Confisca allargata e giustificazione della legittima provenienza dei beni derivanti da provento di evasione fiscale
Confisca per l’evasione fiscale: è possibile giustificare la provenienza dei beni?
La confisca per sproporzione “allargata” è una misura ablatoria sorta per contrastare i reati di criminalità organizzata.
Successivamente è stata estesa a numerosi delitti di particolare allarme sociale.
Disciplinata all’art. 240 bis del codice penale, la confisca allargata ha ad oggetto:
- il denaro;
- i beni;
- le altre utilità
di cui il condannato per tali delitti risulti titolare o avente la disponibilità, anche per interposta persona, in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta.
Si presume che il patrimonio del condannato, sproporzionato al reddito dichiarato, sia il frutto di precedenti reati della medesima specie di quello già accertato.
L’orientamento giurisprudenziale in tema di confisca
Fino al 2010, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il destinatario della confisca allargata potesse addurre proventi derivanti dall’evasione fiscale per dimostrare il carattere proporzionato del valore dei propri beni, e quindi giustificarne l’origine lecita.
Dal 2011, invece, l’orientamento giurisprudenziale contrario al precedente, poi divenuto preponderante, ha cominciato ad ammettere la possibilità per il destinatario della confisca allargata di giustificare la legittima provenienza dei beni sequestrati allegando redditi da evasione fiscale.
Se il presupposto di operatività dell’istituto in esame è la presunzione di illiceità della provenienza delle risorse patrimoniali, ove le fonti di produzione del patrimonio siano lecite e ne giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante la mancanza o l’incompletezza di una dichiarazione dei redditi.

L’irrilevanza dell’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione per procedere con la confisca
Altrimenti si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, per il solo fatto della evasione fiscale, condotta non riconducibile
“alla ratio dell’istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali”.
Secondo gli Ermellini laddove non si riconoscesse al condannato tale possibilità l’evasione fiscale rientrerebbe tra i reati presupposto dell’art. 240 bis c.p. .
Questo sarebbe in totale contrasto con il principio di legalità ed il divieto di analogia in malam partem.
A invertire nuovamente la disciplina della materia in oggetto è intervenuto il legislatore con la L. 161/2017.
La legge ha stabilito in via definitiva che “in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”.
Anche in sede di confisca estesa, pur non essendo inserita l’evasione fiscale tra i reati c.d. “sorgente”, la stessa abbia rilievo impeditivo della dimostrazione di assenza (o di ridimensionamento) della sproporzione di valori.
L’irretroattività del divieto probatorio per la confisca
Il precedente orientamento giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità si è poi interrogata sulla retroattività o meno del divieto probatorio introdotto dalla L. 161/2017.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la nuova disposizione consentirebbe di giustificare la sproporzione con l’evasione fiscale maturata in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova legge.
Con la sentenza n. 1778/2020 ric. Ruggierii la disciplina introdotta nel 2017, in base alla quale la dimostrazione dell’avvenuto esercizio di un’ attività economica lecita, accompagnato dalla mancata sottoposizione dei guadagni alla imposizione fiscale, non può più essere adottata per superare la presunzione di accumulazione illecita, “non può dirsi ricollegata alla dimensione penalistica dell’istituto, non essendo stata elevata l’evasione fiscale a presupposto della ablazione, ma alla sua dimensione ‘civilistica’ di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti contrapposte, cui si applica l’art. 11 delle preleggi (che prevede che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo), e cioè il divieto di applicazione retroattiva”.
“Rendendo immediatamente applicabile qualsivoglia modifica legislativa ad atti di un processo penale pendente”, prosegue la Corte nella citata sentenza, “si lederebbe inevitabilmente il principio dell’affidamento, la fiducia di coloro che avevano regolato il loro agire in base alla normativa previgente, oggetto di un improvviso mutamento, oltre al connesso principio della certezza del diritto, nonché del principio di uguaglianza”.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale
Recentemente, tuttavia, sul punto è tornata a pronunciarsi ancora una volta la Cassazione con la sentenza n. 6587/2022, con la quale gli Ermellini sono giunti ad una diversa conclusione rispetto alla pronuncia di cui sopra.
La Corte ha statuito infatti che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza, e pertanto non è soggetta al principio di irretroattività della norma penale di cui all’art. 25 Cost. e art. 2 c.p., “quanto piuttosto alla disposizione dell’art. 200 c.p., applicabile alla confisca per il richiamo operato dall’art. 236 c.p., secondo la quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione perché postulano la valutazione in termini di attualità della pericolosità sociale, da ricostruire in base alla legislazione in quel momento vigente, pur se entrata in vigore in epoca successiva al sorgere della pericolosità, o all’acquisizione dei cespiti patrimoniali oggetto di ablazione”.
In attesa di ulteriori pronunce, da tale ultima sentenza si desume il principio di diritto per cui la disposizione introdotta dalla L. 161/2017 opera anche per i proventi derivanti da evasioni precedenti alla sua entrata in vigore.