Confisca e criminalità organizzata

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Ente condannato per reati ex art. 24-ter D.Lgs. 231/2001: quale profitto può essere confiscato?

La Corte di Cassazione, sentenza n. 47010 del 23 dicembre 2021, ha emesso una interessante pronuncia relativa alla responsabilità amministrativa degli enti.

La Corte ha annullato una condanna ritenendo errata la quantificazione della confisca in un processo per criminalità organizzata a carico dell’ente.

Infatti, il profitto oggetto di confisca nei reati di criminalità organizzata previsti dall’art. 24 ter D.lgs. 231/2001 deve essere slegato dai singoli reati commessi dall’associazione (c.d. “reati fine“).

Inoltre, la Corte specifica che possono essere oggetto di confisca solo le somme relative a condotte successive all’entrata in vigore dell’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001.

La legge è stata emanata il 15 luglio 2009.

Questo, quindi, significa che solo i reati commessi in data successiva al 08 agosto 2009 possono essere presupposto della confisca.

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Il profitto oggetto di confisca del reato di criminalità organizzata

Specifica la Corte che per collegare il profitto, illecito, al reato associativo non è necessario dimostrare che i reati fine (quelli commessi dall’associazione) abbiano procurato dei vantaggi.

Il profitto dall’illecito associativo, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente non è costituito dai vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, la cui realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale”.

Pertanto, è necessario concentrarsi sull’associazione, che ha una capacità produttiva di profitto che supera il singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio“.

Il rispetto del principio di legalità e di irretroattività

Nella sentenza citata, il giudice di merito aveva proceduto a confiscare in via generalizzata.

Non aveva infatti notato come alcune condotte erano state commesse precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 24 ter D.Lgs. 231/2001.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che bisogna fare riferimento alla data di commissione del reato e non alla percezione del profitto.

La misura del sequestro finalizzato alla confisca non può essere applicata in modo retroattivo perché violerebbe il principio di legalità ed irretroattività.

Quindi se hai bisogno di una consulenza in tema di sequestro ovvero confisca

Avv. Fabio Ambrosio

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