marmo partecipò alle fasi dibattimentali con una veemente requisitoria).
Il giudizio in appello
- Corte d’Appello di Napoli, II grado: il giudizio d’appello si svolse davanti alla V Sezione Penale della Corte d’Appello partenopea. Presidente del collegio era il cons. Antonio Rocco, affiancato – tra gli altri – dal cons. Michele Morello (giudice relatore ed estensore materiale della sentenza). Fu proprio grazie all’analisi puntuale delle risultanze processuali da parte di questo collegio che emerse l’innocenza di Tortora. (Si noti che il cons. Morello, di origine molisana, non ebbe avanzamenti di carriera dopo il caso Tortora – diversamente da molti magistrati dell’accusa – ma è ricordato con rispetto per il coraggio e l’indipendenza dimostrati).
Il giudizio in Corte di Cassazione
- Corte di Cassazione, sentenza finale: il verdetto definitivo del 13 giugno 1987 fu emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il ricorso del PM fu discusso dinanzi a un collegio di cinque magistrati di legittimità; la Corte, dopo camera di consiglio, respinse il ricorso confermando l’assoluzione di Tortora. (I nomi dei componenti del collegio di Cassazione non sono espressamente riportati nelle cronache disponibili, trattandosi di decisione presa “in Camera di Consiglio” senza lettura pubblica integrale del dispositivo. Si sa però che a presiedere la I Sezione in quel periodo vi era il cons. Corrado Carnevale, noto come “ammazzasentenze” – anche se non vi sono conferme ufficiali sul suo coinvolgimento diretto in questa pronuncia).
Custodia cautelare e scarcerazione: durata e dettagli
Enzo Tortora sperimentò sulla propria pelle una lunga detenzione preventiva prima di ottenere giustizia.
I dati cronologici sono significativi:
- Arresto e carcere preventivo: dal 17 giugno 1983 Tortora fu ristretto in carcere, inizialmente a Regina Coeli (Roma) e poi trasferito a Bergamo. Complessivamente trascorse circa 7 mesi di reclusione in carcere, in condizioni psicologicamente difficili (isolamento dai media e dai familiari, salvo che per i legali). Già a fine 1983 le condizioni di salute dell’imputato destavano preoccupazione (per via di una grave forma di depressione reattiva).
La tutela ed il diritto alla salute
- Domiciliari per motivi di salute: il 17 gennaio 1984 il giudice competente attenuò la misura cautelare, disponendo per Tortora gli arresti domiciliari per ragioni sanitarie. Dopo 271 giorni di detenzione carceraria, il 18 gennaio 1984 Tortora poté così lasciare il carcere di Bergamo e tornare nella propria casa a Milano. La misura domiciliare gli permise un minimo di sollievo, pur restando privato della libertà e impossibilitato a lavorare.
- Elezione al Parlamento Europeo e libertà provvisoria: il 7 maggio 1984 Tortora accettò la candidatura offertagli dal Partito Radicale, come gesto di denuncia della sua vicenda giudiziaria. Il 17 giugno 1984 – esattamente un anno dopo l’arresto – fu eletto eurodeputato con oltre 400 mila preferenze. Ciò ebbe un effetto immediato sulla sua situazione detentiva: in base alle garanzie di immunità parlamentare allora vigenti, Tortora riacquistò la libertà. Il 20 luglio 1984, ottenuta l’autorizzazione a lasciare la detenzione domiciliare, si recò persino a salutare gli agenti del carcere di Bergamo come segno di riconoscenza. Tre giorni dopo era a Strasburgo per partecipare ai lavori del Parlamento Europeo. Da luglio 1984 fino alla sentenza di primo grado nel settembre 1985, dunque, Tortora restò formalmente libero grazie allo status di parlamentare europeo (la Camera di Strasburgo respinse ogni richiesta di sospensione dell’immunità, protestando anzi per il trattamento riservato al suo membro).
Gli arresti domiciliari
- Dopo la condanna: di nuovo ai domiciliari. Come accennato, all’indomani della condanna in primo grado (sett. 1985) Tortora decise di dimettersi dall’Europarlamento, rinunciando a qualunque scudo. Formalmente le sue dimissioni divennero efficaci il 13 dicembre 1985 e, pochi giorni dopo, il 29 dicembre 1985 egli fu nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’appello. Si evitò – vista la circostanza eccezionale – di tradurlo nuovamente in carcere, preferendo mantenerlo confinato in casa. Tortora trascorse così altri nove mesi circa di custodia domiciliare, dal dicembre 1985 al 15 settembre 1986, data della sentenza di secondo grado.
- Scarcerazione finale: con l’assoluzione pronunciata in appello (settembre 1986), vennero immediatamente meno tutte le esigenze cautelari. Enzo Tortora tornò pienamente libero, e tale rimase durante l’ulteriore (ultimo) ricorso in Cassazione. Nel giugno 1987, all’esito definitivo favorevole, non fu ovviamente più disposto alcun vincolo alla sua libertà.
In totale, sommando le varie fasi, Enzo Tortora subì circa 1 anno e 10 mesi di privazione della libertà (7 mesi in carcere e oltre 15 mesi agli arresti domiciliari) senza mai avere una condanna definitiva.
Questa lunga custodia cautelare – poi riconosciuta come ingiusta detenzione – ebbe su di lui conseguenze personali incalcolabili, minandone la salute e la carriera.
Si pensi che al momento dell’arresto Tortora era un uomo all’apice del successo, 54enne e senza alcun precedente penale; al momento della piena riabilitazione, quattro anni dopo, era un uomo profondamente provato, la cui vicenda umana scosse le coscienze e pose interrogativi sull’uso della carcerazione preventiva nei procedimenti penali.
Le motivazioni giuridiche dei vari rilasci di Tortora furono, come visto, diverse in ciascuna fase.
Inizialmente il giudice concesse i domiciliari per motivi di salute (tutela dell’incolumità psicofisica dell’indagato).
Successivamente intervenne la causa legale di immunità parlamentare, che di diritto impediva di mantenere misure detentive su un membro del Parlamento Europeo (salvo autorizzazione che in questo caso fu negata dall’Eurocamera).
Infine, dopo la sentenza di appello, la liberazione fu la naturale conseguenza della caduta di ogni esigenza cautelare e della sopravvenuta insussistenza dei fatti reato: nulla quaestio, dunque, sulla cessazione immediata di arresti domiciliari e obblighi.
L’ingiusta detenzione: il caso Tortora e gli sviluppi normativi
Il calvario giudiziario di Enzo Tortora è diventato, suo malgrado, un simbolo degli errori giudiziari e ha portato l’attenzione sul tema della riparazione per ingiusta detenzione.
In Italia oggi la materia è regolata principalmente dall’art. 314 del Codice di Procedura Penale, introdotto con il nuovo codice del 1989 proprio per prevedere un ristoro a chi sia stato detenuto da innocente.
Vediamo i punti essenziali di questa normativa e della giurisprudenza correlata, anche in relazione al caso Tortora.
Quando si configura l’ingiusta detenzione?
L’art. 314 c.p.p. distingue due ipotesi:
(1) l’ingiusta detenzione “materiale” (errore di persona innocente arrestata), ricorre quando un imputato è prosciolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o non è stato commesso dall’imputato;
(2) l’ingiusta detenzione “formale” (o custodia illegittima), si ha quando una persona sia stata sottoposta a custodia cautelare in assenza dei presupposti di legge – ad esempio misure disposte senza esigenze cautelari reali, oppure mantenute oltre i termini – anche se poi l’imputato non è completamente innocente.
In entrambi i casi, chi ha subito una detenzione ingiusta ha diritto a un’equa riparazione economica dallo Stato.
Come funziona la riparazione?
La domanda va presentata dall’interessato entro 2 anni al Presidente della Corte d’Appello competente, e la Corte decide in camera di consiglio.
La legge fissa un tetto massimo per l’indennizzo.
Attualmente €516.456,90 (corrispondenti a circa 1 miliardo di lire), somma che comprende sia il danno morale sia l’eventuale lucro cessante. Ogni tentativo di innalzare questo massimale, sinora, è fallito.
Nella prassi, l’entità concreta viene calcolata secondo parametri standardizzati: circa €235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere e €117,91 per ogni giorno di arresti domiciliari.
Su tali basi – salvo casi eccezionali di danni straordinari – viene determinato l’importo dovuto, che lo Stato eroga una tantum all’avente diritto.
La riparazione per ingiusta detenzione è configurata come un indennizzo da atto lecito.
Lo Stato risarcisce un danno derivante da un’attività giudiziaria legittima, benché sfociata in errore) e non come risarcimento per attività illecita.
Questo spiega la presenza di un tetto massimo e di criteri prefissati, a differenza dei risarcimenti civili in senso stretto.

Esclusione del diritto all’indennizzo.
La legge prevede che non spetti alcunché nei casi in cui l’interessato abbia contribuito a causare la propria detenzione per dolo o colpa grave (art. 314 co. 1).
In altre parole, se il detenuto ha tenuto comportamenti tali da ingannare o depistare gravemente gli inquirenti, perdendo la qualifica di “innocente inconsapevole”, lo Stato può negare l’indennizzo.
Su questo aspetto si è sviluppata un’importante giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che la colpa grave ostativa deve consistere in condotte decisive e anomale imputabili all’indagato – non certo nell’esercizio di diritti o in mere frequentazioni discutibili.
Purtroppo, però, non sempre le Corti di merito applicano un filtro restrittivo.
E’ stato denunciato che spesso viene negato il ristoro a chi, ad esempio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio (diritto costituzionale dell’indagato), comportamento talora interpretato surrettiziamente come indice di “colpa” ai fini della riparazione.
Altre motivazioni addotte per respingere domande di indennizzo includono “frequentazioni poco raccomandabili” o un atteggiamento non ritenuto “pienamente collaborativo” con gli inquirenti.
Si tratta di orientamenti restrittivi criticati da giuristi e osservatori, in quanto rischiano di svuotare la tutela riparatoria.
La Cassazione ha più volte ribadito che il silenzio o la scarsa collaborazione non possono di per sé integrare la colpa grave, se non accompagnati da elementi concretamente fuorvianti o ingannatori.
Il caso Tortora, in proposito, è emblematico: Tortora proclamò sempre la propria innocenza e non fornì elementi agli inquirenti se non la sua parola – ciò fu usato contro di lui sul piano giudiziario (come visto nelle motivazioni di arresto), ma oggi un simile atteggiamento non potrebbe certo essere considerato causa di esclusione del diritto all’indennizzo.
Quanti sono gli errori giudiziari?
La vicenda Tortora ha aperto gli occhi sulla frequenza non trascurabile di casi di ingiusta detenzione in Italia.
I dati raccolti dal Ministero della Giustizia e da associazioni specializzate (come Errorigiudiziari.com) mostrano cifre preoccupanti.
Dal 1991 al 2022 si sono registrati ben 30.778 casi tra ingiuste detenzioni ed errori giudiziari riconosciuti, con una media di circa 960 persone innocenti ristrette all’anno.
Lo Stato ha dovuto sborsare, nello stesso periodo, oltre 932 milioni di euro in indennizzi e risarcimenti.
Solo nel 2022 si sono avuti 539 casi di ingiusta detenzione accertati (persone arrestate e poi assolte con sentenza definitiva), per una spesa di circa 27,4 milioni di euro in indennizzi liquidati.
Questi numeri – definiti “numeri della vergogna” – indicano che il problema, lungi dall’essere circoscritto al passato, rimane attuale.
Negli ultimi anni si è osservato un lieve calo nei casi annui, ma accompagnato curiosamente da un aumento dell’esborso medio.
Questo dato potrebbe significare che meno persone ottengono l’indennizzo, oppure che vengono liquidate somme maggiori per danni più gravi, e comunque potrebbe riflettere anche ritardi burocratici (ad es. smaltimento arretrato di vecchie domande durante la pandemia).
In ogni caso, l’ingiusta detenzione resta una realtà e un rischio insito nel sistema penale: il prezzo pagato in termini di diritti umani e di costi per l’erario è elevato.
Prospettive di riforma e garanzie procedurali.
Sulla scia di vicende come quella di Tortora, il legislatore e la giurisprudenza hanno via via affinato le garanzie per prevenire e rimediare agli errori.
Ad esempio, sono state introdotte norme più rigorose sulle misure cautelari (legge n.47/2015) e principi costituzionali ribaditi sulla presunzione d’innocenza (d.lgs. 188/2021 di attuazione della direttiva UE).
Sul fronte del ristoro economico, negli ultimi anni si discute di innalzare il tetto dell’indennizzo ex art. 314 c.p.p. – attualmente fermo a ~516mila euro – per adeguarlo all’inflazione e ai danni effettivi subiti dalle vittime di errori giudiziari.
Purtroppo, come detto, i tentativi legislativi in tal senso non hanno avuto successo finora.
Un’altra proposta di riforma, di segno innovativo, riguarda il rimborso delle spese legali affrontate dagli imputati poi assolti.
Nel 2023 è stato avanzato un emendamento parlamentare (c.d. “Stato che perde paga”) per fare in modo che lo Stato si faccia carico delle parcelle degli avvocati in caso di sentenza di assoluzione, alleviando così almeno il costo economico della difesa degli innocenti.
Leggi il nostro precedente articolo.
Su questa proposta – di cui il Ministero della Giustizia ha già previsto un fondo dedicato – vi sono aperture e se ne attende l’approvazione definitiva (si veda il nostro articolo “Assolto: Stato che perde finalmente paga” sul tema).
In conclusione, il caso Enzo Tortora rappresenta un precedente storico e un monito costante nel panorama giudiziario italiano.
Da un lato esso ha mostrato come errori giudiziari macroscopici possano verificarsi anche in assenza di macchinazioni occulte, per semplice cedimento del sistema di garanzie (eccessiva fiducia in prove testimoniali fragili, pressione mediatica, “spirito giustizialista” diffuso).
Dall’altro, ha contribuito a migliorare la consapevolezza dei diritti degli imputati e la necessità di meccanismi riparatori efficaci.
A distanza di oltre 40 anni dall’arresto di Tortora, l’auspicio è che la lezione sia servita a rafforzare le tutele procedurali e a evitare il ripetersi di simili tragedie umane e giudiziarie.
Come incise lo stesso Tortora in una lapide idealmente rivolta a tutti, «Che giustizia sia fatta, anche se tutti i magistrati del caso hanno fatto carriera: non sia un’illusione!».



