Caso Cavallotti: parere del Prof. Paulo Pinto de Albuquerque

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Caso Cavallotti c. Italia: il parere del Prof. Paulo Pinto de Albuquerque

Il parere indipendente redatto dal Prof. Paulo Pinto de Albuquerque nel caso Cavallotti c. Italia offre un’analisi approfondita di tre profili giuridici cruciali della confisca di prevenzione: la presunzione di innocenza (art. 6 § 2 CEDU), la natura punitiva o meno della misura (art. 7 CEDU) e il diritto di proprietà (art. 1 Prot. n. 1 CEDU).

Il Prof. Pinto de Albuquerque, già giudice CEDU e docente di diritto penale, ha analizzato i principali nodi giuridici del caso Cavallotti

Il team legale dei ricorrenti ha depositato l’elaborato alla Corte di Strasburgo e lo ha divulgato pubblicamente, vista la rilevanza della questione.

Questo parere esamina le criticità del sistema italiano di misure di prevenzione emerse nel caso Cavallotti.

Nei paragrafi seguenti analizziamo il parere nei suoi aspetti fondamentali, riportando citazioni testuali pertinenti per evidenziarne i punti chiave e le conclusioni giuridiche

Nota: Il caso Cavallotti ha visto tre fratelli imprenditori inizialmente accusati di reati di mafia e turbativa d’asta, poi assolti in via definitiva nel 2010. Ciononostante, nell’ambito di un procedimento di prevenzione antimafia parallelo, i tribunali italiani hanno dichiarato i fratelli “socialmente pericolosi” e disposto la confisca di un vasto patrimonio aziendale e personale riferibile alla famiglia (inclusi beni formalmente intestati a terzi). Questa vicenda – un vero “processo a vita” – ha originato i ricorsi Cavallotti tuttora pendenti a Strasburgo e ha dato luogo al parere dell’esperto Prof. Pinto de Albuquerque qui analizzato.

Art. 6 § 2 CEDU – Presunzione di innocenza

Il primo profilo affrontato riguarda la presunzione di innocenza, principio cardine sancito dall’art. 6 § 2 CEDU.

I giudici della prevenzione hanno violato questo principio: pur essendo stati assolti per associazione mafiosa, li hanno descritti come colpevoli di fatto.

Il Prof. Pinto sottolinea come i provvedimenti preventivi abbiano ripetutamente fatto riferimento a una colpevolezza implicita dei proposti, malgrado la loro assoluzione definitiva. Il tribunale delle misure ha valutato la pericolosità dei fratelli trattandoli di fatto come colpevoli, contraddicendo l’assoluzione penale definitiva.

Pinto de Albuquerque evidenzia passi testuali della Corte d’Appello di Palermo (decreto del 2014) che indicano chiaramente tale inversione di prospettiva. ù

Ad esempio, i giudici di prevenzione affermano che: «i dati probatori […] hanno accertato la vastità del raggio d’azione (a livello regionale) che i Cavallotti, con l’aiuto di “esponenti apicali” della Mafia, sono riusciti a imprimere alla loro attività d’impresa», implicando dunque un ruolo attivo dei fratelli in attività mafiose. Insomma, I Cavallotti erano in realtà penalmente responsabili, quasi a censurarli per non aver “pagato” in sede penale.

Secondo Pinto, con tali affermazioni i giudici hanno superato ogni dubbio, esprimendo anzi la piena certezza della colpevolezza penale dei fratelli, nonostante la loro assoluzione.

In aggiunta, la Corte d’appello arriva persino a rimproverare i Cavallotti per non aver mostrato pentimento, come se fosse dovuto un atteggiamento di resipiscenza. Secondo il parere, queste espressioni nei provvedimenti interni costituiscono una palese violazione della presunzione di innocenza.

La violazione dell’art. 6 § 2

Pinto de Albuquerque afferma senza mezzi termini che il decreto del 2014 “ha aggravato la violazione dell’art. 6 § 2” con impliciti riconoscimenti di colpevolezza dei proposti.

Di fatto, i giudici della prevenzione hanno accertato una “colpevolezza criminale” che i giudici penali non avevano accertato, ribaltando il verdetto assolutorio in sede preventiva.

L’esperto definisce questo esito incompatibile con il principio di presunzione di innocenza, poiché sancisce la responsabilità penale in un procedimento successivo all’assoluzione.

Pinto critica l’approccio della magistratura italiana, segnalando come il sistema delle misure di prevenzione rischi di introdurre una sorta di condanna post-assolutoria in violazione dell’art. 6 § 2 CEDU. Egli richiama la giurisprudenza europea rilevante – ad esempio Geerings c. Olanda – secondo cui è vietato trattare una persona assolta come se fosse colpevole.

Nel suo parere, Pinto invita la Corte EDU a pronunciarsi chiaramente sulla presunzione di innocenza, senza eludere la questione sollevata dai ricorrenti.

Per il Prof. Pinto il caso Cavallotti rappresenta un esempio di come un procedimento di prevenzione non possa considerarsi avulso dalle garanzie del processo penale.

Se i suoi esiti contraddicono un’assoluzione, la presunzione di innocenza risulta fatalmente compromessa.

Art. 7 CEDU – Natura punitiva della confisca di prevenzione

Il secondo profilo esaminato nel parere concerne la natura giuridica della confisca di prevenzione e la possibile applicazione dell’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege).

In particolare, ci si chiede se tale confisca – formalmente qualificata come misura preventiva di natura civile/amministrativa nel diritto italiano – abbia in realtà natura di “pena”.

Se la confisca di prevenzione fosse equiparabile a una sanzione penale, dovrebbero applicarsi le garanzie del processo penale (legalità, irretroattività, presunzione di innocenza, onere probatorio rigoroso, ecc.), e non sarebbe ammissibile imporla in assenza di condanna penale definitiva.

Pinto de Albuquerque analizza a fondo la giurisprudenza e la dottrina su questo tema, richiamando anche l’evoluzione del diritto interno.

La Corte di Cassazione definisce la confisca di prevenzione misura non punitiva, ma alcune pronunce ne riconoscono chiaramente la portata afflittiva. Ad esempio, la Cassazione stessa nelle sentenze “Occhipinti” e “Sottile” (richiamate anche dalla Corte Costituzionale) ha evidenziato l’“indubbia dimensione punitiva” di simili misure.

La Corte Costituzionale, dal canto suo, con la sentenza n. 24/2019 ha chiarito che la confisca di prevenzione deve avere fini ripristinatori, riconoscendo così anche il suo profilo punitivo.

Nel suo parere, Pinto de Albuquerque propende decisamente per riconoscere la natura sostanzialmente punitiva della confisca di prevenzione.

L’utilizzo dei criteri Engel

Egli applica i criteri “Engel” per identificare una “pena” (qualificazione giuridica interna, natura e scopo della misura, procedura di adozione ed esecuzione, gravità dell’impatto).

Al di là dell’etichetta formale, la confisca in esame soddisfa tali criteri di qualificazione come pena.

Diversi elementi rafforzano questa conclusione.

Le sezioni penali dello stesso tribunale che giudica i reati dispongono la misura, privando stabilmente la persona di beni e colpendone il patrimonio.

Il procedimento segue regole autonome, ma replica tratti del processo penale, come l’uso di presunzioni e l’accertamento su fatti di reato presunti.

Persino lo Stato italiano, nelle sue difese, accomuna lo scopo del procedimento di prevenzione a quello di un procedimento penale. La valutazione della pericolosità si fonda sul collegamento con determinati fatti di reato e comporta un accertamento tipicamente probatorio.

Pinto de Albuquerque critica le argomentazioni volte a negare la natura punitiva della confisca. Contesta la tesi secondo cui la misura colpirebbe i beni e non la persona.

L’aggressione alla persona

A suo avviso, questa visione – sostenuta in passato dalla Corte EDU e recepita dalla giurisprudenza interna – risulta artificiosa e smentita dalla stessa disciplina normativa.

I giudici aggrediscono i beni perché li considerano espressione della pericolosità del soggetto, ritenuto autore di attività illecite, seppur senza condanna.

Pinto de Albuquerque sottolinea che la confisca di prevenzione, diversamente da quanto si potrebbe ritenere, non si applica esclusivamente ai beni di provenienza illecita.

La normativa vigente permette, e i giudici applicano, la confisca anche a beni leciti, se sproporzionati rispetto ai redditi o contaminati da capitali illeciti.

È il caso, ad esempio, delle imprese apparentemente regolari ma ‘inquinate’ da investimenti mafiosi.

Attraverso questo meccanismo, il legislatore attribuisce alla confisca una funzione che va ben oltre il semplice recupero del profitto del reato.

La misura assume natura sanzionatoria patrimoniale, colpendo interi patrimoni sulla base di presunzioni, senza richiedere accertamenti penali di responsabilità.

Pinto evidenzia infine che, proprio in virtù della sua estensione, la confisca di prevenzione può produrre effetti estremamente gravosi: può azzerare interi complessi aziendali e patrimoni familiari, con un impatto economico e personale che – seppure formalmente giustificato da finalità di prevenzione – non può essere ridotto o minimizzato come se fosse di lieve entità

In conclusione su questo punto, il Prof. Pinto de Albuquerque ritiene la confisca di prevenzione equiparabile a una pena ai sensi convenzionali. Egli afferma che «la finalità generale di prevenzione, insita nell’assicurare che il crimine non paghi, è coerente anche con uno scopo punitivo e può essere vista come elemento costitutivo della nozione stessa di punizione».

Di conseguenza, applicare tale misura nonostante l’assenza di una condanna significa, de facto, imporre una sanzione penale senza reato accertato, in violazione dell’art. 7 CEDU.

Nel caso Cavallotti, i giudici hanno disposto la confisca dopo l’assoluzione: se si tratta di una pena, viola il principio di legalità penale.

Pinto cita al riguardo il precedente G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (Grande Camera, 2018), dove la Corte EDU ha stabilito che ordinare una confisca nonostante un’assoluzione penale integra violazione dell’art. 7, qualora la misura abbia carattere sostanzialmente punitivo.

Il parere dell’esperto, in sintesi, sposa pienamente questa linea. La confisca senza condanna è una “pena mascherata”, incompatibile con la Convenzione se applicata retroattivamente o in mancanza di colpevolezza.

Art. 1 Protocollo n. 1 – Diritto di proprietà e garanzie patrimoniali

Il terzo profilo affrontato riguarda il diritto di proprietà, tutelato dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU.

Il parere di Pinto de Albuquerque si sofferma sulla legalità e proporzionalità dell’ingente sacrificio patrimoniale imposto ai ricorrenti nel caso Cavallotti.

La giurisprudenza europea impone che ogni interferenza sulla proprietà avvenga per legge e rispetti un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali.

Nel caso in esame, sorgono dubbi significativi su entrambi questi fronti.

Quanto alla prevedibilità e qualità della base legale

Il Prof. Pinto rileva che la normativa sulle misure di prevenzione ha subito evoluzioni e interpretazioni tali da minarne la certezza.

La famiglia Cavallotti si è vista applicare misure introdotte originariamente per contrastare la mafia (legge 575/1965 e successive modifiche, confluite nel d.lgs. 159/2011 “Codice Antimafia”), in un contesto in cui i ricorrenti erano stati formalmente dichiarati non colpevoli dei reati di mafia contestati.

Pinto sottolinea l’anomalia di un sistema che permette di confiscare beni a persone assolte, basandosi su concetti ampi come la “pericolosità qualificata” anche in assenza di condotte specifiche accertate.

Ciò solleva perplessità sul rispetto del principio di legalità. Un individuo medio non potrebbe prevedere, sulla base della legge, che nonostante un’assoluzione penale potrebbe perdere per sempre i propri beni.

Il parere richiama pronunce della Corte EDU (ad es. Hentrich c. Francia e Beyeler c. Italia) che esigono chiarezza e prevedibilità nelle norme ablative, standard rispetto a cui la legislazione italiana – con concetti come “appartenenza” a contesti mafiosi o sproporzione del patrimonio – risulta problematica.

Pinto osserva, ad esempio, che la definizione di “soggetto pericoloso” non mafioso (art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011) è stata ritenuta eccessivamente vaga dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 24/2019) e che persino la nozione di “appartenenza” a un’associazione mafiosa, distinta dalla partecipazione punibile ex art. 416-bis c.p., pone seri problemi di determinatezza.

Queste indeterminatezze compromettono la prevedibilità della legge.

Nel caso Cavallotti, i giudici penali hanno assolto con formula piena. Eppure, quelli della prevenzione li hanno poi considerati appartenenti a Cosa Nostra, senza nuovi elementi.

Quanto alla proporzionalità

Il parere del Prof. Pinto è molto critico sull’estensione eccessiva della confisca disposta ai danni dei Cavallotti. La misura ha colpito un patrimonio ultradecennale della famiglia accumulato a partire dagli anni ‘70.

I giudici della prevenzione hanno ritenuto integralmente illecito – o comunque ‘a disposizione’ dei fratelli mafiosi – l’intero patrimonio familiare. Basandosi su presunzioni fondate sulla loro presunta pericolosità e sulla discrepanza rispetto ai redditi leciti dichiarati.

Pinto de Albuquerque contesta la ragionevolezza della misura, evidenziando che i reati ipotizzati, come la collusione mafiosa, non risultano mai provati in giudizio.

Egli parla espressamente di “risultati sproporzionati” prodotti dal sistema preventivo, evidenziando come nel caso in questione si sia punita un’intera famiglia in virtù di una sorta di responsabilità collettiva, senza una prova individuale di illeciti per ogni bene confiscato.

Nel parere si legge che la vicenda Cavallotti è un esempio eloquente di prassi giudiziaria sproporzionata. Il principio di autonoma valutazione del procedimento di prevenzione – separato dal processo penale – ha condotto a conseguenze eccessive.

In particolare, Pinto definisce la confisca applicata a seguito dell’assoluzione come “manifestamente sproporzionata” rispetto alle finalità perseguite.

La manisfesta sproporzionalità della misura

Tale giudizio si fonda sul fatto che i costruttori siciliani in questione sono stati trattati peggio di colpevoli. Pur essendo stati dichiarati innocenti, hanno subito la perdita totale dei beni, un impatto addirittura più grave – nota Pinto – di quello che avrebbero avuto alcune sanzioni penali (ad esempio una multa o la confisca per equivalente del profitto del reato).

Ulteriori profili di squilibrio sono segnalati nell’analisi dell’esperto: la “contaminazione mafiosa” è stata ravvisata dai giudici italiani in maniera estensiva, confiscando anche beni di origine lecita con la teoria dell’“impresa mafiosa” (per cui qualsiasi risorsa, anche pulita, investita in un’impresa vicina alla mafia diventa confiscabile).

Ciò, secondo Pinto, amplia enormemente il raggio d’azione della confisca, rischiando di colpire anche terzi estranei ai reati.

Nel caso Cavallotti, anche la moglie di un fratello e un presunto prestanome hanno perso beni, ritenuti meri schermi patrimoniali dai giudici della prevenzione.

L’esperto contesta che le autorità abbiano dimostrato, con istruttoria adeguata, che i beni intestati a terzi appartenessero davvero ai fratelli Cavallotti.

Dalla motivazione del decreto emerge piuttosto un approccio generalizzato e stereotipato, fondato su “sospetti” più che su prove concrete. Pinto critica duramente questo modus operandi, definendolo opaco e privo di garanzie per i prevenuti, a causa di presunzioni e onere probatorio invertito.

In definitiva, secondo il parere di Paulo Pinto de Albuquerque, la confisca di prevenzione nel caso Cavallotti ha violato l’art. 1 Prot. 1 CEDU sotto un duplice aspetto: mancanza di base legale sufficientemente prevedibile e carattere sproporzionato dell’ingerenza.

I giudici hanno applicato la misura in modo eccessivo e senza le garanzie del giusto processo, usando norme retroattive e interpretazioni imprevedibili.

Tale conclusione rafforza, nel complesso del parere, la tesi che il sistema italiano di prevenzione patrimoniale – così come operante nel caso di specie – ponga seri problemi di compatibilità convenzionale, sacrificando diritti fondamentali (presunzione di innocenza e proprietà) in nome di esigenze di ordine pubblico, oltre quanto la Convenzione consente.

Nota: Le conclusioni del parere dell’esperto suggeriscono alla Corte EDU di accertare nel caso Cavallotti una violazione sia dell’art. 6 § 2, sia dell’art. 7, sia dell’art. 1 Prot. 1 CEDU. In particolare, il quesito di fondo posto a Strasburgo è se sia ammissibile che una misura di prevenzione sanzioni di fatto una persona assolta, sottraendole i beni come se fosse colpevole. Tale questione era stata comunicata alla Corte EDU, che ha interrogato le parti proprio su questi tre aspetti. Il parere di Pinto de Albuquerque rappresenta un tentativo di fornire alla Corte un’interpretazione conforme ai diritti dell’uomo, evidenziando le derive punitive e lesive delle garanzie insite nell’attuale disciplina della confisca di prevenzione.

La sentenza Garofalo c. Italia (CEDU 2025): la confisca di prevenzione non è “pena”

La Corte EDU ha recentemente deciso un caso analogo, adottando conclusioni opposte rispetto alle tesi sostenute dal Prof. Pinto nel suo parere.

Si tratta della sentenza Garofalo e altri c. Italia, resa dalla Corte EDU (I Sezione) il 21 gennaio 2025.

In questo caso, a differenza dei Cavallotti (coinvolti in contesti mafiosi), la misura di prevenzione era scaturita da vicende di criminalità comune. Il principale ricorrente, Garofalo, era stato arrestato per reati di droga e considerato soggetto “socialmente pericoloso” (pericolosità generica ex art. 1 D.Lgs. 159/2011) dopo che in passato una prima proposta di sorveglianza speciale era stata respinta per mancanza di attualità del pericolo.

Nel 2013, le autorità hanno avviato un nuovo procedimento di prevenzione e confiscato numerosi beni, formalmente intestati anche a familiari di Garofalo.

I ricorrenti davanti alla Corte EDU erano lo stesso Garofalo (destinatario diretto della confisca) e tre familiari titolari fittizi di parte dei beni.

Davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti lamentavano in primo luogo la violazione dell’art. 7 CEDU, sostenendo che era stata inflitta loro una “pena” senza condanna per reato (dato che la confisca era stata applicata in via preventiva).

Inoltre, invocavano l’art. 6 § 2 CEDU, affermando che il provvedimento avesse violato la loro presunzione d’innocenza.

Il ricorrente principale deduceva anche la violazione del ne bis in idem (art. 4 Prot. 7) perché già in passato un tribunale aveva escluso la sua pericolosità in un precedente procedimento di prevenzione poi archiviato.

La decisione della CEDU

Ebbene, con la decisione Garofalo c. Italia (2025) la Corte EDU ha respinto in toto le doglianze, dichiarando inammissibili i ricorsi all’unanimità.

Questa pronuncia rappresenta un chiaro segnale di legittimazione del modello italiano di confisca senza condanna, discostandosi solo parzialmente dalle motivazioni usate in passato e anzi rafforzandole. La Corte europea ha escluso che la confisca di prevenzione costituisca una “sanzione penale”, negandone dunque la natura punitiva e sottraendola all’ambito di applicazione degli artt. 6 § 2 e 7 CEDU.

La misura ablativa in questione possiede una “natura ripristinatoria” e non punitiva, “in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l’ingiusto arricchimento”.

Per la prima volta la Corte di Strasburgo adopera espressamente la categoria del “ripristinatorio” riferita alla confisca di prevenzione italiana, sposando la linea tracciata dalla Corte Costituzionale (sent. 24/2019) secondo cui tale istituto tende a ristabilire la legalità sottraendo i beni di origine illecita o ingiustificata, piuttosto che punire l’autore. La Corte EDU applica i criteri consueti per stabilire se una misura integri una “pena” e giunge alla conclusione che la confisca ex art. 24 Cod. Antimafia non soddisfa tali criteri.

Innanzitutto, pur riconoscendo che la severità dell’impatto non è decisiva di per sé (molte misure non penali possono essere gravose), la confisca di prevenzione non segue la condanna per un reato – elemento non determinante ma comunque considerato.

La Corte esamina natura e scopo della misura, evidenziando che il diritto interno la qualifica come prevenzione, fondata sulla pericolosità sociale e non sul reato.

La finalità è quella di impedire che proventi di attività illecite rimangano nella disponibilità di persone pericolose, restituendo la situazione economica alla legalità (scopo ripristinatorio).

La Corte sottolinea che questo scopo – “garantire che il crimine non paghi” – rientra in logiche preventive e di giustizia riparativa, differenti dalla finalità retributiva propria delle pene.

Essa argomenta, poi, che la procedura di adozione della confisca è distinta dal processo penale. Le sezioni di prevenzione gestiscono il procedimento secondo regole speciali, valutando patrimonio e pericolosità senza pronunciare una dichiarazione di colpevolezza.

Infine, la Corte considera relativamente circoscritto l’ambito di applicazione della confisca: essa può colpire solo beni di origine non giustificata, acquisiti nel periodo di presumibile attività illecita della persona, e pertanto sarebbe mirata a evitare arricchimenti ingiustificati.

Proprio questo carattere mirato distinguerebbe la confisca di prevenzione dalle sanzioni penali, che invece colpiscono l’autore per il fatto commesso.

In sintesi, secondo Strasburgo la confisca antimafia italiana si configura come misura preventiva speciale, rivolta a “impedire nuovi reati e privare i sospetti dei profitti illeciti”, e non come punizione per un reato commesso.

Alla luce di tale qualificazione, la Corte EDU nel caso Garofalo ha ritenuto inapplicabili le garanzie penali invocate dai ricorrenti.

In particolare, ha dichiarato irrilevante l’art. 7 CEDU, poiché la confisca di prevenzione “non equivale a una sanzione penale” – di conseguenza, non si pone un problema di retroattività o di condanna senza reato.

Contestualmente, i giudici di Strasburgo hanno escluso che il procedimento di prevenzione configuri una “accusa penale” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU, per coerenza sistematica con quanto affermato sulla natura della misura.

Ciò ha comportato il rigetto anche della doglianza ex art. 6 § 2: non essendoci un’accusa penale, la presunzione di innocenza non trovava applicazione nel procedimento di prevenzione.

Nel caso Garofalo, i ricorrenti hanno invocato la presunzione di innocenza poiché i giudici li hanno ritenuti destinatari di beni legati a reati del medesimo.

La Corte, concentrandosi sul carattere non penale della misura, ha liquidato brevemente il punto, osservando che i ricorrenti non erano stati oggetto di dichiarazioni pubbliche di colpevolezza né di un processo penale e che non si trattava della situazione classica di un assolto poi trattato da colpevole (secondo aspetto dell’art. 6 § 2).

In sostanza, ha prevalso l’impostazione per cui le garanzie penali non entrano in gioco nei procedimenti di prevenzione, sancendo così l’inammissibilità delle censure.

La decisione Garofalo c. Italia amplia l’orientamento della Corte EDU sulle misure di prevenzione. In passato, Strasburgo aveva già giudicato convenzionalmente legittime le confische antimafia, ma prevalentemente nei casi di criminalità organizzata e con motivazioni incentrate sull’eccezionalità della minaccia mafiosa.

Si ricordino, ad esempio, le pronunce Raimondo c. Italia (1994) e Bongiorno e altri c. Italia (2010), dove la confisca di prevenzione fu ritenuta giustificata per la sua indispensabilità nella lotta alla mafia, purché fondata su una base legale e proporzionata allo scopo.

Nel caso Garofalo, la Corte compie “un passo ulteriore”: applica lo stesso principio di legittimità anche al di fuori del contesto mafioso, riguardo a forme di criminalità comune comunque rientranti nell’alveo del Codice Antimafia.

Ciò rappresenta una piena legittimazione del modello italiano di prevenzione patrimoniale, confermandone la conformità alla CEDU.

La pronuncia sottolinea come sviluppi interni ed europei recenti vadano nella medesima direzione: da un lato la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza 24/2019, ha chiarito la funzione non punitiva ma ripristinatoria della confisca; dall’altro l’Unione Europea, con la Direttiva (UE) 2014/42 e ancor più con la nuova Direttiva (UE) 2024/1260, ha introdotto forme di confisca estesa e di ricchezza ingiustificata ispirate al modello italiano.

In questo contesto, la decisione Garofalo fornisce una sorta di “bollino di conformità” convenzionale: rassicura sia l’Italia sia gli altri Paesi UE che misure analoghe di confisca senza condanna (non punitive per definizione) possono coesistere con i “canoni garantistici” della Convenzione, a patto di mantenerne la natura effettivamente preventiva e non sanzionatoria.

La pronuncia Garofalo è giunta proprio mentre si è in attesa della decisione della Corte EDU sul ricorso Cavallotti c. Italia.

Quest’ultimo pone alla Corte interrogativi molto simili: in particolare, se sia ammissibile una divergenza di esiti tra il processo penale e quello di prevenzione, laddove quest’ultimo si concluda con una confisca malgrado l’assoluzione in sede penale.

La Corte di Strasburgo, con Garofalo, sembra aver tracciato la rotta, escludendo che un provvedimento di prevenzione configuri una pena o un’accusa penale.

Resta da vedere come tali principi saranno applicati nel caso Cavallotti, che presenta però una situazione ancora più delicata di “doppio binario”. I Cavallotti sono stati assolti perché innocenti, la loro confisca solleva ancor di più un problema di presunzione di innocenza.

Sarà interessante verificare se la Corte EDU manterrà un approccio in linea con Garofalo (natura formale della misura). Oppure se riconoscerà qualche profilo di tutela aggiuntiva per chi, come i Cavallotti, è stato dichiarato non colpevole.

Confronto tra il parere Pinto e la sentenza Garofalo: critiche e punti di frizione

La contrapposizione tra le conclusioni del Prof. Pinto de Albuquerque nel parere sul caso Cavallotti e l’esito della sentenza Garofalo c. Italia è netta. Analizziamo i principali punti di frizione, mettendo in luce le critiche esplicite che Pinto rivolge all’impostazione della Corte EDU in Garofalo.

Natura della confisca: misura di prevenzione vs. sanzione penale

Il primo e più evidente contrasto riguarda la qualificazione della confisca di prevenzione.

La Corte EDU, con Garofalo, l’ha inquadrata come misura non penale, di natura preventiva/ripristinatoria, escludendo ogni carattere punitivo. Al contrario, Pinto de Albuquerque sostiene con forza che si tratta, nella sostanza, di una sanzione penale mascherata.

Già nel suo parere, l’esperto smonta gli argomenti su cui la Corte EDU avrebbe fatto leva per negare la natura punitiva.

Egli dichiara espressamente il proprio dissenso rispetto all’impostazione “non punitiva”. Affermando «con tutto il dovuto rispetto, dissento […] vi è un fraintendimento fondamentale alla base del ragionamento della Corte».

Secondo Pinto, la Corte di Strasburgo commette un errore di fondo nel valutare la confisca di prevenzione. Sottovaluta la reale portata afflittiva della misura e si accontenta di etichette giuridiche fornite dal diritto interno, perdendo di vista la sostanza.

In particolare, Pinto contesta la tesi (sposata dalla Corte EDU) per cui la confisca colpirebbe “i beni in sé” e non la persona.

Nel parere si osserva che la misura nasce e si giustifica sempre in relazione alla persona pericolosa, tant’è che la pericolosità viene definita in base a sospetti di reato e il provvedimento è deciso da giudici penali su elementi probatori tipici del diritto penale.

In altri termini, anche se formalmente si parla di un’azione in rem (sui beni), in realtà si tratta di un’azione in personam. I beni vengono confiscati perché quel soggetto è ritenuto coinvolto in attività criminali o comunque socialmente pericoloso.

Nel caso Garofalo, la Corte EDU ha distinto la confisca dalla pena, evidenziandone la finalità ripristinatoria anziché retributiva.

Pinto replica che questa finalità, per quanto legittima, non esclude affatto un carattere punitivo. “Assicurarsi che il crimine non paghi” può essere letto anche come un modo di punire economicamente il reo.

La stessa nozione di “ripristinare la legalità” spesso si traduce nell’impoverimento di una persona al fine di sanzionarla, tipico di una pena.

Nel parere si fa notare, ad esempio, che la confisca di valore (per equivalente) di beni leciti – contemplata dal Codice Antimafia – non mira a rimuovere un profitto illecito specifico, ma a sanzionare il soggetto privandolo di ricchezza fino a concorrenza di un importo.

Questo meccanismo punitivo viene applicato anche nella prevenzione, equiparando di fatto la misura a una multa o confisca penale.

Un altro punto di attrito riguarda la portata della confisca.

Nel caso Garofalo, la Corte EDU ha ritenuto che la confisca colpisse solo beni illeciti o ingiustificati, riferiti al periodo di attività criminosa.

Pinto de Albuquerque contesta anche questo. Egli evidenzia che nel diritto italiano la confisca di prevenzione può colpire anche beni di provenienza lecita, ad esempio quelli entrati in un’impresa mafiosa o comunque frutto indiretto di reati non direttamente accertati.

La cosiddetta “presunzione di illecita provenienza” è spesso applicata in modo esteso, talvolta oltre i confini delineati dalla legge (ad esempio confiscando beni acquisiti fuori dal periodo di presunta attività criminale, tramite costruzioni giurisprudenziali complesse).

Pinto critica il fatto che la Corte EDU, nella sua decisione, abbia ignorato queste distorsioni pratiche. Nel parere, Pinto dimostra che la prassi spesso aggira regole limitative, come la correlazione temporale e il requisito dell’origine illecita dei beni.

Ad esempio, nel caso Cavallotti i giudici italiani hanno confiscato anche beni dichiaratamente leciti, usando la teoria dell’“impresa mafiosa” per considerarli comunque frutto indiretto di attività criminale.

Questo, secondo Pinto, conferisce alla confisca un carattere punitivo ancor più accentuato di quanto la Corte EDU abbia valutato, perché la trasforma in una sanzione patrimoniale onnicomprensiva che va oltre il semplice “levare il maltolto”.

Pinto de Albuquerque, dunque, accusa la Corte EDU di aver sottovalutato la vera natura della confisca di prevenzione.

Le sue critiche, formulate prima di Garofalo ma pienamente applicabili a quella decisione, mettono in rilievo come Strasburgo abbia abbracciato la cornice normativa italiana senza però scrutinare fino in fondo se la misura – per modalità applicative, estensione e severità – assuma i connotati di una pena.

In opposizione all’approccio della Corte (per cui “non c’è pena senza condanna”), Pinto sostiene che di fatto una pena c’è, ed è la confisca stessa, che punisce il sospettato a prescindere da una condanna formale.

Questo è, in ultima analisi, il cuore del dissenso: la Corte EDU guarda alla forma, Pinto alla sostanza. Per la Corte la confisca di prevenzione resta nell’alveo delle misure amministrative lecite; per Pinto è una misura penale surrettizia che dovrebbe far scattare tutte le garanzie proprie del diritto penale.

Presunzione di innocenza post assoluzione: approcci divergenti

Un altro marcato punto di contrasto riguarda la presunzione di innocenza in situazioni di esito divergente tra processo penale e prevenzione.

Il caso Cavallotti – oggetto del parere Pinto – incarna la problematica dell’individuo assolto ma confiscato. Su questo tema, l’opinione di Pinto de Albuquerque è chiara: trattare una persona assolta come se fosse colpevole (attraverso misure che di fatto la puniscono) costituisce una violazione palese dell’art. 6 § 2 CEDU.

Egli lo afferma con forza, come abbiamo visto, denunciando il linguaggio dei giudici interni che hanno attribuito ai Cavallotti una colpevolezza “implicita” nonostante l’assoluzione.

Pinto considera inaccettabile che la presunzione di innocenza venga svuotata dai procedimenti di prevenzione. A suo dire, il principio deve valere “anche dopo la conclusione del processo penale, se questo si è concluso con esito diverso da una condanna”, impedendo che le autorità continuino a trattare l’interessato come colpevole.

Di contro, la Corte EDU nella sentenza Garofalo ha evitato di affrontare direttamente questo punto, bypassandolo tramite la qualificazione del procedimento di prevenzione come non penale.

In pratica, dichiarando che non c’era un’“accusa penale” in gioco, la Corte ha concluso che l’art. 6 § 2 non fosse applicabile, chiudendo la porta a qualsiasi esame di merito sulla presunzione di innocenza.

Questo approccio “formalista” è esattamente ciò che Pinto, nel suo parere, temeva e criticava.

Egli aveva messo in guardia la Corte EDU dal sottrarsi al confronto con la questione, auspicando una risposta netta. La domanda dei ricorrenti va pienamente affrontata e decisa – scrive – riguardo all’applicabilità della presunzione di innocenza all’intero ambito della confisca di prevenzione.

Pinto fa notare che la Convenzione tutela espressamente anche il secondo aspetto della presunzione d’innocenza, ossia il diritto di non essere trattato come colpevole dopo un’assoluzione.

Proprio questo secondo aspetto era (ed è) in gioco nel caso Cavallotti: i fratelli sono stati assolti, ma poi considerati “colpevoli morali” in sede di prevenzione, subendo una sanzione patrimoniale.

La Corte EDU, nel caso Garofalo, ha eluso una pronuncia su una situazione del genere perché in quel caso specifico i ricorrenti non avevano una precedente assoluzione in un processo penale sul merito dei fatti (Garofalo non era mai stato dichiarato innocente di reati, anzi era stato condannato per droga, e i suoi familiari lamentavano più che altro di essere stati associati ai reati di lui).

Tuttavia, Pinto evidenzia che il nodo cruciale resta: può un tribunale preventivo emettere provvedimenti che di fatto implicano un giudizio di colpevolezza, dopo che un tribunale penale ha assolto l’imputato? La sua risposta è no, e critica anticipatamente la Corte EDU per la tendenza a glissare sull’argomento dietro la distinzione tra “procedure penali e non”.

In parole povere, Pinto de Albuquerque accusa la Corte di formalismo. Aver dichiarato la prevenzione fuori dall’ambito penale permette a Strasburgo di non dover riconoscere alcuna tutela all’assolto confiscato, ma ciò – secondo l’esperto – è uno stratagemma concettuale che lascia irrisolto un problema di giustizia sostanziale.

Egli insiste che chiamare “preventiva” una misura non può legittimare la posticipazione di una pena, altrimenti si aprirebbe la via a pericolose elusioni delle garanzie. Basterebbe, in teoria, un doppio binario per punire chi non si è riusciti a condannare formalmente, e la presunzione di non colpevolezza verrebbe svuotata di significato.

È proprio quanto avvenuto nel caso Cavallotti. Secondo Pinto, e ciò dimostra la necessità di applicare l’art. 6 § 2 anche fuori dal processo penale tradizionale, quando i fatti lo richiedano.

La sentenza Garofalo, nel concludere diversamente, ha di fatto creato un precedente preoccupante agli occhi di Pinto de Albuquerque. Confermando che la confisca non è “pena”, la Corte EDU ha reso inapplicabile la presunzione di innocenza nei procedimenti di prevenzione.

Pinto vede in questo approccio un serio pericolo di abusi: il rischio che lo Stato aggiri il normale onere probatorio e, tramite le misure di prevenzione, imponga sanzioni di fatto a persone che in un processo penale non risultano condannabili.

Questa è la denuncia che percorre tutto il suo parere. Un sistema siffatto crea una sorta di “processo parallelo” dove le garanzie (presunzione di innocenza, diritto alla prova, ecc.) sono attenuate o assenti, ma le conseguenze per l’individuo sono gravissime (perdita dei beni, limitazioni della libertà personale con la sorveglianza speciale, etc.).

È significativo che Pinto usi espressioni forti come “responsabilità collettiva” e “condanna presuntiva” per descrivere il caso Cavallotti, lasciando intendere un parallelo con sistemi autoritari dove si punisce per ciò che si presume qualcuno sia, più che per ciò che ha fatto.

La Corte EDU, dal canto suo, nella decisione Garofalo ha preferito non riconoscere tale parallelo, mantenendosi su un livello di analisi astratto.

Questo rappresenta un punto di frizione etico e giuridico: da un lato la tutela dei diritti individuali (Pinto richiama l’importanza di non punire mai un innocente, nemmeno indirettamente), dall’altro la ragion di Stato preventiva (la Corte privilegia l’efficacia di misure antimafia anche straordinarie, ritenendole compatibili con la Convenzione).

Pinto, in definitiva, si schiera fermamente a favore dei diritti dell’individuo assolto, lamentando che la sentenza Garofalo – e la giurisprudenza su cui si basa – sacrifica tale tutela sull’altare della prevenzione.

Diritto di proprietà e proporzionalità della misura: differenti valutazioni

Il diritto di proprietà

Un ulteriore punto di divergenza tra il parere Pinto e la sentenza Garofalo riguarda l’equilibrio tra confisca di prevenzione e diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1).

Come visto, Pinto de Albuquerque giudica la confisca nel caso Cavallotti illegittima sia perché imprevedibile (base legale poco chiara) sia perché eccessiva e sproporzionata.

La Corte EDU, nel passato e anche in Garofalo, ha invece ritenuto in generale la confisca di prevenzione uno strumento conforme all’art. 1 Prot. 1, a condizione che vi sia una legge interna che la prevede e che sia finalizzata a uno scopo di pubblica utilità (lotta al crimine) in proporzione a tale scopo.

Ad esempio, in Garofalo la Corte non ha ravvisato problemi di legalità: ha notato che la misura trovava base nel Codice Antimafia del 2011, come interpretato dalle corti italiane (incluse le precisazioni della Consulta 2019), e che tale base legale era sufficientemente accessibile e prevedibile.

Pinto sul punto avrebbe obiettato che “prevedibilità” per il cittadino comune non significa solo che esiste una legge, ma che questa è sufficientemente determinata da sapere quando può essere applicata – e nel caso dei prevenuti assolti ciò è tutt’altro che ovvio.

Ma la Corte, mantenendo la distinzione penale/prevenzione, ha considerato la confisca alla stregua di una misura amministrativa la cui legalità va valutata in termini più flessibili rispetto a una sanzione penale: il Codice Antimafia è stato giudicato un quadro normativo adeguato, non arbitrario, e ciò è bastato a superare l’esame di legalità.

Il principio di proporzionalità

Quanto alla proporzionalità, le valutazioni divergono ancora di più.

Pinto de Albuquerque reputa la confisca Cavallotti un provvedimento sproporzionato e ingiusto – “manifestamente sproporzionato”, come egli stesso lo definisce – perché ha colpito indiscriminatamente tutti i beni della famiglia, senza distinguere tra le varie situazioni e senza una prova rigorosa di illecita provenienza per ciascuno.

Egli fa notare, ad esempio, che il decreto di confisca del 2014 applica il principio di autonomia del procedimento di prevenzione in modo estremamente rigido, arrivando a punire due volte (duplicazione sanzionatoria) la stessa presunta condotta e negando qualsiasi rilievo all’esito assolutorio penale.

Ciò produce un risultato punitivo aggiuntivo (un surplus sanzionatorio) che stride col concetto di necessità e proporzione.

D’altra parte, la Corte EDU ha più volte affermato che la confisca di prevenzione, proprio perché mirata a beni illeciti o ingiustificati, persegue un fine legittimo di interesse generale (prevenire l’accumulazione di ricchezze criminali) e che l’impatto sui diritti patrimoniali individuali è bilanciato da questo fine.

Nella bilancia della proporzionalità, Strasburgo tende a dare molto peso all’interesse pubblico a eliminare i patrimoni illeciti – definendo la confisca «un’arma efficace e necessaria per combattere il cancro della mafia» nei suoi precedenti – e considera tollerabile un sacrificio notevole della proprietà privata, specie quando vi sono sospetti fondati sull’origine criminosa dei beni.

Pinto de Albuquerque critica questa impostazione, implicando che essa rischia di scivolare in una sorta di ragion di stato: a furia di enfatizzare la lotta al crimine, si finisce per accettare compressioni dei diritti anche oltre il limite del ragionevole.

Nel suo parere egli sottolinea che, nel caso concreto, le autorità non hanno realmente dimostrato la pericolosità attuale né il nesso dei singoli beni con reati specifici – lacune che renderebbero la misura arbitraria e quindi non proporzionata.

La Corte EDU in Garofalo, invece, ha ritenuto che il giudice nazionale avesse applicato criteri sufficientemente ragionevoli (discrepanza redditi/beni, contiguità del soggetto ad ambienti criminali, ecc.) tali da giustificare la confisca in toto del patrimonio contestato.

In altri termini, secondo la Corte la misura non appariva eccessiva rispetto allo scopo: colpiva beni che, in mancanza di prova di lecita provenienza, potevano presumersi frutto di attività illecite, e quindi era logica e coerente col fine di prevenzione.

In prospettiva comparativa, si può dire che Pinto adotta una prospettiva più “garantista”, mentre la Corte EDU (almeno in Garofalo) adotta una prospettiva più “orientata al risultato” in termini di ordine pubblico. Pinto mette al centro l’individuo e i suoi diritti: se c’è anche il minimo dubbio sulla legalità o proporzionalità di un’ablazione patrimoniale, questa non può essere accettata, specialmente quando manca una condanna.

La Corte, invece, sembra mettere al centro la funzione della misura: se lo scopo è legittimo e importante (prevenire mafie e criminalità), allora concede allo Stato un margine di azione più ampio, tollerando sacrifici maggiori dei diritti del singolo.

Tensione fra diritto individuale vs. sicurezza collettiva.

Nel caso delle misure di prevenzione, la sentenza Garofalo propende per la seconda, mentre il parere Pinto difende strenuamente il primo.

Ne risulta un quadro in cui le critiche di Pinto alla decisione della Corte sono forti e puntuali: egli accusa i giudici di Strasburgo di aver “frainteso” la natura della confisca, di aver minimizzato l’impatto sui diritti delle persone coinvolte e di aver avallato un sistema che, all’atto pratico, penalizza senza colpa accertata.

Queste critiche emergono in modo esplicito nel parere, ad esempio laddove Pinto afferma di non condividere affatto il cuore dell’argomentazione della Corte e di scorgervi un errore concettuale di fondo.

In conclusione, il confronto tra il parere Pinto de Albuquerque e la sentenza Garofalo evidenzia due visioni quasi opposte della confisca di prevenzione: da un lato quella che la considera una misura eccezionale ma legittima e necessaria, non equiparabile a una pena (visione fatta propria dalla Corte EDU nel 2025); dall’altro quella che la vede come una sorta di “scorciatoia punitiva” incompatibile con i principi di colpevolezza personale e tutela dell’innocente (visione sostenuta da Pinto e da parte della dottrina).

I punti di frizione riguardano la qualificazione giuridica (non penale vs penale), l’applicabilità delle garanzie (presunzione di innocenza negata vs affermata) e il bilanciamento con i diritti di proprietà (proporzione vs sproporzione). Sarà compito della giurisprudenza futura – a partire proprio dal caso Cavallotti atteso a Strasburgo – stabilire se vi sia spazio per una mediazione tra queste due impostazioni o se prevarrà l’una sull’altra.

Nel frattempo, l’analisi approfondita offerta dal Prof. Pinto de Albuquerque rimane un riferimento autorevole per comprendere le potenziali derive punitive insite nelle misure di prevenzione italiane, invitando a leggere criticamente decisioni come Garofalo e a mantenere alta l’attenzione sul rispetto dei diritti fondamentali anche (e soprattutto) quando si affronta la criminalità mediante strumenti non convenzionali.

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Lo Studio Legale AMP segue con grande attenzione l’evoluzione del caso Cavallotti e, più in generale, la tematica delle misure di prevenzione e delle loro criticità.

Nei nostri articoli precedenti (“Confisca di beni e sorveglianza speciale: la CEDU interroga l’Italia”, “Misure di prevenzione: le criticità”) abbiamo messo in luce dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale molto simili a quelli oggi portati all’attenzione della Corte di Strasburgo.

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Considerazioni finali: scenari futuri del caso Cavallotti

Il parere del Prof. Pinto de Albuquerque rappresenta un tassello cruciale a supporto dei ricorrenti e potrebbe influenzare significativamente l’esito del caso Cavallotti.

La CEDU è chiamata a decidere se il sistema italiano delle confische di prevenzione abbia superato i limiti imposti dalla Convenzione.

Alla luce di quanto emerso, riteniamo vi siano buone probabilità che la Corte riconosca almeno in parte le violazioni denunciate.

Un primo scenario

In particolare, un’eventuale pronuncia di condanna dell’Italia per violazione della presunzione d’innocenza (art. 6 §2) e per eccesso di potere nell’applicazione della confisca (art. 1 Prot.1) sarebbe pienamente in linea con le argomentazioni del parere e con i precedenti giurisprudenziali (si pensi al caso Geerings c. Paesi Bassi in tema di confisca post-assoluzione).

Una tale decisione costituirebbe un precedente storico: non solo darebbe giustizia ai Cavallotti dopo oltre 25 anni, ma implicherebbe per lo Stato italiano l’obbligo di rivedere l’intero impianto normativo sulle misure di prevenzione, per allinearlo ai parametri di legalità e tutela dei diritti fondamentali.

Va detto che la Corte EDU potrebbe anche decidere di affidare il caso alla sua Grande Camera, vista la portata generale dei temi trattati (ne bis in idem, confisca senza reato, equo processo).

In tal caso, i tempi della decisione si allungherebbero, ma la sentenza avrebbe un peso ancora maggiore e fisserebbe principi validi per tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa.

Il secondo scenario possibile

Qualora invece la Corte, per ipotesi, non ravvisasse violazioni (magari sposando la tesi governativa che la confisca di prevenzione sia “preventiva” e non punitiva), resterebbe comunque il fatto che il dibattito giuridico innescato dal caso Cavallotti avrà portato questa materia all’attenzione generale, evidenziandone le criticità.

In Italia già da tempo dottrina e avvocatura denunciano gli eccessi di un “processo parallelo” che può colpire innocenti sulla base di semplici sospetti.

Una eventuale mancata condanna europea non chiuderebbe la questione: aumenterebbe semmai la pressione sul legislatore italiano affinché introduca riforme garantiste (ad esempio criteri probatori più stringenti, maggiore tutela del contraddittorio, definizioni più rigorose di pericolosità).

In conclusione, il caso Cavallotti sta già svolgendo il ruolo di “cartina di tornasole” del sistema delle misure di prevenzione.

Come Studio Legale AMP continueremo a seguire da vicino la vicenda e ad aggiornare i nostri lettori tramite la sezione news del sito.

Siamo convinti che la tutela dei diritti fondamentali – la presunzione di innocenza in primis – debba rimanere faro anche nella lotta alla criminalità organizzata.

L’auspicio è che la Corte di Strasburgo, con la sua decisione sul caso Cavallotti, contribuisca a tracciare un confine netto tra le indispensabili esigenze di sicurezza e il rispetto delle libertà individuali.

Solo così si potrà evitare che, per citare le amare parole di Leonardo Sciascia, “quando tutto diventa mafia, nulla sia più mafia”: ovvero che l’eccezione emergenziale travolga lo Stato di diritto stesso. Un equilibrato bilanciamento tra efficacia della repressione e garanzie dell’imputato è possibile e doveroso, e la sentenza attesa sul caso Cavallotti potrebbe indicarci la strada verso questo equilibrio.

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