Reati tributari e la nuova direttiva PIF: un’indispensabile revisione del modello 231
Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio scorso ha recepito la direttiva (cd. PIF) n. 1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 concernente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione: nella medesima è stabilito che ogni condotta fraudolenta, lesiva di tali interessi, deve essere penalmente perseguita.

La direttiva fornisce inoltre una definizione di “frode”, volta al consolidamento dell’aquis comunitario che genericamente ricomprende:
- la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell’Unione;
- i reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, quando l’evasione ammonti ad un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. In tal caso, è prevista anche la punibilità per le ipotesi di delitto tentato;
- i reati di riciclaggio, corruzione ed appropriazione indebita da parte dei pubblici funzionari.
Come detto, il Legislatore nazionale ha attuato la direttiva PIF modificando il Codice Penale, il D. Lgs. n. 74/2000 ed il D. Lgs. n. 231/2001, ampliando il novero delle fattispecie di illecito esistenti e, nel caso delle modificazioni ai decreti legislativi, conservando la natura amministrativa della sanzione in quanto rilevante non è il nomen iuris ma la valenza afflittiva della sanzione.

La responsabilità delle società viene estesa anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 2 della legge n. 898 del 1986), al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro.
È stato, inoltre, ampliato il catalogo dei delitti contro la pubblica amministrazione, ex art. 25 D.Lgs. 231/2001, di cui possono rispondere le società, includendovi anche il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio
Il focus verte sulle doverose correzioni da apportare al modello 231 da parte delle società, in forza delle novità introdotte in merito ai reati tributari che possono essere inseriti in tale modello organizzativo.
La modificazione in oggetto ha interessato nello specifico l’articolo 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, al quale è stato aggiunto il comma 1bis che, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10quater (indebita compensazione) ex D.Lgs. n. 74/2000, prevede:
- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il modificato impianto normativo produce i suoi effetti a condizione che i reati tributari sopraelencati siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, ed al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore alla somma di 10 milioni di euro.
Alla luce delle novità introdotte, si ritiene necessario un tempestivo aggiornamento del modello.