COVID, regole e responsabilità al lavoro

Prevenire il reato ai tempi del Coronavirus: obblighi, regole di condotta e responsabilità negli ambienti di lavoro

La diffusione del Coronavirus ha avuto, ed ha tuttora, un impatto enorme sulla nostra società in termini economici e sanitari.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, è stato necessario ricorrere a misure di contenimento sull’intero territorio nazionale, estrinsecatesi in significative restrizioni tanto della libertà personale delle persone quanto delle attività produttive non ritenute essenziali.

Il Governo, in accordo con le Regioni, ha quindi varato una serie di provvedimenti che prevedono, tra le altre cose, la sospensione di tutte le attività produttive commerciali ed industriali non ritenute essenziali.

In capo all’imprenditore sussistono oneri stringenti, volti principalmente alla tutela dei lavoratori allo stesso sottoposti e finalizzati al contenimento della pandemia. È quanto mai doveroso sottolineare come la violazione di questi obblighi possa configurare ipotesi di illecito a carico del titolare dell’attività in quanto persona fisica ma anche nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, dovendo quindi rispondere anche a titolo di responsabilità amministrativa.

La materia è, infatti, disciplinata, oltre che dal codice penale, dal D.lgs. 231/2001 e dal T.U. per la Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

Al fine di prevenire eventuali contestazioni di reato risulta, quindi, necessario adottare adeguate misure finalizzate ad evitare la diffusione del COVID-19, mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro.

Proprio a tal fine, il 14 marzo 2020 organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto un “Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio introdotti dal DPCM del 11 marzo 2020.

La prosecuzione delle attività produttive, infatti, dovrà avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Per agevolare le imprese nell’adozione di tali misure Confindustria ha pubblicato sul proprio sito un fac-simile di protocollo di sicurezza anti-contagio (https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Coronavirus-Boccia-fabbriche-servizio-Paese).

Il protocollo è diviso in diverse sezioni e nel presente contributo verranno analizzati ed approfonditi i seguenti aspetti: 1) informazione; 2) modalità di ingresso in azienda e di accesso dei fornitori esterni; 3) pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche personali; 4) dispositivi di protezione individuale; 5) gestione degli spazi comuni; 6) organizzazione aziendale; 7) sorveglianza sanitaria; 8) aggiornamento del protocollo di regolamentazione; 9) comitato per applicazione e verifica del protocollo; 10) gestione di una persona sintomatica in azienda; 11) gestione di una persona affetta da Covid-19.

1) Informazione su obblighi e responsabilità al lavoro

L’azienda dovrà impegnarsi, redigendo apposite note informative, al fine di consentire ai propri dipendenti ed eventuali soggetti terzi che entrano in azienda (clienti, fornitori, appaltatori, ecc.), la conoscenza delle seguenti informazioni:

obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di contatti stretti con persone con sospetto o con tampone positivo al COVID-19 e di contattare i numeri di riferimento regionali o il 1500;
impegno ad osservare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro, nonché a segnalare a quest’ultimo eventuali sintomi influenzali durante l’espletamento dell’attività lavorativa.
La nota informativa dovrà essere portata a conoscenza, sia ai dipendenti che ai soggetti terzi, prima dell’ingresso in azienda, eventualmente mediante mezzi informatici (mail, totem, monitor, etc.), nonché mediante consegna e/o affissione, all’ingresso e nei luoghi dell’azienda maggiormente frequentati, di appositi depliant informativi.

2) Ingresso, transito e uscita in azienda al lavoro

L’azienda potrà richiedere informazioni sugli spostamenti effettuati nonché rilevare la temperatura corporea di chiunque acceda in azienda (dipendenti, fornitori, appaltatori, etc.), nel pieno rispetto della privacy. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso.

La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Il Protocollo suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto.

È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sarà necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. L’informativa sul trattamento dei dati personali potrà avvenire anche oralmente e, quanto al contenuto, dovrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 proprio in ossequio dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sarà necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie dovranno essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ed altresì nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

Ingresso a soggetti terzi. Dovrà essere consentito soltanto se necessario, individuando percorsi e tempistiche predefinite volte a ridurre le occasioni di contatto con il personale dipendente.

L’azienda, inoltre:

potrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati per i dipendenti;
dovrà individuare specifiche procedure di ingresso, transito e uscita dall’azienda di fornitori e/o appaltatori, nonché delle relative eventuali attività di carico/scarico.

3) COVID Pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche sul posto di lavoro

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.

L’azienda è tenuta ad assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (mensa, bar, erogatori automatici, etc.), nonché degli strumenti di lavoro condivisi (tastiere, schermi touch, mouse, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi etc.).

In caso di presenza di una persona infetta, sarà necessario procedere alla sanificazione dei locali stessi, secondo le disposizioni del Ministero della Salute (circolare n. 5443/2020).

Inoltre, dovrà mettere a disposizione di tutto il personale idonei mezzi detergenti per le mani e indicazioni inerenti le modalità della pulizia, garantendo l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel e avendo cura di non farlo mai mancare nei locali aziendali.

4) Dispositivi di protezione individuale da tenere al lavoro

Nel caso di impossibilità di garantire la distanza interpersonale minima di un metro sarà necessario l’uso di mascherine (il D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia precisa che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, anche quelle filtranti prive del marchio CE). Va, inoltre, garantito l’utilizzo di altri dispositivi di protezione quali, a titolo esemplificativo, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici.. .

5) Spazi comuni

L’azienda, al fine di contingentare e razionalizzare l’utilizzo degli spazi comuni (es. mense, aree di ristoro) dovrà regolamentarne l’accesso, prevedendo specifiche procedure di ingresso, permanenza e uscita finalizzate ad eliminare/ridurre le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza della distanza interpersonale di un almeno metro (es. stabilendo il numero di persone che possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna area comune). Dovrà, inoltre, provvedere a sanificare periodicamente e pulire giornalmente gli spazi comuni.

6) Organizzazione aziendale e responsabilItà al lavoro

A tal fine, le aziende potranno adottare le seguenti misure:

chiusura dei reparti diversi dalla produzione; possibilità di turnazione negli spazi aziendali; smart working, ove possibile; cassa integrazione ordinaria e/o altri ammortizzatori sociali; limitare gli spostamenti non necessari, sospendendo e/o annullando trasferte, eventi, riunioni e attività formative, ovvero, svolgerli da remoto, qualora possibile.

7) Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta. Il Medico Competente, insieme al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, è chiamato ad integrare e proporre tutte le misure di prevenzione legate al COVID-19, nonché a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

8) Protocollo ed aggiornamento del DVR

L’adozione e l’efficace attuazione da parte dell’azienda di un protocollo di sicurezza anti-contagio rappresenta una misura necessaria per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus all’interno del contesto aziendale.

Va però specificato come il rischio di contagio da Coronavirus non sia direttamente legato all’attività lavorativa. È dunque consigliato l’aggiornamento, sarà tuttavia possibile valutarne l’opportunità anche in un secondo momento.

9) Comitato per applicazione e verifica del protocollo

È suggerita la costituzione di un apposito Comitato interno all’azienda, che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Il Comitato ha il compito di valutare l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo

10) Gestione di una persona sintomatica da COVID

Nel caso in cui il dipendente dovesse presentare febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, dovrà informare immediatamente l’azienda la quale è tenuta all’isolamento della persona in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

Se all’interno della struttura aziendale è presente l’Organismo di Vigilanza (ODV), quest’ultimo dovrà essere tempestivamente informato.

11) Gestione di una persona positiva al COVID-19

Il dipendente è tenuto a comunicare immediatamente la propria condizione di positività alla competente autorità sanitaria ed alla propria azienda (ufficio del personale). Una volta informata, l’azienda dovrà inibire l’accesso al soggetto positivo. È compito dell’autorità sanitaria attivare l’indagine epidemiologica per individuare la possibile fonte di esposizione ed i contatti stretti. L’autorità sanitaria attiverà, inoltre, i meccanismi di tutela codificati dai provvedimenti ministeriali verso il soggetto e, qualora ravveda motivazioni, contatterà l’azienda in cui il dipendente risulta occupato per attivare eventuali azioni di tutela. L’azienda è tenuta a collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone. Tanto al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena. L’azienda potrà svolgere indagini per verificare con quali persone il dipendente positivo al COVID-19 abbia avuto contatti stretti e chiedere agli stessi di lasciare cautelativamente l’azienda. Tali attività saranno svolte nel rispetto della privacy e della riservatezza.

Anche in tal caso, l’azienda dovrà informare, se presente, l’Organismo di Vigilanza (ODV).

Covid e la responsabilità dell’imprenditore persona fisica e legale rappresentante: i profili sanzionatori

Come rappresentato poc’anzi, presupposto essenziale al fine di continuare l’attività lavorativa è rappresentato dall’adozione di misure idonee ad impedire la diffusione del Covid-19 all’interno della struttura aziendale.

Trattasi, pertanto, di precauzioni poste a tutela della salute dei lavoratori.

Ne consegue che l’imprenditore che non rispetti questi oneri potrà essere ritenuto penalmente responsabile.

Sul punto esistono molteplici disposizioni a livello nazionale, contenute in leggi speciali quali il T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ed il D.lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ma altresì previste da apposite fattispecie di reato inserite nel codice penale.

In materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il richiamato Protocollo, redatto di concerto dalle organizzazioni datoriali e sindacali, ha previsto, in capo all’imprenditore, una serie di obblighi che devono necessariamente essere ottemperati.

Ai sensi del D.lgs 81/2008, l’imprenditore potrebbe essere chiamato a rispondere delle seguenti violazione:

  • nel caso in cui abbia omesso di “informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare” (art. 55 co.5 lett. a): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 837,61 euro a 4.467,29 euro);
  • nel caso in cui l’imprenditore abbia omesso di fornire ai lavoratori “i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale” nonché ove il predetto abbia omesso di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei casi previsti dal Testo Unico (art. 55, comma 5, lett. d): arresto: da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.675,23 euro a 6.700,94 euro);
  • nel caso in cui l’imprenditore abbia omesso di chiedere “al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico” in forza del Testo Unico (art. 55, comma 5, lett. e): ammenda da 2.233,64 a 4.467,29 euro);
  • nel caso in cui l’imprenditore non abbia richiesto “l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione” ovvero per aver omesso di programmare gli interventi da attuare “in caso di pericolo immediato” (art. 55, comma 5, lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,18 euro a 5.807,48 euro);
  • nel caso in cui l’azienda abbia affidato dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, l’ipotesi di reato si configura per avere i datori di lavoro per aver omesso “di cooperare nell’adozione di misure di prevenzione e protezione dai rischi” e “di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” (art. 55, comma 5, lett. d): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.675,23 euro a 6.700,94 euro);
  • nel caso in cui l’imprenditore non si sia preoccupato di “effettuare la valutazione dei rischio derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente” (art. 282, commi 1 e 2, lett. a): arresto da 3 e 6 mesi o ammenda da 2.792,06 euro a 7.147,67 euro).
  • Va ovviamente specificato come le ipotesi di reato richiamate siano tutte di natura contravvenzionale e le stesse prevedano quale sanzione “l’arresto o l’ammenda”.

Il soggetto responsabile potrebbe quindi essere sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, a prescindere quindi da una effettiva volontà di commettere il reato, piuttosto che da una condotta caratterizzata da semplice negligenza, imprudenza o imperizia (a titolo meramente esemplificativo: dalla mancata valutazione del rischio, dalla mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale, dalla mancata richiesta di osservare le misure di sicurezza, ecc.).

Trattandosi di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o della ammenda, l’imprenditore potrà quindi essere ammesso ad avanzare la richiesta di “oblazione facoltativa” (art. 162 bis c.p.), ovvero la richiesta di definire il procedimento mediante il pagamento di una somma di denaro che, ove accolta dal Giudice, comporta la successiva estinzione del reato

Procedendo con l’analisi della disciplina del diritto penale sostanziale, il datore di lavoro che non adotta le linee guida previste dal Protocollo, potrà altresì essere chiamato a rispondere per delle ipotesi di delitto, punite a titolo di colpa.

In caso di lesioni personali, infatti, queste saranno aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Se al lavoratore dovessero essere cagionate delle lesioni, qualificabili come lievissime, lievi, gravi o gravissime a seconda della entità delle conseguenze, il datore risponderebbe del reato di cui all’

art. 590, comma 3 c.p.: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni […]”.

Se, sempre a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si verificasse un decesso, l’imprenditore potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 589, comma 2 c.p., omicidio colposo (reclusione da due a sette anni).

Come anticipato in premessa, oltre alle ipotesi di responsabilità dell’imprenditore quale persona fisica, ben potrebbe configurarsi l’ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In caso di condanna all’azienda verrebbe imposto il pagamento di una somma di denaro, discrezionalmente determinata dal Giudice in base a specifiche previsioni contenute nella normativa di riferimento[1], oltre che a possibili misure interdittive per limitare lo svolgimento dell’attività produttiva.

Proprio in relazione alle due ultime ipotesi di reato analizzate, lesioni ed omicidio colposo, l’imputabilità della società potrebbe scaturire, ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, per effetto della violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, quali l’omessa o insufficiente sorveglianza sanitaria ovvero la mancata valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente, laddove da ciò derivi la diffusione del Coronavirus e, di conseguenza, il contagio dei lavoratori presenti in azienda.

In tale contesto, non sembra nemmeno possibile escludere che anche la violazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dalle aziende possa ritenersi una violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quindi, ai sensi dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001, nel caso in cui si verificassero in capo al lavoratore delle lesioni gravi o gravissime, ovvero il decesso, la società vedrebbe applicarsi sia le sanzioni di natura pecuniaria che quelle di natura interdittiva: l’ipotesi peggiore è integrata dalla interdizione dall’esercizio dell’attività fino ad un anno.

È altresì prevista, nel caso di accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione dei reati presupposto, la sanzione della confisca del profitto del reato che, generalmente, verrà ricondotta al concetto di risparmio, sia in termini di costi che di tempo, da intendersi come quantum non corrisposto al fine di adottare tutte le misure indispensabili per prevenire reati della specie di quello che si è poi in concreto verificato.

In ogni caso, l’adozione e implementazione dei Protocolli, contenenti linee-guida simili a quelle diffuse da Confindustria, potrebbero senz’altro costituire un importante presidio da integrare nel più ampio sistema dei controlli previsti dal Modello Organizzativo.

Spetta all’Organismo di Vigilanza monitorarne l’adozione e l’implementazione, eventualmente suggerendo di integrare il Modello Organizzativo stesso.

Pur non prevedendo espressamente un obbligo per le imprese, anche il Protocollo di sicurezza anti-contagio diffuso da Confindustria, fa riferimento all’istituto dell’Organismo di Vigilanza, raccomandando il coinvolgimento di quest’ultimo, se presente, in caso di persona sintomatica o affetta da Covid-19, proprio in virtù del fatto che, nella configurazione o meno della responsabilità amministrativa degli enti, l’ODV assume un importante ruolo

Oltre alla possibile integrazione delle ipotesi di reato contro la salute dei lavoratori, la società può essere altresì chiamata a rispondere dei delitti contro l’industria ed il commercio.

Lo sfruttamento a scopo di lucro dell’emergenza sanitaria innescata dal COVID-19 potrebbe infatti configurare la responsabilità della società che, ad esempio, vende semplici mascherine chirurgiche, spacciate però per mascherine ffp3 (ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, che include la frode in commercio di cui all’art. 515 c.p.).

Per espressa previsione del D.L. c.d. CuraItalia, fino al termine dello stato di emergenza non potrà essere invece contestata alcuna responsabilità alla società che produce, importa e mette in commercio mascherine chirurgiche prive del marchio CE, in deroga alle vigenti disposizioni.

Diverso è il caso in cui vengano contraffatti od alterati i nomi, marchi o segni distintivi dei prodotti: per la società è prevista una sanzione ancora più elevata (ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, art. 514 c.p.).

Da ultimo, risulta rilevante sottolineare come il datore di lavoro possa essere altresì soggetto alla disciplina di cui all’art. 2087 c.c.: responsabilità contrattuale.

L’articolo del codice civile summenzionato obbliga, infatti, il datore di lavoro ad adottare le misure “necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.”

Un lavoratore che abbia subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute potrebbe sostenere, oltre all’esistenza di una lesione di cui all’art. 590 c.p., l’inadempienza del datore di lavoro rispetto all’obbligo ex art. 2087 c.c. .

In tal caso, graverà sul datore di lavoro l’onere di provare di aver fatto tutto ciò che era nelle proprie possibilità per evitare il danno, ovvero dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del medesimo.

La peculiarità delle molteplici fattispecie illecite che potrebbero essere oggetto di contestazione in capo al datore di lavoro, nonché dei rimedi processuali eventualmente previsti dalla legge, rendono quanto mai opporunto interpellare in via preventiva un legale, in modo da ottenere una valutazione concreta dei rischi connessi all’attività produttiva svolta dall’imprenditore.

[1] La sanzione pecuniaria potrà variare da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell’ente. Tuttavia mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa: per questo il legislatore ha disciplinato dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria che, tuttavia, non possono mai determinare un importo minimo inferiore a 10.329 euro.