Detenuti: è possibile ottenere la scarcerazione con il decreto ristori?
Breve focus sulle nuove disposizioni in tema di detenuti e giustizia previste nel recente decreto legge
Il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, noto come “Decreto Ristori”, dispone misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse alle esigenze prospettate dall’emergenza epidemiologica attuale.
Questo articolo si concentra sulle disposizioni riguardanti i soggetti sottoposti a misura precautelare, cautelare e condannati in istituto penitenziario.
Come partecipa alle udienze il detenuto?
L’art. 23 del decreto ristori prevede che la partecipazione delle persone fermate, arrestate, in stato di custodia cautelare, detenute o internate è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
Bisgna però assicurare:
- un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, tale da consentire la contemporanea, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. In caso di più detenuti che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri;
- è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Se presente in udienza, difensore ed imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei;
- il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
Cosa accade al detenuto in semilibertà?
L’art. 28 del decreto ristori prevede, ferme le disposizioni di cui all’articolo 52 legge n. 354 del 1975, che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quarantacinque giorni l’anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
La durata delle licenze premio NON può estendersi oltre il 31.12.2020.
Cosa accade coi permessi premio?
L’art. 29 del decreto ristori prevede che i permessi premio possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali di quindici giorni per volta e mai superiori a quarantacinque giorni in un anno per i maggiorenni e per i minorenni mai più di venti giorni e mai superiori a sessanta giorni per anno di espiazione fino al 31.12.2020 ai condannati che:
- hanno già beneficiato dei permessi premio ex art 30 ter legge n. 354 del 1975;
- sono stati già assegnati al lavoro all’esterno ex art 21 legge n. 354 del 1975;
- sono stati ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ex art 18 d.lgs. n. 121 del 2018.
La disposizione NON si applica per i condannati ex articolo 4bis legge n. 354 del 1975, articoli 572 e 612bis c.p., ai terroristi e ai condannati ex articolo 416bis c.p.
Posso lasciare il carcere richiedendo la detenzione domiciliare?
L’art. 30 del citato decreto prevede, fino al 31.12.2020, che la pena detentiva può essere eseguita, su istanza, presso l’ abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza, ove non sia superiore i diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
- condannati ex articolo 4bis legge n. 354 del 1975;
- condannati ex articoli 572 e 612 bis c.p.;
- terroristi;
- condannati ex articolo 416bis c.p.;
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- detenuti sanzionati per infrazioni disciplinari nel precedente anno;
- detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Se il magistrato di sorveglianza NON ravvisa gravi motivi ostativi alla concessione della misura dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio.
Viene applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (il c.d. braccialetto elettronico), previo consenso del detenuto, che viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi.
Inoltre, per l’applicazione della detenzione domiciliare:
– si può omettere la relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione;
– la pena non deve essere superiore a 18 mesi, anche residuo di maggior pena;
– deve essere redatto verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio;
– se il condannato è sottoposto a programma di recupero o intende sottoporvisi, serve presentare la documentazione relativa;
– per il condannato minorenne sottoposto all’esecuzione della pena detentiva presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, deve essere redatto un programma educativo da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.
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Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Margherita Fila