Revoca patente per omicidio stradale

Come ottenere la patente già revocata a seguito di condanna per lesioni o omicidio stradale?

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4 della Legge 11.03.1953, n. 87 nella parte in cui non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2 C.d.S. .

Il potere della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è chiamata “Giudice delle Leggi” poiché a quest’ultima spetta il compito di decidere se una norma sia o meno conforme al contenuto della Carta Costituzionale.

Quando una legge sembra non rispettare i principi Costituzionali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale.

La Consulta, allora, è chiamata a decidere se la norma rispetti o meno i principi cardine dell’Ordinamento.

Se la Corte pronuncia una sentenza di accoglimento, la norma perde automaticamente efficacia e non può più essere applicata.

La norma oggetto di giudizio di costituzionalità 

Nell’Ordinamento italiano, accanto alla Carta Costituzionale, vi è una Legge attinente alle Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Ai sensi dell’art. 30 del predetto corpo normativo:

“[…] Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.” 

La norma dichiarata incostituzionale è quindi paragonata all’abolitio criminis: la pena non si applica con retroattività favorevole illimitata, implicando anche il travolgimento del giudicato.

Il Gip del Tribunale di Milano ha adito il Giudice delle leggi poiché ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui questa norma non si applica anche alle sanzioni amministrative che hanno natura penale.

Cosa si intende con sanzioni formalmente penali?

Nel 1976 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel rinomato caso Engel, ha sancito il c.d. principio autonomistico.

Con questo principio si è stabilito che anche laddove il legislatore e la giurisprudenza nazionali qualifichino o riconoscano natura amministrativa ad una sanzione, è possibile, tramite l’applicazione di alcuni criteri, c.d. criteri Engel, qualificarla come penale.

Ed invero, si analizza:

1. la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, vale a dire quale natura formale è stata assegnata alla sanzione;

2. la natura sostanziale dell’illecito;

3. il grado di severità ed afflittività della sanzione.

Con i c.d. criteri Engel, quindi, si possono identificare quelle sanzioni che, pur se formalmente amministrative, producono gli stessi effetti afflittivi di una sanzione penale.

Ne consegue come, alle sanzioni amministrative aventi natura penali si applichino tutte le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il caso oggetto di giudizio di costituzionalità

Il Giudice dell’esecuzione, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, era stato chiamato a pronunciarsi su una sentenza divenuta irrevocabile nel 2018, dovendo procedere alla rideterminazione della pena inflitta per il delitto di omicidio stradale, ex art. 589 bis c.p. .

Al condannato, che aveva definito il procedimento con un patteggiamento, era stata infatti applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 222, comma 2 del Codice della Strada.

Successivamente, nel 2019, però, con la sentenza n. 88, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 C.d.S., poiché prevedeva un automatismo troppo rigoroso.

Infatti, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., veniva disposta automaticamente la revoca della patente.

Con l’intervento della Corte Costituzionale, invece, è stata introdotta quale alternativa, la possibilità per il giudice di disporre la sospensione della patente. 

Il ricorrente, quindi, sosteneva come, stante l’illegittimità costituzionale della norma, dovesse essere rivalutata la possibilità di sostituire la sanzione della revoca della patente, con quella meno afflittiva della sostituzione della stessa, anche se la sentenza era già passata in giudicato.

Il tenore del comma quarto dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, però, precludeva la possibilità di travolgere il giudicato, solo in presenza di una sanzione penale: la revoca della patente rimaneva, quindi, esclusa da questa possibilità.

Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale?

Dopo aver assegnato alla revoca della patente natura di sanzione penale, anche in virtù degli insegnamenti della Corte di Strasburgo, con la sentenza n. 68/2021, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede il venir meno della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, qualora una norma venga dichiarata incostituzionale.

Secondo la Consulta, infatti, la revoca della patente si connota come di natura convenzionalmente penale quando l’inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, tanto più, poi, ove la loro applicazione consegua a una condanna penale.

Inoltre, pur riconoscendo finalità volte a tutelare gli interessi della collettività alla corretta circolazione stradale, ha rilevato come questa sanzione assuma connotazioni sostanzialmente punitive.

Da ultimo, sottolinea la Corte, pur non incidendo direttamente sui diritti fondamentali dell’uomo, quale il diritto alla libertà, la sanzione della revoca della patente incide fortemente su diritti strettamente connessi con quelli di rango primario, quali il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica.

La sanzione sostanzialmente penale, inflitta sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, non può essere mantenuta neanche in un momento successivo rispetto al passaggio in giudicato di una sentenza, poiché incompatibile con l’orientamento costituzionale.

La pena deve infatti essere conforme a Costituzione per tutto il corso della sua esecuzione.

Anche in questo caso, viene travolto il giudicato.

In conclusione, quindi, anche se la sanzione amministrativa della revoca della patente non incide sui diritti fondamentali dell’uomo, è qualificata, utilizzando i criteri Engel, come sanzione di natura penale poiché incide in modo preponderante sui diritti strettamente connessi con quelli di rango primario.

Proprio in virtù della natura sostanzialmente penale, qualora una norma sia dichiarata incostituzionale, anche una sentenza passata in giudicato può essere revocata.