Messa alla prova per minori

Messa alla prova nei reati minorili: quando è ammessa e chi può chiederla

Cosa significa messa alla prova nei reati minorili, in quali casi è ammessa e chi può richiederla. Trovi tutto in questa pagina.

L’art. 28 del 448/88 disciplina il procedimento speciale della sospensione del processo e messa alla prova del minore.

L’istituto consente l’interruzione del processo con affidamento del minore ai servizi sociali e qualora l’esito dovesse essere positivo si rinuncia all’applicazione della pena.

La durata dipende dalla gravità del reato.

In particolare, il comma 2 statuisce che quando si procede per reati per cui è previsto l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni la durata della prova deve essere non superiore a 3 anni, altrimenti, in tutti gli altri casi non è superiore ad 1 anno.

Durante il periodo di prova rimane sospeso anche il corso della prescrizione.

Chi può chiederla

L’applicazione dell’istituto può essere richiesto dalle parti, quindi Pubblico Ministero o difensore dell’imputato, ovvero disposto d’ufficio dal giudice.

La sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di soggetti minorenni ha una particolarità che la contraddistingue.

Infatti, tutti i reati possono essere oggetto di sospensione, al contrario di altri procedimenti speciali la cui applicazione è esclusa per determinate tipologie di delitti, come ad esempio l’istituto del perdono giudiziale.

Per saperne di più sul perdono giudiziale leggi il nostro articolo (link)

Quando è ammessa

La sospensione del processo con messa alla prova per poter essere applicata richiede la sussistenza di alcuni presupposti espliciti e impliciti.

Presupposto esplicito: l’art. 28 DPR 448/88 stabilisce che il giudice sospende il processo con un’ordinanza quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito di un periodo di prova.

Ciò significa che il giudice pone in essere una valutazione ex ante, una prognosi che il minore tramite il periodo di prova potrà modificare il comportamento ed è quindi opportuno rivalutare la sua personalità alla conclusione del percorso con i servizi sociali.

L’istituto quindi non viene mai concesso quando il minore, con il suo comportamento e con la sua personalità, ha già dimostrato una scelta deviante radicata, ovvero quando vi sono già elementi negativi della personalità consolidati.

In questo caso infatti è inutile sospendere il processo e mettere in prova un minore che già ha compiuto una scelta radicale a favore della criminalità, precisa e consolida, non rendendosi possibile una prospettiva di trasformazione e quindi un giudizio prognostico da parte del giudice positivo.

Presupposti della messa alla prova

Si valuta la capacità di intendere e di volere dell’imputato minore, la responsabilità del medesimo per il reato commesso, nonché la personalità ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/88 con giudizio ex ante per capire se è necessario o meno sospendere il processo e applicare l’istituto in esame.

Il minore deve prestare il consenso.

Infatti, non è utile imporre un progetto nei confronti del minore che non si mostra disponibile a sottoporsi a questo trattamento rieducativo.

Inoltre, è necessario che sia evidente la responsabilità penale del minore e che il medesimo ammetta i fatti a lui ascritti.

È bene specificare come il nucleo fondamentale della messa alla prova è il progetto di intervento in quanto condizione imprescindibile.

Infatti, il Giudice, in assenza di un valido progetto, non può disporre la sospensione poiché è proprio su di esso che fonda l’applicazione dell’istituto.

Cosa deve contenere il progetto di messa alla prova

Il progetto deve avere un contenuto minimo che consiste nell’indicazione:

  • delle modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
  • degli impegni che il minore intende assumere;
  • delle modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale;
  • delle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Il progetto può essere poi modificato e adeguato successivamente, ma è necessario che sia costruito sullo specifico individuo.

Il ruolo dei servizi sociali minorili

Soggetti che ricoprono un ruolo fondamentale in tale procedimento speciale sono i servizi sociali minorili.

I servizi sociali infatti svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno, informano il giudice periodicamente sullo svolgimento del progetto, propongono delle modifiche del progetto sino alla possibilità di proporre la revoca della sospensione in caso di ripetute e gravi trasgressioni.

Durante la prova a che il giudice deve seguire lo svolgimento del progetto e lo fa ricevendo e confrontando le osservazioni e le relazioni dei servizi sociali, le quali devono periodicamente essere trasmesse al giudice.

Alla fine del percorso i servizi sociali devono fare una relazione finale, devono presentarla al giudice che ha disposto la sospensione e deve dare conto sia delle modifiche riguardanti la personalità sia delle modifiche inerenti il comportamento del minore.

Cosa accade al termine del periodo di messa alla prova.

Le decisioni del giudice a seguito della sospensione del procedimento con messa alla prova potranno essere, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 448/88:

  • in caso di esito positivo, dichiarazione di estizione del reato;
  • in caso di esito negativo, la ripresa del processo – in questo caso si riprenderà dallo stato e grado in cui è intervenuta la sospensione.