Coronavirus, stretta del Viminale: più controlli di GdF, Asl e Ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno ripreso la produzione.

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Coronavirus, stretta del Viminale: più controlli di GdF, Asl e Ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno ripreso la produzione.

Nella giornata del 14 aprile è stata inviata ai Prefetti una circolare, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del DPCM del 10 aprile 2020 che ha, in buona parte, prorogato su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, le misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

C’è il concreto rischio che il sistema della comunicazione al Prefetto mediante silenzio-assenso possa consentire il ritorno all’attività di aziende non comprese nell’elenco dell’ultimo DPCM, ma anche di chi, pur autorizzato, non ha ancora adeguato le modalità di lavoro alle misure di sicurezza anticontagio previste.

La circolare (che può essere scaricata cliccando qui) prevede la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

Sulle sanzioni è possibile consultare i precedenti articoli (Prevenire il reato ai tempi del Coronavirus: obblighi, regole di condotta e responsabilità negli ambienti di lavoro e Il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020: L’ennesima occasione sprecata per fare chiarezza ed approdare ad una disciplina unitaria in materia di emergenza Covid-19).

La circolare ribadisce che i Prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività delle competenti ASL, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020 (scaricabile qui), e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Per approfondire il contenuto del Protocollo, si consiglia la lettura del seguente articolo Coronavirus: nuovo banco di prova per gli Organismi di Vigilanza.

Il DPCM, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, l’ingresso della clientela in modo dilazionato, nonché il controllo relativo al divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il DPCM conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, ed amplia il novero di quelle consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività ivi indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.

Le società che, in precedenza, hanno già provveduto alla comunicazione destinata al Prefetto non devono rinnovarle.

Invece, le richieste di autorizzazione ancora pendenti, oppure quelle che hanno riscosso esito negativo, dovranno essere valutate con maggiore celerità alla luce delle nuove disposizioni.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione e/o ricezione verso terzi di merci, beni e forniture giacenti in magazzino.

Per dovere di completezza, si sottolinea come questa disciplina possa essere specificata da eventuali e successive limitazioni imposte a livello regionale.

A titolo esemplificativo, infatti, in Lombardia, è stata emessa l’Ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020 (scaricabile qui) che conferma le pregresse limitazioni alle libertà personali e restringe di fatto l’ambito di applicazione del DPCM per quanto concerne le attività produttive, industriali e commerciali.

 

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