Il decreto carceri è legge
Il 7 agosto la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto carceri con 153 sì, 89 no e 1 astenuto per lo stop al sovraffollamento carcerario.
Il Presidente del Consiglio ha incontrato il guardasigilli Carlo Nordio e i presidenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera per poter comprendere come procedere per affrontare l’emergenza carceri, tema di massima priorità.
Al termine del vertice, Nordio ha avanzato richiesta per ottenere un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al fine di proporre alcune modifiche alle norme sulla custodia cautelare.
L’input per l’inizio dei lavori
Il sovraffollamento delle carceri e lo stato di tensione all’interno degli istituti ha evidenziato l’insufficienza dell’attuale disciplina.
Infatti, le norme in vigore non sono più in grado di fronteggiare le situazioni contingenti legate all’inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.
Ci sono stati diversi tentativi volti a contenere l’emergenza del sovraffollamento.
A partire dal 2010 è stata introdotta la disciplina in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi.
Nei precedenti articoli abbiamo affrontato il tema delle misure alternative alla detenzione.
Tuttavia, non si è rivelata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
La straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove norme per contrastare il sovraffollamento carcerario
Nella prefazione del decreto legge in questione è stata rappresentata la necessità di introdurre disposizioni per l’incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile per consentire un miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo.
Un’ulteriore urgenza è dettata dall’emanazione di norme in materia di ordinamento penitenziario per una razionalizzazione di alcuni benefici e regole applicabili ai detenuti per la semplificazione dell’accesso ai benefici.
Vi è poi la necessità di definire, in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente.
Infine, si è ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove disposizioni per l’efficienza del procedimento penale.
Il contenuto del decreto stop al sovraffollamento
Il decreto legge si compone di 15 articoli ed è suddiviso in IV capi e ha l’obiettivo di contrastare l’emergenza del sovraffollamento carcerario.
Ad esempio, è stata prevista:
- adozione di misure in materia penitenziaria relative al codice penale e per rendere più efficiente il procedimento penale;
- previsione di specifiche disposizioni finanziarie contenute nel Capo IV;
- aumento del personale di polizia penitenziaria e di dirigenti penitenziari.
Nel medesimo decreto si trovano altresì – nel Capo III – disposizioni in materia di procedimento esecutivo.
Capo I: disposizioni in materia di libertà personale
I primi 4 articoli si riferiscono all’assunzione di 1.000 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, con una specifica regolamentazione in tema di scorrimenti delle graduatorie per i posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria.
L’art. 2 nello specifico inerisce l’assunzione di dirigenti penitenziari disponendone un’aumento di 20 unità, utile per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di innovazione.
Capo II: Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l’efficienza del procedimento penale
L’art. 5 del decreto è rubricato “interventi in materia di liberazione anticipata” e prevede l’aggiunta del comma 10 bis all’art. 656 c.p.p.
Il nuovo testo normativo dispone che, fermo il disposto del comma 4 bis circa i limiti per l’applicazione dell’istituto, nell’ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall’art. 54 della legge 354/1975, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le medesime.
Sono state apportate delle modifiche anche al testo dell’art. 54 della legge sull’ordinamento penitenziario: anziché comunicare la concessione del beneficio, l’Autorità dovrà comunicare solo la mancata concessione dello stesso ossia la sua revoca, rendendo notevolmente più automatica l’applicazione del beneficio.
La liberazione anticipata
Infine è stato interamente sostituito l’art. 69 bis o.p. relativo al procedimento in materia di liberazione anticipata, la nuova disciplina è volta a velocizzare e automatizzare quanto più possibile la concessione del beneficio, salvo i limiti e la partecipazione da parte del condannato all’opera di rieducazione.
Prima | Dopo |
Comma 1: Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. | Comma 1: In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e’ rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L’istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54. |
Comma 2: Il magistrato di sorveglianza decide non prima di 15 giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. | Comma 2: Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. |
Comma 3: Avverso ordinanza di cui al comma uno il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. | Comma 3: Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima. |
Comma 4: Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30 bis | Comma 4: Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull’istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. |
Comma 5: Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30 bis |
È stato incrementato il numero di colloqui telefonici settimanali e mensili al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti.
Le modifiche all’art. 41 bis
Infine è stata introdotta una modifica all’art. 41 bis o.p. in tema di disciplina del regime detentivo differenziato.
È stata prevista l’esclusione dall’accesso ai programmi di giustizia ripartiva quale conseguenza della sussistenza di gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che abbiano comportato la sospensione dell’applicazione di regole di trattamento e istituti previsti dalla L. 354/1975.
Un’ulteriore e fondamentale introduzione di disposizioni in materia di strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti che consentano quindi l’uscita dall’istituto penitenziario.
L’introduzione di un illecito penale
Il decreto ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa all’interno del codice penale: Art. 314 bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Nel dettaglio la novella normativa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o cose mobili altrui li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.
Le modifiche al codice di procedura penale per contrastare il sovraffollamento
Infine sono state apportate notevoli modifiche al codice di procedura penale sia in tema di efficienza del procedimento sia circa la semplificazione per l’applicazione di misure alternative.
Rilevanti appaiono gli interventi sull’art. 678 c.p.p. volti sostanzialmente ad eliminare la provvisorietà da parte del magistrato di sorveglianza delle misure alternative per pene detentive non superiori ad un anno e sei mesi.
L’ordinanza del magistrato di sorveglianza non è più provvisoria, cosicché il tribunale di sorveglianza decorso inutilmente il termine per l’opposizione conferma senza formalità la decisione del magistrato.
I professionisti dello Studio Legale AMP sono esperti in materia di esecuzione delle misure alternative alla pena detentiva.