Detenuti e diritto alle indennità Statali

Tabella dei Contenuti

I detenuti hanno diritto a ricevere le indennità statali: lo ha stabilito la Corte Costituzionale

Detenuti e diritto alle indennità Statali. Con la sentenza n. 137/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Si tratta, a titolo esemplificativo, delle seguenti erogazioni:

  • l’indennità di disoccupazione;
  • l’assegno sociale;
  • la pensione sociale;
  • la pensione per gli invalidi civili.

Le indennità statali

La legge 28.06.2012, n. 92 relativa alle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” si prefigge l’obiettivo di contribuire alla creazione di occupazione utile alla crescita socio economica, anche tramite l’erogazione di un’indennità di disoccupazione.

Nel predetto corpo normativo è prevista, però, una disposizione relativa anche ad altre e differenti erogazioni statali che seguono, perlomeno in relazione alla questione oggetto di interesse per la Corte Costituzionale, la medesima disciplina.

La causa ostativa al diritto per i detenuti di accedere alle indennità Statali

Ed invero, al comma 58 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 è prevista una causa ostativa alla concessione ovvero al mantenimento dell’erogazione previdenziale statale per una determinata categoria di soggetti.

Si tratta delle prestazioni economiche afferenti all’indennità di disoccupazione, all’assegno sociale, alla pensione sociale ed alle pensioni per gli invalidi civili.

I detenuti esclusi dall’erogazione delle indennità

La categoria di persone interessata dalla predetta causa ostativa concerne coloro ai quali con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale, nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, sia stata comminata la sanzione accessoria della revoca delle predette prestazioni.

Il comma 61 dello stesso art. 2 prevedeva inoltre come entro l’ottobre del 2012 – tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dovessero essere comunicati i nominativi dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali predette.

Le questioni trattate dalla Corte Costituzionale relativa all’erogazione delle indennità

La Corte è stata pertanto investita di tre differenti questioni:

  • la predetta norma è applicabile a tutti i condannati, senza distinguere tra detenuti e soggetti ammessi a scontare la pena in regime alternativo;
  • stabilendo la revoca delle prestazioni previdenziali anche nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato, verrebbe violato il principio di irretroattività della legge penale, dovendo essere riconosciuta a tale sanzione natura penale;
  • se applicata senza alcuna distinzione ai collaboratori di giustizia, la disposizione censurata risulterebbe irragionevole nel trattare in maniera uniforme ipotesi differenti.

Il dovere di solidarietà economica anche verso i detenuti

La Corte al fine di fornire una risposta ai quesiti sottoposti al vaglio della stessa ha richiamato il contenuto dell’art. 38 della Carta Costituzionale che stabilisce un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa. 

Questo dovere prescinde dalle qualità, dalle situazioni personali e dai servizi resi allo Stato.

Ed invero, ciò che è preminente è lo stato di bisogno del beneficiario su cui si fonda l’istanza di elargizione dell’erogazione.

La Consulta riconosce, poi, il monopolio dell’organo legislativo alla possibilità di circoscrivere la platea di beneficiari.

Precisa però come le scelte debbano comunque rispettare il canone di ragionevolezza.

Le eventuali limitazioni all’accesso devono esprimere un’esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni, trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili.

La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, pertanto, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d’inabilità civile.

La Corte, dopo aver inquadrato la natura della sanzione della revoca delle elargizioni previdenziali, di matrice penale, in virtù dei noti criteri Engel, ha quindi accolto le doglianze avanzate.

La revoca del beneficio dell’erogazione delle indennità ai detenuti

Inoltre, la Consulta ha altresì specificato come la revoca dei trattamenti assistenziali possa concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso ad un regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. 

Abbiamo già trattato quali siano le misure alternative e la loro disciplina: clicca qui per leggere l’articolo.

La Corte Costituzionale pur ammettendo la grave violazione in cui sono incorsi i condannati per i menzionati reati, i quali hanno violato il patto di solidarietà sociale, ha statuito come lo “statuto d’indegnità” ponga in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all’assistenza.

Continuano i Giudici delle Leggi sottolineando la differenza intercorrente tra i soggetti ristretti presso gli Istituti penitenziari e coloro che sono ammessi ad una misura alternativa.

La diversità delle situazioni soggettive merita quindi una differenziazione di disciplina, in virtù del principio previsto dall’art. 3 della Costituzione.

Risulterebbe altresì violato il principio di ragionevolezza.

L’ordinamento concede l’accesso a forme alternative di detenzione, ma priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.

Tabella dei Contenuti

Articoli correlati

Condividi su

Come possiamo aiutarti?