Coronavirus: nuovo banco di prova per gli Organismi di Vigilanza.

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Coronavirus: nuovo banco di prova per gli Organismi di Vigilanza.

L’attuale contesto emergenziale mette a dura prova la normale operatività dell’Organismo di Vigilanza il quale, ora più che mai, è tenuto ad interloquire con maggior frequenza, rispetto a quanto programmato nel Piano di Vigilanza, con l’azienda.

Invero, il ruolo dell’organismo di vigilanza è assolutamente centrale poiché, ai sensi dell’art 6, c. 1, lett. b del d.lvo 231/2000, ha “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento”.

La prima difficoltà che caratterizza questa particolare fase è rappresentata dalla impossibilità di riunirsi de visu, onde rispettare le prescrizioni del Governo e della Regione, effettuando, di conseguenza, riunioni in video/conference call.

Pertanto, dal punto di vista documentale, si consiglia vivamente di integrare il c.d. “Regolamento di Funzionamento” specificando appunto, se non previsto in precedenza, che le riunioni possono avvenire anche in modalità telematica.

Ovviamente l’effettivo svolgimento delle attività demandate alla competenza degli Organismi risulta essere con dizione imprescindibile affinché enti ed aziende possano proseguire nelle proprie attività, così come previsto dai provvedimenti legislativi emanati durante il periodo di emergenza.

In caso di sospensione delle stesse, le società saranno tenute unicamente a comunicare la circostanza all’Organismo di Vigilanza, il quale dovrà prenderne atto.

Per quanto concerne le attività lavorative non sospese, e quelle che riprenderanno a breve, sarà dunque opportuno implementare un coordinamento continuativo a livello dei vari processi produttivi dell’ente, tra i referenti aziendali e gli organi deputati alla gestione del rischio specifico.

Pertanto, come detto, sarà necessario mantenere un costante flusso informativo tra quest’ultimi (Datore di lavoro, medico competente, RSPP) e le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus (Responsabile dell’Ufficio HR, dell’Ufficio Legale, dell’Ufficio Compliance).

L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, confrontarsi periodicamente con il Comitato istituito per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo aziendale, organo non obbligatorio, eventualmente istituto per prevenire la diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

In caso di inerzia dell’azienda, l’Organismo sarà tenuto a stimolare le azioni ritenute più opportune.

Invero, nell’ipotesi che venisse ravvisato, in termini di elevata probabilità, il rischio di diffusione del virus negli ambienti di lavoro, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’organo amministrativo, al fine di stimolare l’immediato intervento, suggerendo all’occorrenza le iniziative da adottare.

L’OdV potrebbe sollecitare l’adozione di apposite procedure da introdurre ex novo o da implementare, onde inibire l’accesso al lavoro di soggetti a rischio diffusione. Tra queste, a titolo meramente esemplificativo, si annoverano: la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l’acquisto e l’utilizzo di strumenti idonei alla misurazione della temperatura corporea, e perfino la possibilità di usufruire dei test sierologici per la ricerca nel sangue di anticorpi (IgM e IgG) prodotti dall’organismo a seguito di infezione.

Dovrà essere ribadita l’importanza delle segnalazioni le quali, in una fase di estrema criticità come quella attuale, potranno pervenire all’Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima. A titolo esemplificativo, dovrà essere resa nota la mancanza, o l’insufficienza, di adeguati DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), di prodotti per igienizzare mani ovvero informazioni inerenti ad un livello assolutamente inadeguato di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro.

In tal caso, l’Organismo dovrà procedere come da prassi consolidata, prendendo in carico la segnalazione nel pieno rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante, ponendo in essere ogni azione necessaria finalizzata a dare supporto all’azienda nell’adozione o implementazione delle opportune misure contenitive o correttive.

Non va dimenticato, invero, come l’inerzia delle funzioni aziendali (Datore di Lavoro, suoi Delegati, Dirigenti con specifiche funzioni, RSPP, Medico Competente, RLS) potrebbe integrare fattispecie di reato presupposto previste nel catalogo ex D.Lgs. 231/2001. Su tutte, il delitto di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. .

In sintesi, l’Organismo di Vigilanza ha il dovere di attivarsi prontamente per comprendere se l’impresa possa proseguire nelle proprie attività, suggerendo, in caso di esito positivo, la previa comunicazione al Prefetto.

Allo stesso tempo l’OdV ha l’onere di verificare l’avvenuta adozione da parte dell’ente di tutte quelle misure necessarie per prevenire il rischio di contagio, quali, ad esempio, lo strumento del lavoro agile, c.d. smart working, valutando altresì gli eventuali supporti forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti e prevedendo delle specifiche riunioni di aggiornamento.

Tale raccomandazione è ulteriormente rafforzata dal contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

(Sul punto si richiama l’articolo di approfondimento “Prevenire il reato ai tempi del Coronavirus: obblighi, responsabilità e regole di condotta negli ambienti di lavoro”.)

Oltre a quanto appena esposto, è opportuno che l’Organismo di Vigilanza effettui una verifica sui seguenti temi:

1) Valutazione inerente l’adeguatezza del Modello.

In tema di verifica relativa all’adeguatezza del Modello, la valutazione dell’OdV si dovrà soffermare sull’opportunità di istituire flussi informativi in grado di consentire un effettivo aggiornamento/monitoraggio in merito alle misure prese.

Per quanto concerne la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008, occorre soffermarsi sull’art. 30, nella parte in cui prevede l’adempimento di tutti gli obblighi per contrastare il rischio biologico, richiedendo l’individuazione di ruoli e responsabilità, la valutazione del rischio, la definizione delle misure di prevenzione, l’attuazione delle misure e la verifica del rispetto delle misure.

Per quanto concerne i reati previsti dal catalogo 231, in base alle peculiarità della situazione attuale, sarà necessario effettuare una concreta verifica sull’esistenza di nuovi processi sensibili e/o, comunque, sul rispetto dei protocolli di controllo previsti dal Modello. All’esito alla valutazione di tali elementi, l’OdV deciderà se segnalare o meno la necessità di aggiornare il Modello.

2) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Si ritiene tale attività necessaria qualora, per le condizioni lavorative ovvero per la tipologia di azienda, vi sia un aumento del rischio di contagio rispetto a quello generale e comune.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa.

In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle imprese che operino nel sistema ospedaliero e sanitario ma anche a quelle ove i lavoratori siano esposti ad un massivo contatto con il pubblico (ad es. supermercati).

Al contrario, come osservato con nota n. 89 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro datata 13 marzo 2020 (INL-Valutazione del rischio Covid-19), non appare necessario l’aggiornamento del DVR in relazione al rischio associato alla mera infezione. Infatti, in tali casi, il datore di lavoro affronterebbe un rischio non strettamente riconducibile all’attività ed ai cicli di lavorazione. In tal senso egli non avrebbe una concreta possibilità di valutare tutti gli aspetti del rischio, in chiave di eliminazione del pericolo alla fonte o, quanto meno, di riduzione dello stesso.

Tuttavia, specifica la nota, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI

3) Individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione.

A prescindere dalla necessità – o meno – di aggiornare il DVR, si ritiene indispensabile l’individuazione di tutte le misure di prevenzione necessarie, nonchè la loro conseguente formalizzazione e diffusione (all’interno dello stesso DVR, piuttosto che in un suo allegato o in altro documento ritenuto utile ed efficace).

Sul punto, si rinvia al passaggio della citata nota n. 89 del 13.03.2020 dell’Ispettorato del Lavoro: “si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI”.

In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte.

Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

4) Appalti/Cantieri temporanei o mobili.

In tali contesti potrebbe essere necessario valutare quali misure siano state prese, al fine di vagliare sia la possibilità di far accedere lavoratori esterni ai luoghi di lavoro sia la necessità di eventuali misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dai DUVRI.

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