Spaccio di lieve entità: via libera alla messa alla prova (Corte Cost. n. 90/2025)
Messa alla prova e “piccolo spaccio”: cosa cambia.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90 depositata il 1° luglio 2025, ha dichiarato incostituzionale l’esclusione della messa alla prova nei casi di spaccio di lieve entità (il cosiddetto “piccolo spaccio”).
In altre parole, ora è di nuovo possibile chiedere la messa alla prova anche per il reato di spaccio “di lieve entità” previsto dall’art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Si tratta di una svolta importante: una recente modifica legislativa aveva infatti eliminato questa possibilità, impedendo agli imputati per piccolo spaccio di accedere al beneficio.
Con la decisione della Consulta, tale preclusione viene meno, ripristinando una chance di estinzione del reato attraverso un percorso rieducativo.
Esempio pratico: Immaginiamo un giovane appena maggiorenne, incensurato, sorpreso in possesso di una modesta quantità di droga destinata allo spaccio. Prima del 2023, per un caso del genere era possibile chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. In seguito a una legge del 2023 questa opzione era stata preclusa, anche in situazioni di lieve entità.
La sentenza della Corte Costituzionale riapre quella possibilità, giudicando irragionevole negare l’accesso alla messa alla prova in casi simili.
Nel precedente articolo abbiamo affrontato il tema della detenzione di sostanza stupefacente.
Cos’è la messa alla prova e a chi si applica
La messa alla prova (MAP) è un istituto che consente di sospendere il processo per reati di minore gravità, permettendo all’imputato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
Durante la sospensione, l’imputato svolge un programma di trattamento, che di norma include attività di volontariato o lavori di pubblica utilità. Se il programma viene completato con successo, il reato viene dichiarato estinto e il processo penale si chiude senza una condanna.
Non tutti i reati possono accedere a questo beneficio.
L’art. 168-bis del c.p. stabilisce che la messa alla prova è ammessa per reati puniti con pena non superiore nel massimo a quattro anni (detentiva, pecuniaria, o entrambe), oltre ad alcuni reati indicati dall’art. 550 c.p.p. (citazione diretta a giudizio). In pratica, i reati considerati di minore allarme sociale rientrano nell’ambito della MAP, mentre quelli più gravi ne sono esclusi.
Perché è utile la messa alla prova?
Perché evita le conseguenze di una condanna penale, puntando sulla riabilitazione.
L’imputato che ottiene la sospensione del procedimento con MAP ha l’opportunità di dimostrare la propria volontà di redenzione.
Seguendo le prescrizioni stabilite dal giudice (lavori socialmente utili, risarcimento del danno, programmi terapeutici..), può evitare il carcere e cancellare il reato.
L’istituto incarna quindi il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.), offrendo una seconda chance a chi si assume la responsabilità di un errore.
Il reato di spaccio di lieve entità e la riforma del 2023
Lo spaccio di lieve entità (art. 73, co. 5, DPR 309/90) punisce le condotte di produzione, traffico o detenzione di stupefacenti quando per qualità e quantità delle sostanze sono considerate di minore gravità. Prima del 2023, questo reato era punito con una pena massima di 4 anni di reclusione ed era trattato alla pari di altri reati minori.
Di conseguenza, fino al 2023 il piccolo spaccio rientrava nei limiti previsti per la messa alla prova.
Nel 2023 è intervenuto il cosiddetto “Decreto Caivano” (decreto-legge 15/09/2023 n. 123, convertito in legge 159/2023), che ha inasprito le sanzioni per questi fatti. Il legislatore ha alzato il massimo della pena per lo spaccio lieve da 4 a 5 anni di reclusione, introducendo anche una distinzione tra casi occasionali e non occasionali (per questi il minimo è 1 anno e 6 mesi).
L’aumento della pena massima a cinque anni ha avuto un effetto collaterale significativo.
Il reato è uscito dal novero di quelli ammessi alla messa alla prova, proprio perché ha superato la soglia dei quattro anni prevista dall’art. 168-bis c.p. .
Inoltre, la riforma del 2023 ha escluso il piccolo spaccio dai casi di citazione diretta a giudizio, riservando questo rito solo ai reati meno gravi. Anche questo cambiamento ha contribuito a impedire la richiesta di MAP per lo spaccio di lieve entità.
In sostanza, dopo il Decreto Caivano, un imputato per spaccio di lieve entità non poteva più accedere alla sospensione del processo con messa alla prova. Questa novità ha sollevato dubbi e preoccupazioni tra gli operatori del diritto, perché escludeva dal beneficio anche situazioni marginali o di particolare tenuità.
Come osservato in un caso concreto dal Tribunale di Padova, nel processo a carico di un giovane incensurato, l’innalzamento della pena rappresentava “l’unico ostacolo” all’ammissione alla messa alla prova, essendo soddisfatti tutti gli altri requisiti (prima esperienza giudiziaria, disponibilità a intraprendere il programma di trattamento, etc.). In altre parole, la legge risultava più severa con il piccolo spacciatore occasionale che con altri reati di pari o maggiore gravità, creando un’evidente sproporzione.
La questione di legittimità costituzionale
Di fronte a questa situazione, due giudici (uno del Tribunale di Padova e uno del Tribunale di Bolzano) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa. In particolare, è stata contestata la disparità di trattamento introdotta dalla riforma del 2023: perché mai chi commette il reato di istigazione all’uso di droghe (punito fino a 6 anni) può accedere alla messa alla prova, mentre chi commette un piccolo spaccio (punito fino a 5 anni) no?
La condotta di istigazione e quella di spaccio lieve tutelano in fondo lo stesso bene giuridico (la salute pubblica in materia di stupefacenti) e, anzi, l’istigazione ha una pena edittale persino più alta. Negare il beneficio al piccolo spaccio e consentirlo per l’istigazione appariva quindi irragionevole e arbitrario, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del criterio di proporzionalità delle pene.
I giudici rimettenti hanno anche evidenziato un profilo legato alla finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Cost.): escludere il reato di piccolo spaccio dalla messa alla prova significa precludere al giovane imputato un percorso rieducativo e risocializzante. Proprio chi si trova per la prima volta di fronte alla giustizia, per un fatto di entità lieve, verrebbe privato dell’opportunità di evitare il carcere e di riparare il proprio errore attraverso un programma di trattamento.

Questa scelta legislativa sembrava contraddire la logica della messa alla prova, nata per recuperare i soggetti a basso rischio di recidiva attraverso lavori socialmente utili e altri obblighi positivi invece della detenzione.
Riassumendo, due motivi principali hanno spinto alla censura di costituzionalità della norma:
- disparità di trattamento – Si trattavano in modo diverso situazioni simili, privilegiando paradossalmente reati con pena più alta (es. istigazione) rispetto al piccolo spaccio, senza una valida giustificazione;
- contrasto con la funzione rieducativa – Si negava la messa alla prova proprio per quei reati minori (anche occasionali) per cui l’ordinamento mira invece a favorire percorsi di recupero fuori dal carcere, in aperta contraddizione con lo spirito rieducativo della pena.
La decisione della Corte Costituzionale
Esaminando la questione, la Corte Costituzionale ha dato ragione ai giudici rimettenti sulla linea dell’irragionevolezza della norma.
Nella sentenza n. 90/2025, la Consulta ha dichiarato incostituzionale – per violazione dell’art. 3 Cost. – la parte della legge che esclude la messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità. In particolare, è stato colpito l’art. 168-bis c.p., primo comma, “nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova” per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90.
Da ora in avanti, dunque, il piccolo spaccio torna ad essere tra i reati per cui si può chiedere la MAP, nonostante la pena massima sia stata elevata a cinque anni.
La Corte ha sostanzialmente condiviso le argomentazioni sulla disparità di trattamento.
Ha rilevato che il legislatore, aumentando la pena, aveva escluso automaticamente dal beneficio una fattispecie di reato meno grave, mentre continuava a permettere la MAP per un reato (istigazione all’uso di stupefacenti) punito addirittura più severamente.
Questa incongruenza è apparsa priva di una ragione giuridicamente sostenibile. L’esclusione del piccolo spaccio dalla messa alla prova è stata giudicata arbitraria, violando il principio di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi.
La Consulta ha anche considerato che lo scopo rieducativo della messa alla prova mal si conciliava con una preclusione così ampia.
Pur non pronunciandosi espressamente sull’art. 27 Cost. (dato che è bastato il parametro dell’art. 3 per decidere), la Corte ha sottolineato come la MAP sia uno strumento prezioso per evitare il carcere a soggetti di modesta pericolosità, riducendo il rischio di recidiva e favorendo il reinserimento sociale. In tal senso, la decisione rafforza l’idea che il recupero del reo prevale sulla punizione fine a sé stessa, specialmente nei casi di lieve entità.
Dal punto di vista tecnico, la sentenza ha risolto la questione intervenendo sull’art. 168-bis c.p.: eliminando la parte incostituzionale, si estende l’applicabilità della messa alla prova anche allo spaccio di lieve entità.
Le ulteriori censure rivolte ad altre norme (art. 550 c.p.p. e alla stessa formulazione dell’art. 73 co. 5) sono state dichiarate inammissibili o assorbite, poiché la pronuncia sul 168-bis ha di fatto risolto il problema. Inoltre, la Corte ha giudicato non fondata una questione relativa all’abuso della decretazione d’urgenza (art. 77 Cost.) sollevata sul Decreto Caivano, ritenendo che tale decreto-legge non violasse i limiti costituzionali di materia e necessità.
Cosa cambia dopo la sentenza: effetti pratici
Dopo questa sentenza costituzionale, gli imputati per spaccio di lieve entità possono nuovamente accedere alla messa alla prova, alle stesse condizioni previste per gli altri reati di pari gravità. In sede di udienza preliminare o di giudizio (anche immediato o direttissimo), la difesa potrà formulare richiesta di sospensione del procedimento con MAP per il proprio assistito accusato di piccolo spaccio.
Il giudice, accertata l’assenza di cause ostative e la sussistenza dei requisiti (ad esempio, che l’imputato non abbia già beneficiato di una messa alla prova in passato), potrà concedere la sospensione del processo e predisporre un programma di trattamento personalizzato.
Va sottolineato che la decisione della Corte Costituzionale ha effetto retroattivo su tutti i procedimenti non definitivi. Ciò significa che anche i processi in corso – o addirittura quelli già definiti in primo grado ma non ancora passati in giudicato – potranno beneficiare di questa nuova apertura normativa.
Ad esempio, se a qualcuno era stata negata la messa alla prova nei mesi scorsi unicamente a causa del vincolo normativo poi dichiarato illegittimo, sarà ora possibile riproporre l’istanza di MAP. In generale, i tribunali dovranno adeguarsi immediatamente alla pronuncia, disapplicando la norma incostituzionale e ammettendo il rito alternativo della messa alla prova anche nei casi di piccolo spaccio.

Questo risultato viene accolto con favore dagli operatori del diritto penale perché riallinea il sistema: da un lato, si evita una disparità che penalizzava eccessivamente i piccoli spacciatori occasionali; dall’altro, si ribadisce l’importanza di strumenti alternativi al carcere per favorire il recupero dei soggetti coinvolti in reati minori legati alla droga. In un’ottica di politica criminale, la messa alla prova torna ad essere un’opzione applicabile anche in ambito di stupefacenti leggeri, in coerenza con l’approccio riabilitativo riservato ad altre fattispecie simili.
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