Omicidio del padre: assolto

Il fatto di cronaca

Omicidio del padre: assolto Alex Pompa.

La sera del 30 aprile 2020 Alex Pompa ha inferto trentaquattro fendenti, con sei coltelli da cucina diversi, al padre, Giuseppe Pompa, autore di numerosi episodi di violenza domestica ai danni della madre e del fratello. 

Subito dopo ha chiamato i carabinieri confessando il delitto commesso.

Il ragazzo, che si è da subito dimostrato pentito per quanto accaduto, è stato assolto dalla Corte d’Assise di Torino dall’accusa di omicidio volontario perché il fatto non costituisce reato.

La vicenda processuale e l’assoluzione

Il Pubblico Ministero si era detto costretto a chiedere la condanna del ragazzo a quattordici anni di reclusione, ma al contempo aveva invitato i Giudici ad interpellare la Corte Costituzionale circa l’impossibilità di concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all’aggravante del vincolo di parentela.

Art. 577 del codice penale “Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto previsto dall’art. 575 (omicidio volontario) è commesso:

  1. contro l’ascendete o il discendente […] o contro il coniuge, anche separato, contro […] la persona stabilmente convivente […];
  2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
  3. con premeditazione;
  4. […]

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 62, n. 1, 89, 98, e 114 c.p., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, n. 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste”.

Il c.d. parricido, aggravante “privilegiata” ad effetto speciale

Secondo quanto previsto dall’art. 577 c.p., quindi, l’uccisione dell’ascendente, nel caso di specie il padre, costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di omicidio volontario.

In base a quanto disposto dal comma 3 della stessa norma, tale circostanza è considerata privilegiata. 

Vediamo cosa significa.

Il legislatore ha introdotto l’esclusione dal meccanismo del bilanciamento delle circostanze eterogenee di cui all’art. 69 c.p. con riferimento alle aggravanti qualificate come privilegiate al fine di perseguire una politica di repressione di alcune fattispecie delittuose. 

In altre parole, in presenza di circostanze aggravanti privilegiate il Giudice nel computo della pena può tenere conto delle circostanze attenuanti solo dopo aver calcolato l’aumento di pena previsto per le citate aggravanti.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 38/1985 e n. 88/2019 ha ritenuto legittima la deroga al bilanciamento, in caso di circostanza aggravante privilegiata.

Nell’art. 69 c.p…. l’obbligatorietà del giudizio di bilanciamento ha una razionalità nell’essenza stessa di quella valutazione, che è giudizio di valore globale del fatto. Ma il legislatore può sospendere l’applicazione dell’art. 69 c.p., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio. Si tratta di una grave limitazione che in sé non è illegittima, ma non può accompagnarsi alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. Con questa limitazione, si è quindi riconosciuto che appartiene alla discrezionalità del legislatore introdurre speciali ipotesi di circostanze aggravanti privilegiate che siano sottratte al bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.”. 

Il riconoscimento della legittima difesa e l’assoluzione

Nel caso di specie, tuttavia, la questione inerente l’impossibilità di far prevalere le circostanze attenuanti rispetto all’aggravante prevista dall’art. 577 c.p., al fine di attenuare il trattamento sanzionatorio, ha perso di rilievo in quanto i Giudici della Corte d’Assise di Torino hanno assolto il ragazzo ritenendo che lo stesso abbia agito per legittima difesa. 

Cosa è la legittima difesa

Ne abbiamo parlato anche nell’articolo relativo all’omicidio avvenuto ad Ercolano in Campania.

La legittima difesa si ha quando un fatto, che costituisce reato, non assume tale valore poiché imposto o consentito dalla legge.

L’interesse di chi è stato aggredito, nella legittima difesa, assume prevalenza rispetto a quello dell’aggressore (principio del bilanciamento degli interessi).

L’articolo 52 del Codice Penale prevede, infatti, “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Nel 2019 è stata introdotta una modifica relativa alla legittima difesa domiciliare (presto oggetto di approfondimento sul nostro sito).