L’aggravante dell’uso della mascherina nella rapina

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L’uso della mascherina integra l’aggravante del travisamento dell’imputato

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito la sussistenza dell’aggravante del travisamento nel caso in cui l’autore del reato di rapina commetta il delitto con il volto coperto dalla mascherina.

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Il reato di rapina

Il reato di rapina è previsto dall’art. 628 c.p.:

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità
”.

La norma descrive la possibilità di commettere il reato in due diverse modalità:

  • il soggetto agente usa la violenza oppure la minaccia per impossessarsi del bene: rapina propria;
  • l’autore del reato sottrae il bene e usa la violenza o la minaccia per garantirsi il possesso della res: rapina impropria.

La differenza tra le due condotte descritte è, quindi, da rinvenirsi nel momento in cui viene utilizzato il mezzo violento o intimidatorio.

Nel caso di rapina propria, la sottrazione avviene proprio grazie all’atto violento, mentre, nel caso di rapina impropria, l’asportazione del bene avviene senza l’atto intimidatorio. Questo viene, invece, adoperato per assicurarsi il possesso della cosa sottratta.

Proprio per la sua duplice struttura, il reato di rapina viene definito quale reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p. in quanto racchiude in sè due altri reati:

  • furto, previsto dall’art. 624 c.p.;
  • violenza privata, punito ai sensi dell’art. 610 c.p. .

Non verranno, quindi, contestati questi due reati singolarmente, bensì la più grave ipotesi di rapina prevista dall’art. 628 c.p. .

Nel reato di furto, infatti, manca l’elemento caratterizzante la violenza o la minaccia, presenti invece nella rapina.

Il reato di violenza privata non contiene, invece, diversi elementi che definiscono la rapina: la sottrazione, l’impossessamento e il profitto ingiusto,

Gli elementi costitutivi del reato di rapina

Per la configurazione del reato devono quindi sussistere diversi elementi:

  • condotta: deve consistere nella sottrazione e nel successivo impossessamento del bene;
  • mezzo utilizzato – sia in una fase precedente che concomitante – per ottenere l’impossessamento:
    • violenza: intesa quale esercizio di energia fisica che provochi l’incapacità, nel soggetto passivo, di autodeterminarsi liberamente;
    • minaccia: si configura in qualunque comportamento intimidatorio che incute timore della persona offesa;
  • cosa mobile altrui: la res non deve appartenere o essere nel possesso di chi la sottrae;
  • ingiusto profitto: l’impossessamento del bene deve incrementare il patrimonio di chi lo sottrae (oppure il patrimonio di un terzo) senza che ve ne abbia titolo.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, la norma richiede il dolo specifico.

Si deve, quindi, dimostrare che l’autore del reato deve, con coscienza e volontà, sottrarre il bene al detentore, con lo scopo specifico di assicurare a sè, od ad altri, l’ingiusto profitto.

La giurisprudenza ammette una accezione più ampia di profitto, che non deve essere necessariamente economico.

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Il reato di rapina, come l’estorsione, rientra tra i reati ostativi: leggi il nostro articolo per conoscere quali siano le conseguenze durante la fase esecutiva.

La differenza tra la rapina e gli altri reati

Come detto, il reato di rapina nasce dall’unione di due ipotesi delittuose, il furto e la violenza privata, ma da queste si discosta per alcune peculiarità.

Infatti, il reato di furto previsto all’art. 624 c.p. si configura quando:

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.”

Oltre alla pena detentiva, decisamente inferiore rispetto al reato di rapina, si nota come in questo caso l’azione non è commessa ne con violenza ne con minaccia.

Il reato di violenza privata, punito dall’art. 610 c.p. prevede invece:

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Anche in questo caso, non solo la pena detentiva è più contenuta, ma mancano diversi elementi caratteristici della rapina: la sottrazione, l’impossessamento ed il profitto ingiusto.

Il confine tra il reato di rapina ed estorsione è, invece, più labile.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.”

Per cogliere la distinzione tra queste due fattispecie delittuose è necessario indagare in concreto le conseguenze e gli effetti che l’atto violento o intimidatorio posto in essere hanno sortito sulla persona offesa.

In breve, se la volontà del soggetto che subisce il comportamento violento non è completamente coartata, si configurerà il reato di estorsione in quanto alla persona offesa è lasciato un margine di potere decisionale.

La persona offesa può ancora scegliere di non cedere all’intimidazione.

Al contrario, si configurerà la rapina, qualora la capacità di autodeterminazione è completamente esclusa.

Per approfondire la tematica

Le circostanze aggravanti del reato di rapina

Il reato di rapina, al comma terzo, prevede una serie di circostanze aggravanti che aumentano la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000.

Le circostanze aggravanti sono:

  • 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
  • 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
  • 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
  • 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  • 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Per approfondire la tematica delle circostanze aggravanti

La sentenza della Corte di Cassazione sull’uso della mascherina nel reato di rapina

Con la sentenza n. 1712 del 17.01.2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo della mascherina può essere uno strumento idoneo ad ostacolare l’identificazione dell’autore del reato.

Secondo la Corte, l’obbligo di indossare la mascherina, stabilito per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, non sarebbe una giustificazione dell’utilizzo della stessa nella commissione di un illecito.

Secondo la tesi difensiva, invece, l’imputato non avrebbe indossato la mascherina con lo scopo di rendere più difficoltoso il proprio riconoscimento.

La circostanza di avere il volto parzialmente coperto – bocca e naso non visibili – sarebbe una logica conseguenza del rispetto dell’obbligo imposto dallo Stato e, pertanto, non potrebbe essere imputato quale aggravante.

Questa tesi non è stata, però, condivisa dalla Corte di Cassazione.

Infatti, si legge nel corpo della sentenza:

La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.”

Questa pronuncia si colloca in un più ampio orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere la sussistenza della circostanza aggravante del travisamento anche nel caso di una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purchè idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa.

Proprio in virtù di questo orientamento, in passato è stata ritenuta sussistente l’aggravante anche nel caso in cui l’autore del reato ha indossato sul volto una calza di nylon.

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Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

Classificazione: 5 su 5.

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