Utilizzo registrazioni nel processo

È possibile utilizzare la registrazione di conversazioni in un processo? Registrare una conversazione: vediamo quando è consentito

Le intercettazioni nel processo

Le intercettazioni regolate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale consistono nella captazione occulta e contemporanea di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo.

Tale attività è effettuata da un soggetto esterno alla comunicazione o che non è stato ammesso a partecipare alla conversazione o è al di fuori dello spazio in cui avviene la conversazione, e utilizza strumenti tecnici idonei a vanificare le cautele adottate per mantenere riservato il colloquio.

Registrare una conversazione senza autorizzazione e l’utilizzo

Un caso diverso riguarda la registrazione di conversazioni tra presenti effettuata da uno degli interlocutori con strumenti di captazione occultati, forniti o meno dagli organi investigativi, ma effettuata col consenso di uno dei partecipanti alla conversazione.

In questo caso, tale registrazione può essere utilizzata, nei limiti degli articoli 615 bis e 617 septies del codice penale.

Tuttavia, la registrazione deve essere giustificata dalla presenza di una causa di giustificazione, da un interesse superiore o uguale a quello tutelato dalla norma oppure dalla utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 7465 del 17 dicembre 2020, tale attività costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’articolo 234 del codice di procedura penale.

Tuttavia, ci sono divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione, basati sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa.

La sentenza analizzata

La sentenza della Cassazione n. 7465 del 17 dicembre 2020, pur ribadendo il principio di diritto oramai prevalente in giurisprudenza, affronta anche una questione differente da quella già discussa in dottrina e giurisprudenza riguardante la fonoregistrazione effettuata da un agente attrezzato per il suono, all’insaputa dell’indagato e senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

In questo caso, tale attività deve considerarsi inutilizzabile per evitare l’elusione delle norme che richiedono decreti motivati per adottare provvedimenti che limitano la libertà e la privacy delle comunicazioni.

Il reato di cui all’art. 615 bis c.p.

Relativamente alla captazione che avviene in un luogo di privata dimora ai sensi dell’articolo 615 bis del codice penale, se non ricorrono le cause di giustificazione, chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati di privata dimora o di domicilio, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aggravata se l’autore della registrazione rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute.

Il principio di diritto applicato all’utilizzo delle registrazioni nel processo

La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni, anche se effettuata in modo occulto e clandestino da parte di un soggetto che partecipa alle conversazioni o comunicazioni o che è stato autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.

Questo tipo di registrazione rappresenta una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, e l’autore può disporne legalmente.

La registrazione, anche se effettuata all’insaputa delle altre persone presenti, mediante l’uso di un registratore o di uno smartphone nascosto, non può essere considerata come intercettazione ai sensi della legge.