Archiviazione per particolare tenuità del fatto a seguito di opposizione dell’indagato: ricorribile per Cassazione?
Con la sentenza n. 16826 del 20 luglio 2024, la Cassazione ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
La pronuncia in esame si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha ampliato l’ambito di ricorribilità per cassazione delle ordinanze di archiviazione.
In particolare, la Corte ha affermato che è ricorribile per cassazione l’ordinanza di archiviazione:
- adottata in violazione di legge, ad esempio per un errato accertamento dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
- adottata in assenza di un’adeguata motivazione, che non consenta di comprendere le ragioni del provvedimento;
- adottata in violazione dei diritti di difesa dell’indagato, ad esempio per il mancato rispetto del diritto di contraddittorio.
La nuova interpretazione della Cassazione per l’impugnazione dell’archiviazione
La sentenza si caratterizza per aver esteso la ricorribilità per cassazione delle ordinanze di archiviazione anche ai casi in cui il provvedimento sia stato emesso a seguito di opposizione dell’indagato.
In precedenza, la giurisprudenza riteneva che le ordinanze di archiviazione emesse a seguito di opposizione fossero sottratte al sindacato di legittimità, in quanto non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla posizione giuridica dell’indagato.
La Corte ha, invece, ritenuto che anche in questi casi l’indagato possa avere un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, in quanto l’archiviazione, anche se non ha effetti penali, può comunque avere rilevanza sul piano civilistico e amministrativo.
Ad esempio, l’archiviazione può essere utilizzata dall’indagato per ottenere la cancellazione delle notizie di reato dal casellario giudiziario, o per richiedere la restituzione di beni sequestrati.
In conclusione, la sentenza in esame ha ampliato le possibilità di controllo giurisdizionale delle ordinanze di archiviazione, a tutela dei diritti di difesa dell’indagato.
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