Archiviazione per bancarotta: il PM e il GIP accolgono la linea difensiva
Strategia vincente dello Studio Legale AMP: smontate punto per punto le contestazioni di distrazione e documentale
Con un provvedimento che conferma l’efficacia di una difesa tecnica puntuale e documentata, il Pubblico Ministero della Procura di Milano e il Giudice per le Indagini Preliminari hanno disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di un assistito dello Studio Legale AMP, inizialmente indagato per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Bancarotta fraudolenta distrattiva documentale: archiviazione.
La decisione è maturata all’esito della presentazione di una corposa memoria difensiva ex art. 415-bis c.p.p., che ha offerto una dettagliata confutazione di ogni profilo di addebito.
Il caso è un esempio significativo di come l’analisi rigorosa dei fatti contabili e il riscontro documentale delle operazioni aziendali possa sovvertire, già in fase preliminare, l’intero impianto accusatorio.
Leggi i nostri precedenti articoli per saperne di più sul reato di bancarotta.
La posizione dell’assistito: tra contestazioni generiche di bancarotta e ricostruzione analitica dei fatti
L’Assistito dello Studio Legale AMP, che ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, era chiamato a rispondere – tra le altre – di distrazioni di patrimonio societario, rimborsi indebiti e omesse scritture contabili.
Le ipotesi di accusa includevano anche la responsabilità per operazioni poste in essere ben oltre il periodo della sua carica, fino al 2018 e oltre.
La difesa ha dimostrato l’estraneità dell’indagato a molte delle operazioni contestate, sia sotto il profilo temporale che sostanziale.
Attraverso una ricostruzione cronologica precisa e supportata da visure camerali, estratti conto, mastrini contabili e verbali societari, è stata argomentata l’insussistenza dei fatti contestati.
È stato chiarito, per esempio, che le operazioni oggetto di contestazione si collocavano spesso in un periodo in cui l’Assistito non rivestiva alcuna carica societaria, né formale né di fatto, e pertanto non potevano essergli imputate né a titolo di amministratore né di gestore di fatto.
Documentazione, trasparenza e buona fede: il profilo contabile della bancarotta documentale
In particolare, con riferimento alla bancarotta documentale, la memoria ha evidenziato che l’Assistito non poteva essere chiamato a rispondere della tenuta della contabilità per annualità successive alla cessazione della carica, né della mancata consegna dei libri contabili al curatore fallimentare.
La giurisprudenza consolidata, come ricordato nella stessa memoria, esclude la responsabilità in capo all’ex amministratore per condotte verificatesi dopo la sua cessazione formale, in assenza di prova di una gestione di fatto.

Parimenti, ogni presunto disordine contabile è stato ridimensionato attraverso il deposito di documentazione precisa: movimenti bancari, voci di bilancio, carte intestate e giustificativi di spesa.
Anche dove residuavano dubbi contabili, la difesa ha evidenziato l’assenza di dolo specifico, requisito essenziale per la configurazione della bancarotta fraudolenta.
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Pagamenti, anticipi e rimborsi: il nodo delle contestazioni patrimoniali di bancarotta distrattiva
Le presunte distrazioni – che costituivano il nucleo della contestazione patrimoniale – sono state smontate caso per caso.
I versamenti effettuati a favore di terzi (come gli altri soci oppure alcuni fornitori) sono risultati, in realtà, rimborsi di anticipazioni effettuate nell’interesse dell’azienda, ovvero erogazioni deliberate da altri amministratori successivi o comunque giustificate da documenti comprovanti l’effettiva utilità aziendale dell’operazione.
Anche i rimborsi a favore del soggetto considerato amministratore di fatto, inizialmente presentati come esborsi non giustificati, sono stati ricostruiti in modo puntuale.
E’ stato documentato che egli aveva sostenuto, con fondi personali, anticipi superiori agli importi rimborsati, relativi a forniture di materiali, utenze, carburanti e spese operative per i cantieri.
Ne è emersa addirittura una posizione creditoria del medesimo nei confronti della società.
Quanto al pagamento per un’autovettura in favore della moglie dell’indagato, le prove hanno dimostrato che l’importo era registrato in bilancio, il bene incluso tra le immobilizzazioni, e che l’utilizzo del mezzo era strumentale all’attività aziendale.
Anche in questo caso, l’apparente anomalia si è rivelata pienamente giustificata all’esito di un’analisi contabile approfondita.
Un epilogo coerente con i fatti di bancarotta fraudolenta: l’archiviazione del PM e del GIP
Alla luce della documentazione prodotta, il Pubblico Ministero ha accolto in pieno l’impostazione difensiva, riconoscendo come non vi fossero elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’Assistito dello Studio Legale AMP.
Il risultato rappresenta non solo un successo per il cliente, ma anche un riconoscimento sostanziale del valore di una difesa fondata sulla prova, sulla tecnica contabile e sul diritto, e non su mere dichiarazioni di principio.

Bancarotta: l’esperienza dello Studio Legale
Lo Studio Legale AMP si conferma come punto di riferimento in materia di diritto penale d’impresa e crisi d’impresa, grazie a un approccio integrato che coniuga rigore giuridico, competenza tecnica e capacità strategica.
In casi complessi e ad alta esposizione mediatica, l’analisi concreta dei fatti e la lettura critica degli atti possono fare la differenza tra accusa e archiviazione.



