Corteggiare insistentemente una persona può essere reato?

Rivolgere attenzioni non richieste a qualcuno che non mostra interesse nei nostri confronti può configurare il reato di molestie, anche se fatto in modo non aggressivo.

Il reato di molestie: di cosa si tratta e quando è commesso.

Recentemente, i professionisti del nostro studio hanno assistito una giovane donna, vittima del corteggiamento ossessivo da parte di un uomo conosciuto sul lavoro.

La donna ha immediatamente manifestato all’insistente ammiratore il proprio disinteresse.

Ha infatti rifiutato gli approcci dell’uomo, che chiedeva di poterla incontrare anche al di fuori del luogo di lavoro.

Col passare dei giorni il corteggiatore è diventato sempre più invadente, trasformando l’incolpevole donna in un vero e proprio “oggetto del desiderio”.

L’uomo ha iniziato a sommergerla di messaggi ed e-mail, utilizzando i suoi recapiti professionali, per poi ricorrere a Facebook, Instagram, Whatsapp e Telegram.

Pur essendo stato bloccato, invece che desistere, l’ammiratore ha quindi iniziato ad inviare lettere e fiori, arrivando addirittura a stazionare nei pressi dell’ufficio della nostra assistita, per poi seguirla, in modo da fingere incontri casuali. 

Tutti questi comportamenti rappresentano un vero e proprio reato, anche se l’uomo non ha mai usato violenza o minacce, né ha mai rivolto alla donna parole volgari od offensive. 

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Il reato di molestia o disturbo alla persona.

L’art. 660 del Codice Penale punisce chi, in un luogo pubblico, oppure utilizzando il telefono o la posta elettronica, causa alla vittima molestie o disturbo, intromettendosi continuamente nella altrui vita privata.

Per tutelare la nostra assistita, abbiamo presentato una denuncia nei confronti dell’ossessivo corteggiatore, che quindi dovrà presto rispondere del proprio comportamento nelle aule del Tribunale di Milano, divenendo imputato in un procedimento penale.

La legge punisce insistenti attenzioni non corrisposte?

La Corte di Cassazione ha pubblicato un’interessante sentenza in tema di molestie, riguardante una vicenda simile a quella vissuta dalla nostra assistita.

La sentenza n. 7993 del 01.03 2021, ha confermato la condanna alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie, per via di un corteggiamento petulante, sgradito e molesto nei riguardi della persona offesa.

La vittima è stata risarcita dal’ammiratore invadente per il danno causato, con il pagamento di una somma pari ad euro 4.000,00.

I Giudici hanno infatti ribadito che “il reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p. si realizza nel caso in cui un soggetto tenga una condotta invadente e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà”.

É quindi possibile essere condannati anche se non si è fatto uso di alla violenza, minacce o ingiurie.

Allo stesso modo non è necessario che vengano pronunciate parole sconvenienti o apprezzamenti volgari.

Comportamenti, quelli appena descritti, che vengono qualificati come “catcalling”, un fenomeno che abbiamo già avuto modo di affrontare in questo nostro articolo.

Spetta un risarcimento alla vittima del corteggiamento non gradito?

Le vittime di questi reati hanno diritto ad ottenere un adeguato risarcimento. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la liquidazione dei danni morali debba avvenire in via equitativa.

La vittima dovrà semplicemente spiegare in cosa consistono e come si sono manifestati l’ansia ed il fastidio causati dalle attenzioni morbose del corteggiatore.

In tal modo, il Giudice potrà stabilire una cifra adeguata per il risarcimento.

Se pensi di essere vittima di questo tipo di molestie o di catcalling, contatta il nostro studio per ottenere la piena tutela dei tuoi diritti ed il risarcimento dei danni subiti.

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