Il ruolo dello psicologo: l’obbligo di denuncia prevale in caso di violenza sessuale o lesioni personali?
Uno psicologo, nel corso del proprio lavoro, è spesso chiamato ad affrontare situazioni critiche che caratterizzano la vita dei propri pazienti.
È molto frequente il caso del terapeuta che, durante una seduta, viene a conoscenza di un reato commesso o subìto dalla persona che si è affidata alle sue cure.
Spesso, infatti, professionisti del settore ci hanno contattato per capire cosa fare nel caso in cui nella seduta terapeutica vengano fuori dei reati, commessi o subiti, quali ad esempio la violenza sessuale oppure le lesioni personali.
Lo psicologo ha l’obbligo di denuncia?
Sovente, infatti, vengono riferiti al terapista veri e propri abusi sessuali anche risalenti nel tempo, ad esempio quando la vittima era minorenne, oppure subiti nel contesto familiare oppure in un contesto di istruzione.
In caso di violenza sessuale o lesioni personali, sussiste l’obbligo di denuncia?
Per alcuni di questi fatti, il nostro ordinamento prevede la procedibilità d’ufficio e non a querela di parte.
In caso di violenza sessuale, lo psicologo ha l’obbligo di denuncia?
Nel nostro precedente articolo abbiamo avuto modo di affrontare uno dei problemi più grandi che lo psicologo deve gestire nell’esercizio della propria professione: prevale la tutela del segreto professionale o l’obbligo di denuncia?
Si tratta di un argomento sicuramente complesso.
Il terapeuta che spera di trovare una risposta chiara attraverso la lettura dei vari articoli di legge e del codice deontologico, difficilmente riesce ad individuare con esattezza quali sono i propri diritti ed i propri doveri.
Affrontare una materia così delicata senza avere le idee chiare rappresenta un vero e proprio incubo per lo psicologo: come è possibile fare la cosa giusta quando non si è sicuri delle regole che devono essere seguite?
Sono più importanti le norme deontologiche, volte a garantire la riservatezza del paziente e del rapporto fiduciario instaurato con il terapeuta?
Prevalgono le leggi dello Stato, poste a tutela dei diritti della collettività mediante la repressione dei reati?
Per fare un po’ di chiarezza analizzeremo due delle ipotesi più frequenti che un professionista può trovarsi ad affrontare nel corso della propria carriera:
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p)
- lesioni personali (art. 582 c.p.)
Segreto professionale ed obbligo di denuncia
Ma è davvero così difficile districarsi tra la tutela del segreto professionale e l’obbligo di denuncia?
Per capirlo è sufficiente analizzare le 3 norme del codice deontologico degli psicologi che trattano la custodia, da parte del terapeuta, di tutte le informazioni che quest’ultimo ha appreso nel corso di una seduta col proprio paziente.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12: la regola generale
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Articolo 12: la deroga
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13: obbligo di denuncia o di referto
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Il terapeuta, leggendo gli articoli 11 e 12 del codice deontologico, potrebbe essere certo di aver compreso il modo coretto di agire dopo aver appreso la notizia di un reato da parte del proprio paziente.
Il segreto professionale deve essere sempre tutelato, a meno che non vi sia il valido e dimostrabile consenso da parte del paziente alla divulgazione di quelle informazioni.
Leggendo, invece, l’articolo 13, quelle certezze cadrebbero inesorabilmente e lo psicologo passerebbe ad interrogarsi sull’obbligo di denuncia e di referto, apparentemente prevalenti rispetto alla segretezza professionale.
Ma quali sono i casi in cui lo psicologo ha l’obbligo di denuncia?
La norma non lo dice ed il codice non fornisce ulteriori chiarimenti sul punto.
Al contrario, per aumentare lo smarrimento del terapeuta, il secondo paragrafo dell’articolo specifica che c’è un’ulteriore opzione da tenere in considerazione.
È infatti possibile derogare totalmente o parzialmente alla riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Una serie di valutazioni totalmente discrezionali che il terapeuta è chiamato ad affrontare, senza che gli siano fornite indicazioni o linee guida:
- scegliere di rispettare o meno il segreto professionale;
- derogare totalmente oppure solo in parte;
- ipotizzare possibili scenari di rischio fisico o psicologico;
- valutare il pericolo non solo per il paziente ma anche per altri soggetti.
La complessità della materia e le difficoltà di comprendere il modo corretto di gestire la situazione aumentano esponenzialmente quando il professionista si rende conto che non basta consultare il codice deontologico, dovendo necessariamente approfondire anche molti istituti propri del diritto penale.
Violenza sessuale e lesioni personali: sussiste l’obbligo di denuncia?
Per capire in che modo deve comportarsi lo psicologo che, nel corso di una seduta con un proprio paziente, ha ricevuto informazioni collegate ai reati di violenza sessuale o lesioni private è fondamentale la qualifica ricoperta dal professionista in quel momento specifico.
Il fatto che il terapeuta stia esercitando la professione in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ovvero di libero professionista, muta radicalmente il rapporto di preminenza tra tutela del segreto professionale ed obbligo di denuncia, facendo prevalere il secondo solo in determinate circostanze.
Nel caso in cui lo psicologo rivesta il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sarà infatti necessario svolgere un ulteriore accertamento, concentrandosi sulla tipologia di reato emerso nel corso delle sedute, in modo da comprendere se sussiste l’obbligo di sporgere denuncia.
Il professionista che ricopre quelle peculiari qualifiche ha infatti l’onere di denunciare solamente i reati procedibili d’ufficio di cui ha avuto conoscenza nello svolgimento della propria professione, mentre non è tenuto a segnalare quelli procedibili a querela di parte.
Violenza sessuale e lesioni personali sono reati procedibili d’ufficio per i quali lo psicologo ha l’obbligo di denuncia?
Si tratta dell’ennesimo tecnicismo che il terapeuta dovrebbe conoscere per evitare di commettere errori potenzialmente irreparabili per la propria carriera.
Cerchiamo di capire nel dettaglio i problemi collegati a questi due differenti reati.
La violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) e le lesioni (art. 582 c.p.) sono delitti che, nella loro ipotesi “base” ovvero in assenza di circostanze aggravanti, risultano procedibili a querela della persona offesa.
Per identificare e punire il responsabile, serve una espressa dichiarazione di volontà da parte della vittima.
Senza quest’ultima, le forze dell’ordine non possono intervenire e non può essere celebrato un processo penale a carico dell’autore del reato.
In questi casi lo psicologo, anche nella veste di pubblico ufficiale, non ha quindi alcun tipo di obbligo di denuncia.
Per tale motivo a risultare preminente sarà la tutela del segreto professionale.
Differente è il caso in cui i due reati risultino aggravati da ulteriori circostanze quali, ad esclusivo titolo di esempio, possiamo indicare:
- età della vittima della violenza sessuale;
- il rapporto tra la vittima della violenza sessuale ed il responsabile (genitore, tutore, coniuge, convivente, ecc…);
- particolare gravità delle lesioni.
In questi casi, infatti, i reati risultano procedibili d’ufficio.
Lo psicologo sarà quindi tenuto a sporgere denuncia, derogando al vincolo di riservatezza derivante dal rapporto professionale col paziente, limitandosi a fornire solamente gli elementi essenziali (cd. “stretto necessario”) per un corretto inquadramento della vicenda.
Risulta evidente la difficoltà del compito attribuito al terapeuta.
Il ruolo fa la differenza
Abbiamo illustrato nel dettaglio la differenza tra lo psicologo che riveste il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rispetto ai casi in cui agisce come libero professionista.
In quest’ultima ipotesi, anche per quanto riguarda le ipotesi aggravate di violenza sessuale e lesioni personali, risulta prevalere la tutela del segreto professionale.
Nessun obbligo di denuncia grava sul terapeuta, il quale, in linea con quanto sancito dall’art. 13 del codice deontologico, dovrà tuttavia valutare con attenzione la necessità di denunciare o meno il fatto appreso nel corso della seduta col proprio paziente.
Una scelta discrezionale, basata esclusivamente sul possibile rischio per la vita o per la salute del paziente o di un soggetto terzo.
Come possiamo aiutarti
La complessità della materia è evidente.
Il giudizio dello psicologo non è infatti l’unico elemento ad assumere rilevanza decisiva.
É necessaria una profonda conoscenza tecnica e giuridica della materia per agire in maniera corretta, nel pieno rispetto della legge.
La scelta di avvalersi di una consulenza esterna, molto spesso si rivela l’unica garanzia per evitare gravose ripercussioni per la carriera del professionista.
Infatti, il Professionista è in grado di illustrare allo psicologo i limiti e gli oneri connessi all’esercizio della propria attività.
Gli avvocati del nostro studio vantano una notevole esperienza su queste delicate tematiche.
Siamo infatti in grado di valutare adeguatamente ogni singolo aspetto della vicenda che ti riguarda, fornendo una consulenza specifica per affrontare nella maniera giusta ogni problematica connessa al critico rapporto tra obbligo di denuncia e tutela del segreto professionale.
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