Fatture false: cosa sono, tipologie, reato e sanzioni
Rientra nei reati tributari, previsti e puniti dal D.lgs. 10.03.2000, n. 74, l’emissione e l’utilizzo di fatture false: in questo articolo trovi cosa sono, le tipologie, le fattispecie di reato e le sanzioni previste dal nostro ordinamento.

Cosa sono le fatture false?
Innanzitutto, nell’ambito dei reati di natura fiscale, con il termine “fatture false” ci si riferisce al concetto, più propriamente tecnico, di “fatture per operazioni inesistenti”.
Ma cosa si intende con questo termine?
L’art. 1 lett. a) del D.lgs. 74/2000 definisce come fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
“le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Tipologie di fatture false
Le fatture false possono riguardare sia cessioni di beni che prestazioni di servizi; tuttavia, queste ultime sono più diffuse in quanto più difficili da individuarein considerazione della loro immaterialità.
La falsità delle fatture, a seconda della tipologia di prestazione sottesa, può essere di due tipi: oggettiva e soggettiva.
L’operazione è “oggettivamente” inesistente se la fattura riguarda una prestazione, appunto, inesistente, ovvero quando:
- l’attività non è stata svolta, ma è stata comunque emessa una fattura (ad esempio Tizio emette una fattura falsa a favore di Caio per far sì che quest’ultimo possa ottenere vantaggi fiscali);
- l’attività è stata svolta ma sono stati indicati corrispettivi o IVA in misura superiore (consentendo, pertanto, sgravi fiscali in misura maggiore).
L’operazione è invece “soggettivamente” inesistente quando:
- la prestazione è stata effettuata ma nei confronti di un soggetto diverso rispetto al soggetto destinatario della fattura (ad esempio l’attività è stata svolta nei confronti di Tizio ma la fattura viene emessa nei confronti di Caio, in quanto quest’ultimo può ottenere degli sgravi fiscali che Tizio non potrebbe ottenere);
- se la prestazione viene effettuata da soggetto diverso rispetto a quello che emette la fattura (ad esempio l’attività è stata svolta da Tizio ma la fattura viene emessa da Caio in modo che Tizio non avrà obblighi fiscali).

Ma qual è il reato contestato per le fatture false?
Il legislatore punisce sia chi emette le fatture per operazioni inesistenti, sia chile riceve e le porta in contabilità indicando tali elementi fittizi nella dichiarazione annuale.
Si tratta, nel caso di specie, di due figure autonome di reato, rispettivamente l’art. 8 e l’art. 2 del D.lgs. 74/2000, legate dall’unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8 D.lgs. 74/2000) costituisce il mezzo per realizzare il secondo (art. 2 D.lgs.74/2000).
L’art. 8 del D.lgs. 74/2000, rubricato “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, punisce con la reclusione da quattro a otto anni“chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.
2 bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, é inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
Sul punto si precisa come ai fini della sussistenza del suddetto reato la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come “il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato di pericolo o di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessario che le fatture siano annotate nella contabilità del destinatario, il quale potrebbe anche decidere di non avvalersene”
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L’art. 2. del D.lgs. 74/2000, invece, rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” punisce con la reclusione da quattro a otto anni “chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
2.bis Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
Fatture false e rilevanza penale delle condotte
Per la maggior parte dei delitti di natura tributaria il reato si configura al superamento di determinate soglie di rilevanza. In tal modo, al di sotto di esse, le condotte rimangono circoscritte nell’alveo del diritto amministrativo-tributario, mentre, al di sopra, scatta la rilevanza penale.
Per quel che attiene, invece, alla fatturazione per operazioni inesistenti, sia in caso di emissione che di utilizzo, il reato si configura qualunque sia l’ammontare dell’imposta evasa.

Sanzioni previste dal reato
Entrambe le norme sopra richiamate puniscono le rispettive fattispecie con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, ai sensi del comma 2 bis ex artt. 2 e 8 D. lgs 74/2000, ovvero da quattro a otto anni.
L’art. 12 D.lgs. 74/2000
La condanna per i delitti di cui sopra, così come previsto dall’art. 12 D.lgs. 74/2000, comporta inoltre:
a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3”
2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”.
L’art. 12 bis del D.lgs. 74/2000
In conclusione, l’art. 12 bis del D.lgs. 74/2000 prevede che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, é’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

Prescrizione
Il D.lgs. n. 74 del 2000 non prevede specifici termini di prescrizione dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La relativa disciplina, pertanto, si ricava dai principi generali di cui agli articoli 157 e ss. c.p., secondo cui “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione”.
Per entrambi i reati, dunque, il periodo di prescrizione è di 6 anni nel caso di cui al comma 2 bis degli artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000, altrimenti di 8 anni.
Nel caso di emissioni e utilizzazione di più fatture o documenti nel medesimo anno solare, il reato verrà considerato unico ma per il soggetto emittente la prescrizione inizierà a decorrere dall’emissione dell’ultima fattura, mentre per il soggetto ricevente dalla presentazione dalla dichiarazione dei redditi.