Bancarotta fraudolenta documentale: assolto

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Bancarotta fraudolenta documentale: assoluzione perché il fatto non sussiste

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale rappresenta, nella prassi, una delle contestazioni più frequenti nei procedimenti per reati fallimentari.

È una fattispecie che, per struttura, tende ad essere contestata anche con quadri probatori spesso imperniati su ricostruzioni indirette: la curatela non riceve i libri, la contabilità non è disponibile, e da qui si innesta l’assunto accusatorio della sottrazione o distruzione.

Il caso deciso dal Tribunale di Monza dimostra tuttavia un punto fondamentale: l’assenza della documentazione presso la curatela non equivale, di per sé, alla prova della sottrazione fraudolenta, soprattutto quando emerga, con precisione, che le scritture erano nella disponibilità di un professionista incaricato e che l’imputato non ha posto in essere condotte di occultamento o distruzione.

Il procedimento e l’imputazione: la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale

Il giudizio ha riguardato un Assistito dello Studio Legale AMP, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (legge fallimentare), poiché, nella qualità di titolare della ditta individuale della società, dichiarata fallita dal Tribunale di Monza, avrebbe sottratto o comunque reso indisponibili “i libri e le altre scritture contabili”, con finalità di ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori.

La formulazione dell’imputazione evidenzia il profilo tipico della bancarotta documentale: l’offesa non è solo la mancanza formale di documenti, ma la lesione della funzione pubblicistica della contabilità, che serve a ricostruire il movimento degli affari e a verificare la destinazione dell’attivo e la genesi del passivo.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale

In diversi articoli, abbiamo già trattato gli elementi costitutivi del reato di bancarotta.

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Perché si configuri bancarotta fraudolenta documentale non basta che i documenti non pervengano al curatore.

Occorre, infatti, dimostrare che:

  1. la contabilità è stata distrutta, sottratta o comunque tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione degli affari;
  2. tale condotta sia riferibile all’imputato con un nesso causale e soggettivo;
  3. ricorra la finalità tipica (ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori), oppure quantomeno l’idoneità concreta a ostacolare le funzioni della procedura.

La motivazione del Tribunale muove esattamente in questa direzione: ciò che manca nel caso concreto è la prova della sottrazione fraudolenta da parte dell’imputata.

Il fatto che la documentazione fosse nella disponibilità del professionista incaricato, e che tale circostanza fosse riscontrata dalle attività del curatore, priva di sostegno la tesi secondo cui l’imputato avrebbe “sottratto” i libri alla procedura.

Ed anzi. L’imputato si era reso parte attiva non solo nel recuperare la documentazione, ma finanche nel consegnare quella parziale ancora in proprio possesso.

La strategia difensiva

A fronte della presunta mancanza della documentazione contabile in atti, il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna a due anni di reclusione.

La strategia difensiva si è sviluppata nella ricostruzione di una vicenda imprenditoriale di dimensioni contenute, nonché nelle ragioni del fallimento originato, in sostanza, dall’esito di una vertenza giuslavoristica e dalle difficoltà economiche conseguenti.

Elemento centrale, tuttavia, è il dato emerso in istruttoria sulla collocazione della documentazione contabile, il successivo reperimento della stessa e la produzione in sede di udienza.

Il curatore fallimentare aveva, infatti, riferito di non essere entrato in possesso della contabilità e di essersi affidato, per la ricostruzione delle ragioni del dissesto, alle dichiarazioni della fallita.

In parallelo, la curatela dà conto del ruolo del commercialista che, secondo quanto risultante, era il professionista incaricato e si dichiarava in possesso della documentazione.

Nonostante i plurimi solleciti da parte del curatore e dell’imputato, il commercialista non si era però mai reso disponibile a trasmettere la documentazione.

A ben vedere, però, in sede di prima intervista presso lo studio della curatela, l’Assistita dello Studio Legale AMP aveva messo a disposizione la documentazione parziale, non ancora consegnata al commercialista, e, quindi, nel possesso della stessa.

Questo punto è decisivo perché sposta il baricentro della contestazione: non siamo davanti a un vuoto contabile “senza spiegazione”, bensì a una situazione in cui la documentazione risulta esistente e collocata presso un terzo professionista, con una dinamica di mancata consegna non immediatamente riconducibile a un comportamento fraudolento dell’imputata.

Nel corso dell’istruttoria, la difesa ha, inoltre, provveduto a depositare gran parte della contabilità normalmente tenuta da un’impresa individuale (fatture, registri IVA/corrispettivi, riepiloghi POS, pagamenti fornitori). 

La decisione: assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste

Il Tribunale ha quindi escluso la fraudolenza della condotta ed ha osservato come, anche volendo ipotizzare una tenuta irregolare o incompleta, non sia possibile ricondurre il disordine contabile alla responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale, se non vi è prova che l’imputata abbia compiuto atti di occultamento o distruzione, o che abbia impedito consapevolmente la ricostruzione degli affari.

Nel processo penale penale non si punisce l’inefficienza o la disorganizzazione in quanto tali, se non ricorrono gli elementi tipici della fattispecie contestata.

Sulla base delle considerazioni svolte, il Tribunale di Monza ha escluso la responsabilità dell’imputata e ha pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., con formula piena: “perché il fatto non sussiste”

Sul piano giuridico, questa formula è particolarmente significativa: non è un proscioglimento per mancanza di prova “debole” o per prescrizione, ma il riconoscimento che l’elemento oggettivo della sottrazione/distruzione non è configurabile nel caso concreto così come contestato.

Assistenza legale nei reati fallimentari: il valore della difesa tecnica

I procedimenti per bancarotta documentale, soprattutto quando originano da procedure di modesta dimensione o da dissesti con contabilità esternalizzata, richiedono una difesa capace di ricostruire puntualmente:

  • la filiera della contabilità (chi la teneva, dove si trovava, quando è stata richiesta, cosa è stato consegnato);
  • la distinzione tra irregolarità amministrativa e fatto penalmente rilevante;
  • la tenuta probatoria dell’ipotesi accusatoria, specie sul nesso tra indisponibilità e condotta dell’imputato.

Lo Studio Legale AMP assiste imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti per reati fallimentari, con un approccio rigoroso, documentale e orientato alla verifica effettiva degli elementi costitutivi della fattispecie.