Impugnazione condanna ente 231/2001

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Impugnazione a seguito di condanna dell’ente D.lgs. 231/2001

Socio di cooperativa non legittimato a impugnare sentenza di condanna dell’ente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13442 del 2 agosto 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un socio di una cooperativa, avverso la sentenza di condanna dell’ente per un reato presupposto.

Il ricorrente, in particolare, contestava la sentenza di primo grado per violazione del divieto di rappresentanza previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 231/2001, in quanto la cooperativa era stata rappresentata in entrambi i gradi di giudizio dal difensore di fiducia invalidamente nominato dall’amministratore, già indagato e poi imputato del reato presupposto.

Il ricorrente contestava inoltre la sentenza impugnata per omessa notifica dell’appello del PM al curatore della cooperativa quale suo unico legale rappresentante.

La decisione della Cassazione per impugnazione condanna

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando che il socio di una cooperativa, in quanto estraneo al rapporto processuale, non è legittimato a impugnare la sentenza.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, infatti, l’art. 71 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che l’unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza è l’ente.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente, in quanto socio della cooperativa e non legale rappresentante della stessa, non aveva dedotto uno specifico interesse personale ad ottenere l’annullamento della sanzione inflitta alla società stessa.

La sentenza della Corte di Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il socio di una cooperativa non è legittimato a impugnare la sentenza di condanna dell’ente.

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