Cosa succede in caso di omissione di soccorso dopo un incidente stradale?
I reati stradali rientrano nella categoria degli illeciti che maggiormente turba l’opinione pubblica.
In particolare, l’attenzione è massima in caso di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.
Per questa ragione, nel corso degli anni il trattamento sanzionatorio si è inasprito. In particolare:
- nel 2007 sono stati introdotti tre livelli sanzionatori a seconda del quantitativo di alcol accertato in capo al conducente;
- nel 2009 è stata introdotta l’aggravante dell’aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00 che comporta un aumento di pena;
- nel 2010 introduzione dell’art. 186 bis c.p. che prevede pene più rigide per particolari categorie di soggetti che si mettono alla guida del veicolo in stato di alterazione:
- conducenti di età inferiori ad anni 21;
- neopatentati;
- guidatori professionali
- nel 2016 sono state riconosciute le fattispecie autonome di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
Quali sono gli obblighi in caso di incidente stradale?
Chiunque si ponga alla guida di un veicolo deve rispettare una pluralità di regole ed obblighi.
Questi doveri diventano ancora più rigorosi in caso di incidente provocato dal guidatore o comunque ad esso riconducibile.
Infatti, l’art. 189 C.d.S. prevede:
- l’obbligo di fermarsi;
- l’obbligo di prestare assistenza a coloro che abbiano subito danno alla persona;
- l’obbligo di porre in essere ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
- l’obbligo di adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi.
Cosa succede se non si ottempera uno o più obblighi?
Il mancato rispetto dei doveri elencati comporta la commissione di un illecito.
Il reato di cui all’art. 189, comma 6 C.d.S.: la fuga in caso di incidente stradale
Nel caso di incidente con danno alle persone il conducente del veicolo è obbligato a fermare il veicolo per accertarsi degli eventuali danni provocati.
L’obbligo giuridico scatta a prescindere dall’effettivo arrecamento del danno.
Infatti, il sinistro causato deve essere teoricamente idoneo ad arrecare danno alle persone, senza che sia necessaria la consapevolezza di aver effettivamente arrecato quel danno.
La fermata del veicolo, e del conducente, deve avvenire per un apprezzabile lasso di tempo.
Infatti, è configurabile il delitto di fuga se la sosta è momentanea e, quindi, del tutto insufficiente alla identificazione del conducente e a quella del veicolo.
Questo reato si prefigge l’obiettivo di punire colui che fuggendo impedisce la propria identificazione.
In tal modo, infatti, è resa più difficoltosa la prosecuzione delle indagini e la riscostruzione del sinistro.
La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
La condotta di fuga integra, infatti, anche un illecito amministrativo punito ai sensi dell’art. 189, comma 4 C.d.S. .
L’accertamento di questa violazione è ricorribile in sede amministrativa.
Se dall’incidente vi sono solo danni alle cose, il fuggitivo risponderà solo dell’illecito amministrativo: il pagamento di una somma il cui importo varia da euro 302,00 a 1.208,00, nonchè l’eventuale sospensione della patente fino a 2 mesi.
Il reato previsto dall’art. 189, comma 7 C.d.S.: l’omissione di soccorso stradale
Anche il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7, C.d.S., presuppone il verificarsi di un incidente stradale dovuto dalla condotta del conducente.
In questo caso, però, il reato si configura qualora il reo non presti soccorso alle persone che potrebbero essere rimaste coinvolte nel sinistro.
La norma non richiede, però, la presenza di feriti: è infatti sufficiente che vi siano persone in stato di difficoltà.
Il reato, infatti, si configura anche nel caso in cui dall’omesso o ritardato soccorso potrebbe derivare un pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona.
La pena prevista è la reclusione da 1 anno a 3 anni.
Solo in un caso è possibile allontanarsi dal luogo del sinistro senza commettere reato, contattaci se hai bisogno di assistenza.
La distinzione tra il reato di fuga e quello di omissione di assistenza stradale in caso di incidente stradale
Di recente è intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha delineato il confine tra le due ipotesi di reato.
- in caso di fuga (art. 189, comma 6 C.d.S.) il reato si configura quando il sinistro sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone;
- in caso di omissione di assistenza stradale (art. 189, comma 7 C.d.S.) è richiesto che il soggetto coinvolto necessiti effettivamente di un aiuto. Ovviamente questa valutazione deve essere effettuata nel caso concreto.
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L’intervento di soggetti terzi fa venire meno il reato di omissione di soccorso?
Qualora sul luogo dell’incidente stradale intervengano altre persone, il conducente del veicolo non è sempre esonerato dal proprio obbligo.
Infatti, la presenza di un soccorso prestato da altri ex post non svincola il soggetto.
Il conducente dovrebbe essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento: questa circostanza non è semplice da dimostrare.
Ed anzi, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso.
Nel caso concreto, è necessario valutare se la condotta tenuta dal conducente sia sufficiente o meno ad escludere la configurabilità del reato. Ad esempio, la responsabilità penale può essere esclusa qualora l’investitore si sia premurato di allertare i soccorsi ed abbia atteso il loro arrivo.
E’ quindi importante affidarsi a Professionisti esperti: contattaci se hai bisogno di assistenza.
Quali sono le conseguenze penali immediate in caso di omissione di soccorso?
Nel caso di fuga e omissione di soccorso è possibile subire un arresto in flagranza di reato.
Inoltre, con questi reati è possibile l’applicazione di una misura cautelare. In particolare:
- il divieto di espatrio
- l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
- il divieto e obbligo di dimora;
- gli arresti domiciliari
Solo in un caso è possibile evitare queste gravi misure: contattaci se hai bisogno di assistenza.
Cosa succede se l’incidente stradale provoca feriti?
Qualora nell’incidente rimangano coinvolti soggetti terzi e questi subiscano delle lesioni, il conducente del veicolo potrà essere chiamato a rispondere per lesioni gravi o gravissime, reato punito ai sensi dell’art. 590 bis c.p.:
- in caso di lesioni gravi la pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 1 anno;
- in caso di lesioni gravissime la pena prevista è la reclusione da 1 anno a 3 anni.
Se l’incidente provoca il decesso di una persona, il conducente del veicolo risponderà di omicidio stradale, punito con la reclusione da 2 a 7 anni, ai sensi dell’art. 589 bis c.p.
Nel caso in cui il conducente, che ha provocato lesioni oppure la morte ad un soggetto, si dia anche alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3., ai sensi dell’art. 589 bis c.p. e 590 ter c.p. .
Cosa succede se chi ha provocato l’incidente stradale era ubriaco?
In un nostro precedente articolo abbiamo già affrontato le conseguenze penali della guida in stato di ebrezza.
Nel caso in cui un soggetto si ponga alla guida del veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche oppure stupefacenti e provochi la morte di un soggetto, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Nel caso in cui il tasso alcolemico non superi i 1,5 grammi per litro – art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S. – la pena della reclusione è di minimo 5 anni e massimo 10 anni.
Qualora il conducente in stato di ebrezza alcolica con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro provochi lesioni la sanzione è la seguente:
- lesioni gravi: da 3 anni a 5 anni;
- lesioni gravissime: da 4 anni a 7 anni.
È prevista la revoca della patente per il conducente che ha guidato in stato di ebrezza o da alterazione da sostanza stupefacente.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di incidente stradale?
Oltre alle conseguenze penali, il soggetto ritenuto colpevole del reato di fuga e/o omissione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7 C.d.S.) subisce anche la sanzione amministrativa accessoria: la sospensione della patente.
Il titolo di guida può infatti essere sospeso per un periodo pari a:
- da 1 anno a 3 anni per il reato di fuga;
- da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per il reato di omissione.
Come possiamo esserti utili?
Il nostro Studio Legale è sempre attento alle novità giurisprudenziali, spesso utili per risolvere casi complessi come quelli trattati nell’articolo.
Nel caso in cui venga contestata l’omissione di soccorso stradale è importante rivolgersi a Professionisti per predisporre la migliore difesa possibile.
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