
Cosa è il diritto all’oblio e quali sono le novità introdotte dalla recente riforma del processo penale
Nell’era digitale ciascun utente può facilmente pubblicare in rete foto, video o notizie riferite a soggetti terzi. Tali contenuti multimediali sono accessibili in modo semplice e veloce a chiunque abbia accesso ad Internet.
Accade che alcuni contenuti, come le notizie riguardanti i precedenti penali, siano pregiudizievoli per la reputazione e lesivi della privacy.
In ambito penale, le conseguenze mediatiche della pubblicazione di queste notizie hanno risvolti significativi sulla persona.
Infatti, il coinvolgimento in un procedimento penale ha un impatto immediato sull’immagine sociale della stessa, e quindi sulla sua reputazione.

Per evitare che tali notizie continuino ad essere di dominio pubblico, può essere chiesta ed ottenuta la rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti.
Questo procedimento permette di usufruire del diritto all’oblio.
Il diritto all’oblio è infatti comunemente conosciuto come il diritto ad esseredimenticati, ovvero a non essere più ricordati dall’opinione pubblica per fatti oggetto di cronaca.
L’interesse pubblico alla conoscenza di un fatto deve essere circoscritto nello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, per cui con il trascorrere del tempo questo interesse si affievolisce.
Tale diritto trova tutela nell’art. 17 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, detto anche “Codice della Privacy”.

Come si ottiene in concreto la rimozione dei dati?
La rimozione dei dati pregiudizievoli avviene mediante la richiesta di rimozione di tutti i link e riferimenti che rimandano al contenuto lesivo.
L’operazione consente la rimozione dai motori di ricerca e determina la conseguente impossibilità di trovare agevolmente contenuti all’interno della rete.
Questo meccanismo informatico prende il nome di “deindicizzazione”.

Diritto all’oblio e cronaca giornalistica: quale prevale?
L’interesse maggioritario di dottrina e giurisprudenza è orientato sul conflittuale rapporto tra il diritto all’oblio e l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Un fatto privato può diventare oggetto di cronaca quando la collettività vi ha interesse.
Tuttavia, l’interesse pubblico alla notizia dovrebbe cessare una volta pubblicato il fatto,altrimenti la riproposizione dell’accadimento rischia di diventare dannosa per la persona interessata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6919/2018, ha chiarito il rapporto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca può prevalere soltanto in presenza di determinate condizioni:
- tra cui il contributo della diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
- l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione;
- la notorietà del soggetto rappresentato;
- le modalità della notizia;
- la preventiva informazione dell’interessato per permettergli di replicare prima della divulgazione.

Il diritto all’oblio nella nuova riforma del processo penale
Uno degli uno degli emendamenti approvati in sede di discussione della nuova Riforma del processo penale (L. 134/2021) interviene sul tema dell’esercizio al diritto di oblio.
Tale emendamento prevede un’integrazione all’art. 154-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
La novella legislativa prevede che alcuni provvedimenti diano diritto alla deincizzazione:
- i decreti di archiviazione;
- le sentenze di non luogo a procedere;
- le sentenze di assoluzione.
In questi casi, il Garante per la protezione dei dati personali provvede alla deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti contenenti i dati personali del soggetto.
Si tratta di una novità di assoluta rilevanza in tema di tutela della privacy.
Prima della riforma la procedura di deindicizzazione risultava alquanto farraginosa.
La stessa iniziava con una prima domanda di deindicizzazione a Google, e proseguiva poi con il ricorso al Garante o all’Autorità giudiziaria. L’istanza dell’interessato veniva quindi decisa sulla base di un bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, sulla base dei criteri sopra richiamati.
Con la riforma, invece, il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione non è più subordinato alla discrezionalità degli organi a cui è rivolta la richiesta, ma è diventato obbligatorio.
Se vuoi pertanto assistenza dal nostro studio al fine di ottenere la rimozione dal web di dati che riguardano la tua persona non esitare a contattarci.
Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Giulia Danesi