Permesso premio per sostenere esami universitari: quando il diniego è illegittimo deve essere impugnato efficacemente
Il permesso premio è uno degli strumenti più significativi con cui l’Ordinamento penitenziario rende concreta la finalità rieducativa della pena.
Non si tratta di una “concessione di favore”, né di un automatismo: è una misura che richiede una valutazione individualizzata, fondata su elementi oggettivi e su un percorso trattamentale reale, documentato e verificabile.
Lo Studio Legale AMP ha assistito un detenuto ristretto presso la Casa di Reclusione di Milano – Opera, proponendo un reclamo avverso il rigetto di una richiesta di permesso premio finalizzata a sostenere un esame universitario in presenza presso l’Università degli Studi di Milano.
La vicenda evidenzia, con particolare chiarezza, tre questioni centrali:
- la corretta qualificazione giuridica dell’istanza;
- l’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego;
- la funzione del reclamo quale rimedio effettivo a tutela dei diritti del detenuto.
Il contesto: un percorso trattamentale universitario consolidato
L’istanza originaria, proposta ex art. 30 ter O.P., mirava a consentire al detenuto di sostenere in presenza uno dei prossimi esami universitari presso l’Università degli Studi di Milano, con organizzazione e calendario rimessi alle comunicazioni dell’istituto penitenziario.
La richiesta si fondava su un profilo trattamentale strutturato e documentato.
L’Assistito ha un lungo periodo di detenzione, pari a oltre 30 anni, durante il quale ha intrapreso un percorso di studio progressivo (licenza media; qualifica professionale) sino all’immatricolazione universitaria nel 2017 presso l’Università degli Studi di Milano, con numerosi esami superati e risultati di rilievo, tra cui un esame superato con votazione “30 e lode” nel gennaio 2025.
Accanto al profilo culturale, i Professionisti dello Studio Legale AMP hanno sottolineato un ulteriore aspetto.
All’Assistito è stato, infatti, riconosciuto l’encomio interno per condotte di particolare responsabilità nella convivenza con un compagno di cella affetto da problematiche psichiche, elemento valorizzato come indice di maturazione personale e stabilità del comportamento.

La differenza tra il permesso di necessità (art. 30 O.P.) e permesso premio (art. 30 ter O.P.)
Uno snodo decisivo della vicenda riguarda la distinzione tra:
- permesso di necessità ex art. 30 O.P., di natura eccezionale, legato ad eventi familiari di particolare gravità (imminente pericolo di vita o eventi traumatici), con accertamenti tipicamente delegati alla P.G.;
- permesso premio ex art. 30-ter O.P., misura inserita in una logica premiale e progressiva, orientata a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro e a verificare gradualmente la responsabilizzazione del condannato.
Nel primo reclamo, la difesa ha contestato che il diniego fosse stato fondato su una vera e propria errata qualificazione giuridica dell’istanza, poiché la richiesta – chiaramente avanzata per finalità culturale e universitaria – veniva “deviata” dal Magistrato di Sorveglianza verso l’art. 30 O.P., istituto incongruo rispetto allo scopo perseguito.
Questo passaggio è tutt’altro che formale: qualificare l’istanza come permesso di necessità significa applicare presupposti e logiche completamente diverse, rendendo di fatto impraticabile una domanda che, per struttura e finalità, rientra fisiologicamente nel permesso premio.
Il reclamo in materia penitenziaria: un rimedio effettivo, non simbolico
Il reclamo contro i provvedimenti in materia di permessi premio è disciplinato dall’art. 30 bis O.P. e, in termini procedimentali, si innesta nell’alveo delle norme sull’esecuzione (art. 666 c.p.p.), imponendo al Magistrato una valutazione effettiva, motivata e non meramente apparente.
Questo è un punto essenziale: il controllo del Tribunale di Sorveglianza non può ridursi a una conferma “per formule”.
Nel caso concreto, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stigmatizzato la carenza del provvedimento di rigetto e ha accolto il reclamo, annullando il diniego e disponendo la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza per una nuova valutazione, coerente con l’art. 30 ter O.P. .
Questo è un dato di metodo importante: quando l’istanza viene qualificata correttamente e il provvedimento non esplicita le ragioni del diniego, il reclamo diventa lo strumento per ripristinare legalità e completezza dell’istruttoria.
Il secondo diniego del permesso premio: il grave vizio motivazionale
Nell’ambito della seconda valutazione effettuata dal Magistrato di Sorveglianza, quest’ultimo, nel rigettare la richiesta di permesso premio al fine di concedere al detenuto di svolgere un esame presso l’Università, è incorso in una gravissima violazione del principio di rieducazione.
Anche tale decisione è stata oggetto di un secondo reclamo da parte dello Studio Legale AMP.
Nel reclamo successivo, infatti, la difesa ha evidenziato come, nonostante le indicazioni dell’organo collegiale, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe reiterato il rigetto sostenendo la “superfluità” del permesso, poiché in passato gli esami erano stati svolti intramurariamente (ingresso dei docenti o collegamenti da remoto).
La difesa ha contestato questa impostazione sotto un duplice profilo:
- profilo fattuale: negli ultimi mesi si sarebbero verificate difficoltà oggettive nell’organizzazione intramuraria degli esami, con sessioni programmate non svolte per indisponibilità del docente, a riprova che l’intramurario non garantisce sempre effettività e continuità del diritto allo studio;
- profilo giuridico-costituzionale: la finalità rieducativa (art. 27, co. 3, Cost.) e l’obbligo dell’amministrazione di favorire istruzione e cultura (art. 15 O.P.) impongono che la valutazione non sia astratta, ma ancorata a concrete esigenze trattamentali, evitando che la pena produca “sofferenze aggiuntive” non necessarie.
In questo quadro la difesa richiama anche l’indirizzo della Corte costituzionale, valorizzando il principio secondo cui l’accesso ai benefici deve essere individualizzato, orientato alla prevenzione speciale e non bloccato da preclusioni o ragionamenti automatici.
Ne consegue che la concessione del permesso premio, lungi dal configurarsi come un privilegio, rappresenta piuttosto lo strumento idoneo a garantire l’effettività del diritto allo studio e la piena realizzazione della funzione rieducativa della pena, conformemente ai principi sanciti dagli artt. 3, 27 e 34 della Costituzione

La valorizzazione dei benefici penitenziari
L’essenza stessa del permesso premio è quella di rappresentare una tappa progressiva, una fase sperimentale del reinserimento sociale, non riducibile alla mera fruizione di attività già garantite in sede intramuraria.
Negare il beneficio sul presupposto che il detenuto abbia già conseguito risultati positivi senza di esso significa cristallizzare il trattamento in una dimensione statica e deresponsabilizzante, privandolo della necessaria dinamicità che la Costituzione e la giurisprudenza della Corte Costituzionale richiedono.
Il soggetto detenuto non può essere condannato a permanere in una condizione di segregazione assoluta, se ha dimostrato – come nel caso in esame – un percorso trattamentale virtuoso, una condotta encomiabile e un costante impegno culturale, attestati da plurime relazioni dell’equipe e dalla stessa Amministrazione penitenziaria.
La progressività del trattamento penitenziario esige che i successi raggiunti intramurariamente trovino naturale prosecuzione in esperienze graduali di contatto con la società libera, esperienze che, lungi dal costituire un privilegio, rappresentano parte integrante del trattamento, come chiaramente enuncia l’art. 30 ter, comma 3 o.p. .
Ritenere sufficiente il regime in essere significava frustrare la ratio legis del beneficio, sostituendo alla logica della progressione quella della mera conservazione.
Si tratta non di rivendicare un beneficio come pretesa astratta, ma pretendere che la decisione sia giuridicamente corretta, istruita e motivata.
Nel caso di specie, il rigetto del Magistrato risultava essere privo di motivazione valida.
L’assistenza dello Studio Legale AMP in fase esecutiva
Il permesso premio, soprattutto quando richiesto per finalità culturali e di studio universitario, rappresenta una misura ad alto valore costituzionale e trattamentale.
Proprio per questo, il diniego non può essere l’esito di automatismi, né di qualificazioni improprie: deve essere il risultato di una valutazione individualizzata, coerente con l’art. 30 ter O.P., con gli artt. 15 O.P. e 27, co. 3, Cost., e sorretta da motivazione effettiva.
Lo Studio Legale AMP presta assistenza in materia di sorveglianza ed esecuzione penale, predisponendo istanze e reclami in tema di permessi premio, misure alternative e tutela del diritto allo studio intramurario ed extramurario, con un approccio tecnico e documentale, orientato alla massima effettività delle garanzie.


