Quali sanzioni del modello 231 si applicano in caso di commissione del reato da parte dell’ente?
Il sistema sanzionatorio nel modello 231
Nei precedenti articoli abbiamo avuto modo di analizzare cosa sia il modello 231 e le ragioni per adottarlo. In questo articolo analizzeremo le sanzioni dell’ente nel modello 231.
Cosa rischia una società in caso di condanna qualora non abbia adottato il modello 231?
La responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 mira a colpire il patrimonio delle Società e, quindi, anche alla persona giuridica vengono applicate delle sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto (artt. 9 – 23) prevede, infatti:
- le sanzioni pecuniaria (con il relativo sequestro conservativo in sede cautelare);
- le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare);
- la confisca (con il relativo sequestro preventivo in sede cautelare);
- la pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).
Le sanzioni pecuniarie nel modello 231
L’art. 10 del D.Lgs. stabilisce che per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica alla società la sanzione pecuniaria.
Questa sanzione viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su “quote”, che devono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo varia fra un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro.
Nella sentenza il Giudice dovrà dare atto della commisurazione della sanzione pecuniaria e dovrà quindi determinare:
- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

La possibilità di ridurre la pena pecuniaria
Ci sono alcuni casi previsti per legge che prevedono una riduzione della misura della pena pecuniaria.
Infatti, se l’autore del reato – subordinato o apicale – ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ha ricavato un vantaggio consistente o se il danno patrimoniale cagionato è tenue, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291,00 euro.
E’ anche prevista la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria nel caso del c.d. ravvedimento.
Si tratta, infatti, del caso in cui l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal reato, o è stato adottato un Modello idoneo a prevenire reati di specie analoga a quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
In questo caso, la pena pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà.
Qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà ai due terzi.
In ogni caso, la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329,00 euro.
Le sanzioni interdittive nel modello 231
Nell’ambito del processo ci sono, però, alcune sanzioni che possono determinare la morte della società: si tratta delle sanzioni interdittive.
Il legislatore si è prefissato l’obiettivo di contrastare le condotte illecite all’interno dell’Ente prevedendo delle sanzioni dal contenuto inibitorio.
Queste hanno una durata limitata – non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni – e possono essere applicate in via definitiva solamente in ragione di quanto stabilito dall’art. 16 del D.Lgs 231/2001.
L’art. 9 co. 2 del Decreto elenca le sanzioni interdittive:
- interdizione dall’esercizio dell’attività̀, ovvero la chiusura dell’intera azienda o di un suo ramo;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all’esercizio dell’attività̀;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già ottenuti;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le condizioni di applicazione delle misure interdittive
Le sanzioni interdittive possono essere applicate solamente in relazione a fattispecie di reato per le quali sono espressamente previste ai sensi dell’art. 13.
Inoltre, deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:
- l’Ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed il reato è stato commesso
- da un soggetto in posizione apicale
- da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
I criteri di scelta delle sanzioni interdittive nel modello 231
I criteri di scelta delle sanzioni interdittive coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità (art. 14) presenti nel codice di rito.
Il principio di proporzionalità
La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie:
- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell’Ente;
- condotte riparatorie e interventi riorganizzative dopo la commissione del reato.
Il principio di idoneità
L’idoneità impone una scelta finalizzata a prevenire il tipo di illecito commesso, anche attraverso l’applicazione congiunta di più sanzioni.
Il principio di gradualità
La gradualità richiama un giudizio di congruità, per cui la sanzione massima (interdizione dall’esercizio dell’attività) può essere applicata solamente in via residuale, ove le altre misure non appaiano adeguate.
È possibile applicare l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività allorquando venga dimostrato che l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, dopo essere già stato condannato per almeno tre volte negli ultimi sette anni, all’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività (art. 16).
Il Giudice può disporre in via definitiva le sanzioni del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, qualora l’Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
Infine, in caso di impresa illecita – un’organizzazione con l’unico (o prevalente) scopo di consentire o agevolare la commissione di reati previsti nel catalogo 231 – , è sempre applicata l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Il divieto di applicazione della sanzione interdittiva per l’ente
Qualora il fatto sia commesso nel prevalente interesse della persona fisica ovvero di tenuità del danno patrimoniale non è prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive, ma solo l’applicazione della sanzione pecuniaria ridotta.
Le sanzioni interdittive non sono altresì applicabili quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’Ente ha:
- risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose del reato (ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso);
- adottato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Vi sono delle situazioni in cui il legislatore ha preferito far valere l’interesse della comunità rispetto all’inflizione di una sanzione.
Infatti, le sanzioni interdittive non possono essere applicate nel caso in cui possano pregiudicare la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale (ex art. 1 D.L. n. 207/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 231/2012), qualora l’Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un Modello giudicato idoneo alla prevenzione di reati analoghi a quello verificatosi.
Un’alternativa alla sanzione interdittiva: il commissario giudiziale
Il legislatore ha previsto la possibilità di applicare, alternativamente rispetto alla sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività, il commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l’Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l’interruzione dell’attività dell’Ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni rilevanti in termini di occupazione.
In questi casi è, quindi, disposta la prosecuzione dell’attività, e sono previsti specifici compiti e poteri in capo al commissario, con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l’illecito.
Il commissario è, altresì, incaricato di curare l’adozione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere alcun atto di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Giudice.
In caso di nomina del commissario è disposta la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività da parte dell’Ente.
Infine, è bene precisare come la soluzione del commissario giudiziale non possa essere adottata in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

La pubblicazione della sentenza di condanna nel modello 231
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta solo nei casi in cui viene applicata una sanzione interdittiva, a discrezione del Giudice (art. 18).
La pubblicazione della sentenza di condanna può incidere in maniera significativa nei confronti dell’Ente.
Rappresenta, infatti, una grave forma di pubblicità denigratoria che incide inevitabilmente sulla c.d. reputazione aziendale.
Viene applicata la disciplina prevista dal codice penale (pubblicazione per estratto o per intero sul sito internet del Ministero della Giustizia) ovvero nel Comune ove l’Ente ha la sede principale.
La confisca nel modello 231
In caso di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può eventualmente essere restituita al danneggiato (art. 19).
Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità riconducibili alla Fondazione di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.



