Valutazione del vantaggio per società

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Omessa valutazione del “vantaggio” dell’ente nel reato presupposto

La mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi non integra il fatto tipico dell’illecito dell’ente ex art. 25 septies D. Lgs. 231/2011.

Tuttavia, il “vantaggio” dell’ente perseguito dal reo può anche non concretizzarsi in una vera e propria utilità, ma consistere nel “risparmio” determinato dalla mancata adozione di misure di sicurezza.

Cassazione n. 51455/2023: un caso di omicidio colposo e responsabilità per società

Con la sentenza n. 51455/2023, la Sezione quarta penale della Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Firenze, che confermava la responsabilità ex art. 25 septies D. Lgs. 231/2011 di una società per la morte di un dipendente.

La mancata adozione del modello organizzativo e la colpa di organizzazione della società

La Corte ha preliminarmente chiarito che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli organizzativi non integra il fatto tipico dell’illecito dell’ente. Tuttavia, tali elementi possono costituire prova della sussistenza della colpa di organizzazione, ossia del metodo di imputazione soggettiva dell’illecito all’ente.

Il nesso di causalità tra reato presupposto e vantaggio per la società

La Cassazione ha poi ricordato che l’illecito dell’ente richiede un nesso di causalità tra reato presupposto e vantaggio dell’ente. Tale vantaggio può anche non concretizzarsi in una vera e propria utilità, ma consistere nel “risparmio” determinato dalla mancata adozione di misure di sicurezza.

Annullamento con rinvio per omessa valutazione del “vantaggio” dell’ente

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello non aveva adeguatamente valutato il “vantaggio” dell’ente perseguito dal reo. In particolare, non era stato considerato il “risparmio” derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire l’infortunio mortale del dipendente.

Conclusioni in tema di valutazione del vantaggio per la società

La sentenza n. 51455/2023 offre un importante chiarimento in materia di responsabilità dell’ente ex art. 25 septies D. Lgs. 231/2011.

La Cassazione ha sottolineato l’importanza di valutare attentamente il nesso di causalità tra reato presupposto e vantaggio dell’ente, anche quando quest’ultimo non si concretizza in una vera e propria utilità economica.

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